Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 novembre 2016, n. 5015

L’art. 5 della L. n. 50 del 1994 configura la chiusura dell’esercizio commerciale come una misura sanzionatoria ulteriore ed accessoria, di natura amministrativa, rispetto alle eventuali e diverse sanzioni per la violazione delle norme dirette alla repressione del contrabbando, sicché dall’ampia formulazione della norma emerge che può essere sanzionata anche la mera detenzione, in locali pubblici non autorizzati, di quantitativi di generi di monopolio che non rispondano ad un immediato fabbisogno delle persone che prestano lavoro nei locali medesimi

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 29 novembre 2016, n. 5015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6382 del 2006, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via (…), è domiciliato;

contro

Nu. An. nella qualità di amministratore unico della società Mi. s.r.l. non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA -Sede di NAPOLI- SEZIONE III n. 06124/2005, resa tra le parti, concernente chiusura esercizio commerciale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il consigliere Fabio Taormina e udito l’avvocato dello Stato Ga. Na. per il Ministero appellante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 6124/2005 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli – ha accolto il ricorso proposto dalla Signora Nu. An. volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento dell’11.11.2002 n. 4/23250 con il quale l’Amministrazione odierna appellante aveva disposto la chiusura per dodici giorni dell’esercizio commerciale “Ba. Me.” della società “Mi. s.r.l.” e degli atti connessi e collegati, ivi compresa la nota con la quale si era stabilita la decorrenza della sanzione.

1.1. Il provvedimento impugnato in primo grado era motivato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge n. 50 del 1994 in quanto in due occasioni, in seguito di ispezioni volte nel locale “Eu. ba.” e nel locale “Ba. Me.” da parte della Guardia di Finanza, era stata accertata l’illecita detenzione a fini di vendita di tabacchi lavorati.

2. Ritenendo illegittimo il detto provvedimento di chiusura la originaria ricorrente aveva proposto ricorso, prospettando due censure di violazione di legge ed eccesso di potere

3. L’Amministrazione si era costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Il T.a.r. ha ricostruito il quadro normativo applicabile, ha partitamente esaminato le censure ed ha accolto la seconda censura affermando che la disposizione di cui all’art. 5 comma 2 della legge n. 50 del 1994 sanzionasse l’abusiva cessione dei tabacchi e non già la mera detenzione degli stessi, ancorché a fini di vendita; inoltre, non era imputabile alla Signora Nu. l’episodio di cessione riscontrato da parte della Guardia di Finanza nel locale ” Eu. ba. “, in quanto tale ultimo esercizio al momento dell’accertamento dei fatti era gestito da un’altra persona (la Signora De Lu. Ro.) ed era riferibile, appunto, alla passata gestione del bar predetto, prima che questa fosse stata assunta dalla Signora Nu..

5. L’amministrazione originaria resistente, rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico e deducendo in particolare che:

a) era stato inesattamente applicato il disposto di cui all’art. 5 comma 2 della legge n. 50 del 1994: la ratio della norma era quella di garantire che i tabacchi venissero distribuiti unicamente dagli esercizi autorizzati; il presupposto applicativo era quello della mera detenzione a fini di vendita, previsto in via alternativa rispetto alla (del pari sanzionata) fattispecie della cessione come previsto dalla legge 1293/1957 e dal regolamento di esecuzione di cui al dPR n. 1074/1958;

b) se in un locale si effettuava la abusiva vendita di tabacchi di provenienza lecita (ipotesi contestata) se ne doveva disporre la chiusura;

c) il T.a.r. aveva travisato il contenuto del provvedimento impugnato: ivi, infatti era stata contestata proprio la abusiva vendita di tabacchi di provenienza lecita;

d) tale condotta poteva essere provata facendo ricorso ad elementi indiziarii (pienamente sussistenti nel caso di specie, avuto riguardo alla elevata quantità di tabacchi, la varietà di marche riscontrate, il luogo di esposizione) e non era necessario un accertamento in flagranza;

e) la locuzione “detenzione” contenuta nel provvedimento impugnato era da intendersi riferita all’elemento di prova, e non già -come inesattamente ritenuto dal T.a.r.- alla condotta sanzionata;

f) inoltre la sanzione era applicabile anche nel caso in cui l’illecito fosse stato commesso da un precedente gestore dell’esercizio, per cui anche il secondo caposaldo demolitorio del T.a.r. era errato: ed in ogni caso v’era un rapporto di parentela tra i gestori che faceva propendere per la unicità della responsabilità gestionale;

g) la società Mi. bar costituiva “evoluzione” e “trasformazione” della precedente società “Eu. ba.”.

6. Alla odierna pubblica udienza del 3 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e deve essere accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue, con consequenziale riforma della impugnata sentenza, reiezione del ricorso di primo grado.

Il Collegio non intende discostarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale (Consiglio di Stato, sez. II, 10/10/2012, n. 1743) “l’art. 5 della L. n. 50 del 1994 configura la chiusura dell’esercizio commerciale come una misura sanzionatoria ulteriore ed accessoria, di natura amministrativa, rispetto alle eventuali e diverse sanzioni per la violazione delle norme dirette alla repressione del contrabbando, sicché dall’ampia formulazione della norma emerge che può essere sanzionata anche la mera detenzione, in locali pubblici non autorizzati, di quantitativi di generi di monopolio che non rispondano ad un immediato fabbisogno delle persone che prestano lavoro nei locali medesimi.”.

In punto di prova della fattispecie, è stato inoltre esattamente rilevato che l’art. 5, l. n. 50 del 1994 sanziona la cessione abusiva di tabacchi lavorati di provenienza lecita in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, nonché, per costante orientamento giurisprudenziale, la detenzione degli stessi accompagnata da indici che possono ragionevolmente farla ritenere come finalizzata alla vendita al pubblico.

2.2. Nel caso di specie, l’imponente quantità rinvenuta, unitamente alla circostanza che trattavasi di marche diverse ed al luogo dove erano esposte (offerte, per meglio dire), integrava pienamente la ipotesi di illecito contestato dall’Amministrazione.

3. In presenza di una unicità gestionale positivamente dimostrata dall’appellante amministrazione (confermata anche dalla sussistenza del rapporto di parentela tra i gestori), poi, la circostanza che soggetti diversi si fossero avvicendati nella gestione del bar (adibito a detta illecita attività) impedisce di ritenere corretta la tesi del T.a.r. in ordine alla non “imputabilità” della fattispecie al soggetto che gestiva l’esercizio al momento della inflizione della sanzione (argomentando diversamente, sarebbe sufficiente il “passaggio di consegne” nella gestione di un esercizio per elidere il potere sanzionatorio statuale.

3. Conclusivamente, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.

3.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

3.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4. Tuttavia le spese processuali del doppio grado possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in relazione alla complessità della situazione in fatto relativa all’assetto proprietario dell’azienda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.

Spese processuali del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

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