Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 9 novembre 2015, n. 5090
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3509/2015 RG, proposto da An.Tu. e Da.Da., rappresentati e difesi dall’ avv. Ca.Pu., con domicilio eletto in Roma, via (…), presso l’avv. Sc.,
contro
la Regione Friuli – Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Et.Vo. e Mi.De., con domicilio eletto in Roma, p.za (…), presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione e
nei confronti di
Agenzia regionale Promotur Ente pubblico economico, con sede in Trieste, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Ga. ed altri, con domicilio eletto in Roma, p.za (…),
per la riforma
della sentenza del TAR Friuli – Venezia Giulia n. 43/2015, resa tra le parti e relativa all’esecuzione della sentenza n. 421/2012, resa dal medesimo TAR in tema d’imposizione coattiva di una servitù di transito sui terreni degli appellanti, occorsi alla realizzazione dei lavori di costruzione di una telecabina;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Pu., De. e Ga.;
Ritenuto in fatto che, a seguito della concessione alla Pr. s.p.a. (ora, Agenzia regionale Promotur Ente pubblico economico) della realizzazione e gestione della funivia Camporosso – M.te Lussari nel territorio comunale di Tarvisio (UD), il 17 marzo 2000 la Regione Friuli – Venezia Giulia ne approvò la procedura espropriativa inerente agli impianti;
Rilevato che, dopo annose vicissitudini, solo con il decreto n. 4398 del 15 ottobre 2010 la Regione individuò il piano particellare d’esproprio parziale delle aree da assoggettare a servitù di transito ed al diritto di superficie;
Rilevato altresì che, in esito al contenzioso su tal procedura ablatoria, il TAR Friuli – Venezia Giulia, con la sentenza n. 421 del 15 novembre 2012 —ormai passata in giudicato—, ha annullato in parte il decreto n. 4398/2010, con riguardo, cioè, alla costituzione del “… diritto di superficie, nel mentre rimane valido laddove conferma ovvero rettifica le particelle interessate dal diritto di transito…”, al contempo accogliendo sì la domanda risarcitoria, ma solo in forma specifica (con l’eliminazione del diritto di superficie e la sua trasformazione in diritto di transito);
Rilevato pure che la sentenza stessa ha sancito l’obbligo della Regione di corrispondere l’indennità d’occupazione “… da stabilirsi secondo i canoni di legge… (e) … la facoltà di iniziare… una nuova procedura espropriativa per il diritto di superficie… “;
Rilevato che di conseguenza che il competente Ufficio tavolare ha modificato le intavolazioni a suo tempo disposte e ha provveduto, sui diritti reali coinvolti, in ottemperanza della sentenza n. 421, così come la Regione, dal canto suo, ha liquidato l’indennità d’occupazione, procedendo quindi, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 3 giugno 2001 n. 327 all’acquisizione del diritto di superficie;
Rilevato ancora che i sigg. An.Tu. e Da.Da., parti vittoriose nel giudizio definito dalla sentenza n. 421/2012, con il ricorso n. 444/2014 RG ne hanno chiesto l’ottemperanza al TAR FVG, in quanto: 1) – stante l’irreversibile trasformazione dei luoghi, per elidere la situazione illegittima la P.A. espropriante avrebbe dovuto, sì discrezionalmente ma in via alternativa, o retrocedere i beni occupati o costituire la sola servitù di transito sulle aree su cui aveva imposto il diritto di superficie e smantellare le opere realizzate o disporre l’acquisizione legittima di quest’ultimo; 2) – le parti intimate hanno procrastinato l’adempimento ed usato criteri incongrui per liquidare l’indennità da occupazione illegittima; 3) – è solo virtuale l’avvio del procedimento ex art. 42-bis del DPR n. 327, allo stato limitato alla sola fase d’avvio e, dunque, non coerente con il giudicato stesso;
Rilevato inoltre che, con sentenza n. 43 del 30 gennaio 2015, l’adito TAR ha respinto la pretesa del sig. Tu. e consorte in quanto, avendo il giudicato de quo annullato il solo diritto di superficie inerente alla costruzione della stazione a valle della funivia di M.te Lussari, le parti intimate hanno ripristinato la servitù di transito e hanno avviato il nuovo procedimento d’imposizione coattiva del diritto di superficie, fermo restando che il giudicato stesso non ha coperto la quantificazione della indennità d’occupazione, la quale spetta alla cognizione dell’AGO;
