Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 9 settembre 2014, n. 4556
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2013, proposto da:
Co.Ma., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fa.Co., con domicilio eletto presso An.Ma. in Roma;
contro
Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Do.Na., con domicilio eletto presso An.Pa. in Roma;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA: SEZIONE I n. 00819/2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall’amministrazione circa contributo per la riparazione dell’edificio condominiale a seguito del sisma del 2009
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Raffaele Potenza e udito per l’appellante l’avvocato Fa.Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame in trattazione, il Co.Ma. (esistente in L’Aquila come da ricorso) chiede la riforma della sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il TAR Abruzzo ha dichiarato tardivo il suo ricorso (proposto ex art. 117 c.p.a.) contro il silenzio serbato dal Comune di L’Aquila sulla istanza volta ad ottenere un contributo per la riparazione dell’edificio condominale a seguito del sisma del 2009.
Resiste il Comune intimato, assumendo l’infondatezza dell’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 25.3.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- La decisione impugnata ha dichiarato tardivo il ricorso del condominio odierno appellante, per superamento di un anno dal decorso del termine di cui all’art 31, c.2, del c.p.a. perché, ad avviso del TAR, non debbono essere conteggiati i 46 giorni di sospensione feriale. In sostanza il primo giudice ha accolto la tesi della natura sostanziale del termine in questione, ritenendolo finalizzato ad assicurare un sollecito esercizio della funzione amministrativa.
2.- A sostegno dell’appello l’appellante ha dedotto invece la natura processuale del termine, sicchè conteggiando al sospensione feriale, l’impugnazione risultava tempestiva.
2.1. Il gravame è fondato.
Con orientamento dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, la giurisprudenza di questo Consiglio (v. recentemente c.g.a n.404/2013 e Cons. di Stato, sez. IV, n.4838/2013) ha chiaramente individuato la natura processuale del termine in parola. Per contro, la natura sostanziale cui fa riferimento il TAR sembra del tutto conferente al primo termine (all’art 31, c.2, del c.p.a.), previsto per la formazione del silenzio, momento dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale di un anno per la sua impugnazione. Il primo, infatti, può ritenersi del tutto afferente al procedimento amministrativo poiché in sostanza, in presenza dell’inerzia dell’amministrazione sulla domanda, ne determina comunque la conclusione in ossequio al dovere dell’amministrazione, finalizzato ad esigenze di certezza delle posizioni, di definire il procedimento con una scansione che consenta poi di azionare la verifica giurisdizionale del comportamento amministrativo silente. Ben diversa è invece la natura del termine di un anno, al quale non è stata applicata la sospensione di cui si discute, nonostante esso abbia natura processuale, trattandosi senza dubbio di termine di impugnazione del silenzio formatosi; non vi sono pertanto ragioni per non applicare al termine “de quo” la sospensione feriale, conteggiando la quale il ricorso di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, risulta tempestivo.
3.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune di L’aquila di provvedere in merito all’istanza presentata dal Co.Ma.. Tale obbligo, traducendosi nell’esercizio di una’ attività discrezionale, è limitato al dovere di dare un riscontro all’istanza e non si estende a quello di dare al provvedimento il contenuto positivo richiesto dal soggetto interessato (Cons. di Stato, sez.VI, n. 996/2011).
4.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ulteriore effetto, dichiara l’obbligo del Comune di L’aquila di provvedere in merito all’istanza presentata dal Co.Ma..
Condanna il Comune di L’Aquila al pagamento, in favore del Co.Ma., al pagamento delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 3,000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Depositata in Segreteria il 09 settembre 2014.
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