Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 31 marzo 2015, n. 1706

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9433 del 2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate;

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari; in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via (…), sono ope legis domiciliati;

contro

Fr.Pi., non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della SARDEGNA – Sede di CAGLIARI – SEZIONE II n. 00550/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi a dichiarazione dei redditi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il Consigliere Fabio Taormina e udito parte appellante l’Avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna – Sede di Cagliari – ha deciso, accogliendolo soltanto in parte, il ricorso proposto dall’odierna parte appellata e volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego all’accesso formalizzato dall’Agenzia delle Entrate con mail in data 13.1.2014 e l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta, previa emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art.116, comma 4, C.P.A..

In punto di fatto era accaduto che, in base a controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Sassari aveva emesso nei confronti dell’odierno appellato dott. Fr.Pi. alcune cartelle di pagamento relative a prestazioni professionali (e relativi redditi) per le quali non risultavano versate all’Erario, da parte dei sostituti di imposta, le somme oggetto di ritenuta d’acconto.

Conseguentemente il dott. Pi. aveva dovuto poi corrispondere all’Agenzia le somme richieste, per un ammontare complessivo di oltre 54.000,00 euro.

Al fine di poter individuare i sostituiti d’imposta inadempienti, in data 28 febbraio 2013 il dott. Pi. aveva proposto all’Agenzia un’istanza di accesso relativa ai “modelli 770 delle dichiarazioni dei redditi, nella parte riguardante i rapporti intrattenuti con il dott. Fr.Pi., con riferimento alle dichiarazioni dei soggetti che hanno effettuato i versamenti delle ritenute d’acconto per gli anni di imposta 2000, 2002, 2003, 2004 e 2005 in favore del dott. Fr.PI. e, in via subordinata, l’elenco dei nominativi dei soggetti che non hanno versato le ritenute d’acconto nei predetti anni di imposta”.

L’Agenzia aveva fornito allo stesso un elenco riepilogativo, indicante il soggetto dichiarante (identificato con partita IVA o codice fiscale), il numero identificativo della dichiarazione 770 e il relativo importo, con la precisazione che la mancata indicazione di quest’ultimo doveva intendersi nel senso che quello specifico sostituto di imposta non aveva versato le somme dovute.

Il dott. Pi., ritenuta insufficiente la documentazione fornita dall’Agenzia, aveva insistito affinché gli fossero forniti i nominativi dei sostituiti che non avevano effettuato il versamento delle somme spettanti all’Erario, ricevendo però riscontro negativo.

Era quindi insorto, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a consegnargli l’elenco completo dei nominativi dei sostituti che non avevano effettuato i versamenti delle ritenute d’acconto, nonché i modelli F23 attestanti il versamento degli importi dovuti a titolo di ritenuta d’acconto.

L’Agenzia delle Entrate in primo grado aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, facendo presente che in data 21 febbraio 2014 era stato consentito al dott. Pi. l’esame di tutti i fascicoli relativi ai controlli formali eseguiti a suo carico, senza che, però, l’interessato avesse rinvenuto documentazione utile alla tutela dei propri interessi.

Il Tar ha in primo luogo richiamato il consolidato orientamento secondo cui la domanda di accesso non poteva avere ad oggetto atti non già esistenti, ma che l’Amministrazione avrebbe dovuto appositamente formare: l’elenco richiesto rientrava in tale categoria e pertanto, in parte qua, l’actio ad exibendum doveva essere disattesa nella parte in cui essa aveva ad oggetto l‘elenco dei nominativi dei sostituiti che non avevano versato all’Agenzia le somme oggetto di ritenuta d’acconto.

Il mezzo invece – ad avviso del Tar – doveva essere accolto, nella parte in cui aveva chiesto l’esibizione dei modelli 770 e F23 dei soggetti che avevano regolarmente versato all’Erario, in relazione agli anni di imposta 2000, 2002, 2003, 2004 e 2005, le somme oggetto di ritenute d’acconto operate sui compensi del dott. Pi.

Ad avviso del Tar, infatti, l’originario ricorrente conservava un proprio interesse ad accedere a quest’ultima documentazione, certamente in possesso dell’Agenzia, nella quale erano indicate per esteso le generalità dei sostituti adempienti (mentre nell’elenco di cui il Pi. disponeva erano indicati solo gli identificativi fiscali): ciò in quanto tale ostensione avrebbe potuto agevolare i successivi riscontri finalizzati a individuare gli inadempienti, nonché rivelarsi utile nell’ambito di eventuali giudizi da proporre nei confronti di questi ultimi.

Conseguentemente, il mezzo è stato parzialmente accolto.

La originaria parte resistente, rimasta parzialmente soccombente, ha impugnato la detta decisione, criticandola sotto più profili e riproponendo alcune delle tesi rappresentate al Tar in primo grado.

La sentenza era errata in quanto (primo motivo) aveva violato l’art. 112 cpc: l’appellato aveva chiesto l’elenco dei sostituti che non avevano effettuato i versamenti delle ritenute d’acconto; invece, la sentenza aveva imposto l’ostensione di documentazione tesa ad individuare i sostituti che avevano regolarmente versato le ritenute d’acconto.

Con la seconda censura, si è sostenuto che era stato violato il principio per cui la richiesta d’accesso non poteva comportare oneri per l’Amministrazione e doveva riguardare documentazione già regolarmente esistente.

