Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 29 ottobre 2015, n. 4955
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2015, proposto da:
Ra.Ca. ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ra.Ma., con domicilio eletto presso Bu. Studio Legale in Roma, Via (…);
contro
R. – Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Ca., con domicilio eletto presso Fr.Ca. in Roma, Via (…);
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Campania – Molise, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
nei confronti di
It. Spa, in p.l.r.p.t., non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli: Sezione V n. 05616/2014, resa tra le parti, concernente occupazione d’urgenza per pubblica utilità – approvazione progetto relativo alla costruzione del collegamento nord-sud tra la linea A.V. Roma-Napoli e la linea a monte del Vesuvio – risarcimento danni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R. – Re. Spa, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ddl Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Mi. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Re. s.p.a, ha espletato, per il tramite della Società It. S.p.A, una procedura espropriativa che ha interessato il Comune di Casalnuovo di Napoli, per la realizzazione del collegamento Nord – Sud tra la linea ferroviaria A. V. Roma -Napoli e quella a monte del Vesuvio dal Km 214+479 al Km 216+956.
Tale procedura ha interessato la Ditta Delle Cave Giuseppa proprietaria delle aree site nel Comune di Casalnuovo di Napoli censite al foglio 16 con I mappali 910 e 911.
In particolare R., con delibera n. 254 del 21 novembre 2003 ha dichiarato la pubblica utilità delle opere; conseguentemente ha emesso il decreto di occupazione d’urgenza n.2 del 16 luglio 2004 ex art 22 bis del Dpr n. 327/2001, cui ha dato esecuzione con il deposito presso la Cassa DD.e PP. dell’indennità provvisoria e l’immissione in possesso dell’11 ottobre 2004.
Successivamente, R., ricorrendone i presupposti di legge, con delibera n. 3 del 3 novembre 2008 ha prorogato al 19 novembre 2010 il termine ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Su richiesta della lt., infine, R. ha emesso il decreto di esproprio n. 28 del 12 ottobre 2010, il cui estratto è stato pubblicato .sulla Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni, n. 127 del 26 ottobre 2010 ed affisso all’Albo Pretorio del Comune di Casalnuovo di Napoli per 20 giorni consecutivi.
Con ricorso del 12 febbraio 2014, i sig.ri Ca., in qualità di eredi della sig.ra De.Gi., hanno proposto ricorso innanzi al Tar Campania apposito giudizio, contestando essenzialmente la mancata definizione della procedura espropriativa avente ad oggetto le aeree di proprietà site nel Comune di Casalnuovo di Napoli censite al foglio 16 con i mappali 910 e 911 di proprietà del de cuius.
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse rilevando la mancata impugnazione del decreto di esproprio.
La sentenza è stata appellata dai sigg.ri Ca. che deducono: il decreto di esproprio non sarebbe mai stato notificato, né a loro né al loro dante causa. Non conoscendone l’esistenza essi non potevano impugnarlo. Il ricorso avrebbe pertanto dovuto essere deciso ed accolto per i motivi già formulati in primo grado ed in questa sede riproposti.
Nel giudizio si è costituita R. s.p.a. la quale invoca la reiezione del gravame in quanto infondato.
Si è altresì costituito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti anche se al solo fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 settembre 2015.
L’appello è infondato.
Il TAR non ha indagato sulle cause della mancata conoscenza del decreto ma si è condivisibilmente limitato a rilevare che dalla produzione di parte pubblica si evince l’esistenza di un decreto di esproprio, emesso a conclusione della procedura che ha interessato i beni dei ricorrenti, e mai impugnato da questi ultimi. Il giudice di prime ha inoltre avuto cura di segnalare la circostanza sin dal primo esame della questione in sede cautelare.
Com’è noto, nel giudizio d’annullamento occorre, per poter conoscere dell’atto e sindacarne la sua legittimità, la rituale impugnazione. Occorre nondimeno che la domanda di annullamento sia sorretta dal necessario interesse processuale, ossia sia potenzialmente utile per chi la propone.
Se – com’è avvenuto nel caso di specie – alla domanda di annullamento di atti propedeutici, non fa seguito la domanda di annullamento dell’atto finale, ed essa non sopraggiunge – eventualmente a mezzo di motivi aggiunti – neanche una volta che l’atto è stato portato a conoscenza delle parti del processo a mezzo di deposito documentale, al giudice non resta che constatare il venir meno di un oggettivo interesse a continuare il processo, non potendo gli esiti dello stesso sortire effetto caducatorio automatico sull’atto lesivo finale (CdS sez. V, n. 1519/2004; Sez. VI, n. 5559/2007; n. 207/2008, 2766/2010).
L’appello è pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione della spese di lite sostenute da entrambe le parti costituite, forfettariamente liquidate in Euro 2.500,00 procapite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2015.
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