Rilevato che propongono appello il sig. Tu. e consorte, con il ricorso in epigrafe, deducendo così l’erroneità dell’impugnata sentenza perché: A) – sebbene la procedura ex art. 42-bis del DPR n. 327 costituisca il modo legale d’acquisire un bene privato oggetto d’occupazione sine titulo, nella specie comunque il giudicato aveva imposto l’attivazione d’un nuovo procedimento espropriativo, per cui non è possibile procedere all’acquisizione sanante che presuppone la pendenza d’una procedura ablatoria che allo stato non v’è e, quindi, la sentenza offre alle parti intimate un’interpretazione molto estensiva sull’uso ed i presupposti dell’acquisizione ex art. 42-bis, mentre esse, se non espropriano, sono tenute al ripristino dello stato dei luoghi; B) – non potendosi legittimamente usare la procedura ex art. 42-bis, l’indennità d’occupazione illegittima, spettante agli appellanti in forza di tal giudicato, va determinata nella misura del pieno valore di mercato delle aree occupate e non in quella, inferiore, dell’indennità del loro asservimento al diritto di superficie, com’è accaduto invece a favore della Ditta Ve.;
Considerato in diritto che l’appello non ha pregio e va disatteso, in quanto, come rettamente dice il TAR, le parti intimate ciascuna per suo conto hanno provveduto sia ad eliminare, anche sotto il profilo catastale – tavolare (che colà ha effetto costitutivo), l’annullato diritto di superficie, sia ad iniziare la procedura d’acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/2001;
Considerato a tal ultimo riguardo che, al di là della non buona coerenza tra la domanda di prime cure e quanto qui dedotto sull’impossibilità dell’acquisizione sanante, comunque il giudicato ottemperando, in una con l’obbligo della Regione di attribuire agli appellanti corrispondere l’indennità d’occupazione illegittima a causa del diritto di superficie annullato e secondo i criteri di legge, ha non già statuito, ma soltanto enunciato “… la facoltà di iniziare… una nuova procedura espropriativa per il diritto di superficie… “;
Considerato allora che si tratta d’una facoltà la quale, al di là della latitudine di tal espressione e del suo significato, non è giammai traducibile in un “obbligo” di riproporre per forza un’espropriazione per p.u., a fronte della scelta discrezionale, non disattesa dal giudicato, razionale e proporzionata all’obiettivo (secondo il principio di efficacia e d’economicità dell’azione amministrativa) d’usare l’istituto dell’acquisizione di cui al ripetuto art. 42-bis;
Considerato infatti che tal istituto è legittimamente utilizzabile in via discrezionale (essendo il portato del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, ai quali questo Giudice non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito: cfr. Cons. St., IV, 6 agosto 2014 n. 4203; id., 15 settembre 2014 n. 4696) ogni qual volta sia stata accertata (è ovvio: con forza di giudicato o in autotutela) l’illegittimità d’una pregressa procedura espropriativa, avviando dunque il procedimento ex art. 42-bis, finalizzato all’adozione di un provvedimento d’acquisizione del fondo o del diritto, strumentali all’attuazione degli interessi istituzionali, al patrimonio indisponibile pubblico (cfr. Cons. St., IV, 3 marzo 2015 n. 1036) dello stesso ente;
Considerato inoltre che l’adozione dell’acquisizione sanante non è subordinato funzionalmente al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, qual è appunto l’indennità colà prevista, posto che l’indennizzo, dovuto in ragione della spoliazione dei beni o dei diritti dei privati proprietari, deriva direttamente dall’attività illecita sub specie delle illegittime occupazione e trasformazione del suolo, ma la cui quantificazione è stata rimessa dal giudicato allo stretto rispetto delle regole all’uopo vigenti e, appunto per questo, non tollera eterointegrazioni e non implica disparità di trattamento con riguardo alle scindibili vicende di altri soggetti espropriati, donde la manifesta infondatezza del secondo motivo d’appello;
Considerato pure che l’attivazione del procedimento d’acquisizione non presuppone, come per vero in modo problematico asseriscono gli appellanti, una procedura ablatoria pendente, trattandosi d’un assunto in contrasto, al contempo, con il contenuto del giudicato che ha disposto un annullamento solo parziale della pregressa procedura attivata dagli enti intimati e con il dato testuale dell’art. 42-bis, commi 1 e 2 del DPR 327/2001, ove s’ammette l’acquisizione stessa anche nel caso in cui sia stato appunto annullato l’atto che pone il vincolo preordinato all’esproprio;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 3509/2015 RG in epigrafe), lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2015, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Giorgio Giaccardi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 9 novembre 2015.
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