Di converso, la sentenza aveva onerato l’Amministrazione appellante ad esibire documentazione che era, sì, contenuta nelle banche dati in suo possesso, ma che avrebbe comportato una faticosa attività di estrapolazione dei dati.

Con la terza doglianza, ha criticato la decisione del Tar in punto di spese: in primo grado v’era stata soccombenza reciproca e parziale, e quindi, appariva illogico che tutte le spese fossero addossate a parte appellante.

Parte appellata non si è costituita nell’odierno grado di giudizio.

Alla camera di consiglio del 17 marzo 2015 la causa, chiamata per la sospensiva, è stata trattenuta in decisione dal Collegio, eventualmente per l’emissione di una pronuncia semplificata nel merito

 

DIRITTO

 

1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione della parte appellante presente, resa edotta dal Presidente della possibilità di definire immediatamente il procedimento, la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto della infondatezza dell’appello nello stesso merito.

2. La censura ex art. 112 cpc ,articolata quale primo motivo di appello, è speciosa e formalistica, e non coglie nel segno.

All’evidenza, l’interesse dell’appellato era (ed è) quello di conoscere i nominativi dei sostituti d’imposta che non hanno versato il dovuto, per agire in ripetizione nei loro confronti. La richiesta era strumentale a tale chiarissimo – e legittimo – interesse.

L’appellato nella propria richiesta ebbe ad indicare – quali documenti da ostendere – quelli che gli sembravano immediatamente, e più perspicuamente, utili a soddisfare detto proprio – legittimo, si ripete – interesse.

L’indicazione (e, poi, la censura di cui al ricorso di primo grado) non era tesa ad ottenere “quella” documentazione, ma, all’evidenza, “quella documentazione” richiesta, o comunque un’altra, che alla stessa maniera gli consentisse di soddisfare il proprio interesse.

Se tizio intende conoscere chi siano i sostituti d’imposta che non hanno versato le somme all’erario, è del tutto indifferente che gli sia trasmesso l’elenco degli inottemperanti, ovvero che gli sia comunicato il nominativo di coloro i quali avevano pagato, il che, “per sottrazione” gli consentirebbe di individuare i propri clienti che non avevano versato le somme all’erario.

L’indicazione contenuta nella richiesta di accesso indicava il quomodo (apparentemente più utile, semplice e meno “invasivo”) e non il fine in sé.

Ma l’Amministrazione oppose un diniego.

Il Tar, correttamente, ha ritenuto che l’interesse potesse essere soddisfatto anche tramite l’inoltro di altra documentazione (questa sì, come ammesso dalla stessa amministrazione appellante nel secondo motivo di appello, sul quale a breve ci si soffermerà) pienamente in possesso della medesima.

Non v’è violazione ex art. 112 cpc, perché il Tar ha esattamente colto l’interesse perseguito (id est: l’ottenimento di un dato documentale che consentisse all’appellato di risalire ai soggetti che non avevano versato le ritenute all’Erario): semmai, v’è da rilevare che un atteggiamento maggiormente collaborativo dell’Amministrazione e meno formalistico avrebbe permesso di soddisfarlo immediatamente, disinnescando un contenzioso evitabile.

La censura va, in definitiva, disattesa: non v’è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Anche il secondo mezzo è infondato: il Collegio ben conosce e condivide la giurisprudenza invocata dall’appellante.

Di certo v’è, però, che il sistema di archiviazione dei dati nelle c.d. “banche dati” consente senza sforzo eccessivo di ostendere all’appellato la documentazione indicata dal Tar; tali dati sono in possesso dell’appellante amministrazione (che ovviamente non aveva interesse, né ragione per formare un elenco).

Ma in questo caso non v’è nessun “documento da formare”: v’è solo da comunicare un dato già in possesso dell’Amministrazione.

E, per brevità, comunicare più dati, congiuntamente.

Il paradosso è che, se l’appellato avesse chiesto il dato di un singolo sostituto d’imposta, l’Amministrazione non avrebbe potuto invocare a supporto del diniego la necessità di “formare un atto”: appare specioso invocare tale motivazione laddove i sostituti di imposta che omisero di versare (rectius: che versarono, secondo quanto imposto dal Tar) erano più d’uno.

Anche tale doglianza va, quindi, disattesa..

4. Quanto alla condanna alle spese in primo grado (terza censura), essa è palesemente infondata alla stregua del condivisibile orientamento secondo cui “la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime. Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio. Infatti, pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento che rimane incensurabile in cassazione purché non illogicamente motivato. (Cassazione civile, sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576).

Detto principio è stato più volte predicato pure dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare come “la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisca espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.” (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581).

Non soltanto tale situazione in ultimo citata non ricorre nel caso di specie, ma, per quanto si è prima chiarito, non appare neppure corretto, sotto il profilo logico e giuridico, evocare la “reciproca soccombenza”: in primo grado, la statuizione del Tar ha dato sostanzialmente torto all’Amministrazione (che, infatti, ha impugnato); conseguentemente anche la terza censura è infondata.

5. In conclusione l’appello va integralmente disatteso, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Nessuna statuizione è dovuta sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese processuali del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico – Presidente

Nicola Russo – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Diego Sabatino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Depositata in Segreteria il 31 marzo 2015

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