Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 luglio 2017, n. 3280

Il trattamento pensionistico del personale in ausiliaria resta cristallizzato alla data di cessazione dal servizio permanente, con la conseguente esclusione di eventuali riparametrazioni in base alle successive dinamiche retributive dei pari grado rimasti in servizio.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 4 luglio 2017, n. 3280

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2014, proposto da Vi. Pe. ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Vi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere (…);

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio – Sede di Roma – Sezione I bis n. 8741 del 10 ottobre 2013, resa tra le parti, concernente corresponsione dell’indennità di buonuscita perequata in base agli incrementi retributivi di carattere generale concessi al personale in servizio di pari grado e anzianità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Pa. su delega di Vi. e l’avvocato dello Stato Gr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, ufficiali dell’Esercito Italiano transitati in ausiliaria a domanda ai sensi dell’allora vigente comma 5 dell’art. 43 della l. 19 maggio 1986, n. 224, hanno avanzato presso il T.a.r. Lazio, Sede di Roma, domanda di accertamento del proprio assunto diritto alla percezione di un’indennità di buonuscita perequata – analogamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 43 per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri – in base agli incrementi retributivi di carattere generale concessi al personale in servizio di pari grado e anzianità tra la data del loro collocamento in ausiliaria e quella nella quale gli stessi avrebbero raggiunto il limite di età di servizio.

2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, sostenendo che la posizione dei ricorrenti sia diversa da quella degli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione quadri: mentre, infatti, a questi ultimi compete, ai sensi del comma 3 del precitato art. 43, “il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età”, viceversa per gli ufficiali che, prima del raggiungimento del limite d’età, cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione quadri (comma 4), ovvero sono collocati, parimenti a domanda, in ausiliaria (comma 5), il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita si computano ai sensi della normativa vigente “all’atto della cessazione dal servizio”, ossia al momento in cui, rispettivamente, cessano dalla posizione di aspettativa ovvero vengono collocati in ausiliaria.

3. I ricorrenti hanno interposto appello, riproponendo criticamente le censure svolte in prime cure, fondate su un’opposta interpretazione del precitato art. 43.

4. Costituitasi l’Amministrazione, il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25 maggio 2017.

5. Il ricorso non merita accoglimento.

6. Il Tribunale osserva, in primis, che il menzionato art. 43 è stato abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (che ha riprodotto le norme ivi sancite negli articoli 1873, che sostituisce il comma 3 dell’art. 43, e 1912, che, invece, sostituisce il comma 4 della disposizione previgente).

7. Nel merito, l’esegesi fatta propria dal Tribunale si palesa corretta: la regula juris prevista in punto di computo del trattamento pensionistico degli ufficiali, infatti, parametra il quantum delle relative competenze in base alla legislazione vigente al momento della cessazione dal servizio permanente; del tutto coerentemente, gli ufficiali cessati dalla posizione di aspettativa per riduzione quadri (non, dunque, di ausiliaria) per raggiungimento del limite d’età (non, dunque, a domanda) si vedono riconosciuta l’applicazione dei miglioramenti economici intervenuti nel periodo intercorrente fra il collocamento in aspettativa ed il raggiungimento del limite d’età, come se fossero stati sempre in servizio permanente effettivo.

7.1. Il Collegio osserva, infatti, che l’aspettativa – ivi inclusa quella conseguente a “riduzione dei quadri” – configura una posizione comunque propria dello stato giuridico del “servizio permanente” (che, ai sensi dell’art. 875 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, si articola nelle posizioni di “servizio permanente effettivo”, “servizio permanente a disposizione”, “sospensione dall’impiego” e, appunto, “aspettativa”), connotata dal mero “temporaneo esonero dal servizio” (cfr. art. 884, comma 2, lett. d], d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), mentre la ben diversa posizione di ausiliaria, sussumibile nello stato giuridico del “congedo” (cfr. art. 886 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), presuppone proprio la cessazione dallo stato di “servizio permanente” (cfr. art. 992 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

7.2. La disciplina in questione, pertanto, è conforme ai lineamenti costitutivi del sistema dell’impiego militare sia laddove parifica, quanto al computo della misura del trattamento previdenziale, il tempo trascorso in aspettativa per riduzione quadri (la cui deliberazione, peraltro, è subita dall’ufficiale, in quanto provvedimento officioso, vincolato nell’an e nel quomodo – cfr. articoli 906 e ss. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) a quello trascorso in servizio permanente effettivo, sia laddove, viceversa, esclude tale parificazione per il personale transitato in ausiliaria, il cui trattamento previdenziale è cristallizzato al momento della cessazione dal servizio permanente, id est al momento del collocamento in ausiliaria.

7.3. Argomentare diversamente, peraltro, determinerebbe un’inammissibile equiparazione tra ausiliaria e servizio permanente, frontalmente smentita dalla normativa vigente.

8. Una simile conclusione, per vero, è desumibile anche dalla previgente disciplina recata dal precitato art. 43.

8.1. Infatti, il comma 5 di tale disposizione, afferente agli ufficiali collocati in ausiliaria a domanda prima del raggiungimento del limite d’età, rimanda, quanto alla disciplina del relativo trattamento pensionistico, al “secondo periodo del precedente comma 4”, a sua volta dettato con riferimento agli ufficiali, già collocati in aspettativa per riduzione quadri, che siano cessati dal servizio permanente a domanda prima del raggiungimento del limite d’età.

8.2. Orbene, il menzionato comma 4 stabilisce che il trattamento pensionistico di questi ultimi (e, dunque, per relationem, pure degli ufficiali collocati in ausiliaria a domanda, di cui al comma 5) sia quello spettante “all’atto della cessazione dal servizio”, senza alcun riferimento alla normativa intervenuta nel periodo successivo, ossia sino al momento in cui tali ufficiali, ove fossero rimasti in servizio permanente, avrebbero raggiunto il limite d’età.

8.3. Di contro, il comma 3, relativo agli ufficiali cessati dalla posizione di aspettativa per riduzione quadri non a domanda, bensì per raggiungimento del limite d’età, stabilisce che ad essi competono, “in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio”: il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, dunque, non lede il diritto degli ufficiali al godimento dei miglioramenti retributivi e previdenziali intervenuti, nelle more del raggiungimento da parte del loro del limite d’età, a beneficio degli ufficiali in servizio permanente effettivo, cui, a tali fini, gli ufficiali collocati (e rimasti) in aspettativa sono equiparati.

8.4. Peraltro, la differenza fra ufficiali in aspettativa ed ufficiali in ausiliaria è resa plasticamente evidente dalle distoniche previsioni dei successivi commi 6 (“gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri”) e 7 (“gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione”) dell’articolo in commento.

9. Per vero, l’esposta interpretazione è fatta propria da consolidata giurisprudenza, che ha evidenziato, più in generale, che “il collocamento in ausiliaria non è solo assimilabile al collocamento in quiescenza, ma è esso stesso collocamento in quiescenza anche se… presenta caratteristiche peculiari”, laddove la posizione di aspettativa determina non la cessazione dal servizio, ma la mera sospensione dal medesimo (ovvero, altrimenti detto, il cambiamento di posizione nell’ambito del medesimo stato giuridico), ciò che, invero, giustifica l’estensione al personale in aspettativa del trattamento economico migliorativo nelle more eventualmente stabilito per il personale in servizio permanente effettivo; al contrario, si è ritenuto che il trattamento pensionistico del personale in ausiliaria resta cristallizzato alla data di cessazione dal servizio permanente, con la conseguente esclusione di eventuali riparametrazioni in base alle successive dinamiche retributive dei pari grado rimasti in servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 923; arg. anche da Corte Costituzionale, 3 marzo 2011, n. 71 e da Corte dei Conti, Sez. I, 15 giugno 2009, n. 404).

10. Il ricorso deve, dunque, essere respinto.

11. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

12. Il Collegio, inoltre, ritenendo che i ricorrenti abbiano agito in giudizio sulla base di motivi manifestamente infondati, li condanna, a tenore dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a., al pagamento in favore della controparte della somma di € 5.000 (sussistendone tutti i presupposti come individuati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato – cfr., da ultimo, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2200, cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d], c.p.a.); siffatta condanna rileva eventualmente pure agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a] e d] della l. 24 marzo 2001 n. 89, come da ultimo modificato dalla l. 28 dicembre 2015 n. 2 (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori di legge, a favore del Ministero della difesa.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a., al pagamento in favore del Ministero della difesa della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

Giuseppa Carluccio – Consigliere

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