Palazzo-Spada

La massima

1. Pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto (ANAS s.p.a.) ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto.

2. Non è certamente di ostacolo al riconoscimento del potere di autotutela esecutiva la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, mentre resta regolato dagli artt. 823 e 829 c.c. il regime dei beni trasferiti all’ANAS.

 

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE IV

SENTENZA 24 maggio 2013, n.2829 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4354 del 2012, proposto da:
Antonio Ruggiero, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Vannetti, Massimiliano Quercetani, Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso Antonio Caruso in Roma, via della Giuliana, N.58;

contro

Anas Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Euro Bartalucci, con domicilio eletto presso Enrico De Rossi in Roma, via di Villa Emiliani 24;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 00290/2012, resa tra le parti, concernente SGOMBERO DELLA CASA CANTONIERA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Antonio Ruggiero su delega di Roberto Vannetti e Euro Bartalucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame, il sig. Antonio Ruggiero impugna la sentenza 8 febbraio 2012 n. 890, con la quale il TAR per la Toscana, sez. II, ha respinto il suo ricorso proposto avverso l’ordinanza 18 febbraio 2010, con la quale il Capo compartimento viabilità per la Toscana dell’ANAS, ha disposto lo sgombero in via amministrativa della casa cantoniera da lui occupata in Follonica, lungo la strada statale Aurelia.

La sentenza appellata afferma in particolare:

– “la privatizzazione dell’ANAS (in forza del d. lgs. n. 143/94 prima e del d.l. n. 138/02 poi) ha avuto incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto, permanendo dunque sia la natura sostanzialmente pubblica del neo costituito organismo societario, sia i suoi poteri pubblicistici”;

– inoltre, “la mutata veste formale dell’ente non ha inciso sul carattere pubblicistico dei beni – autostrade, strade statali e loro pertinenze – ad esso trasferiti, il cui regime continua ad essere disciplinato dagli artt. 823 e ss. c.c.”;

– nel caso di specie, “l’assenza di titolo giuridico all’occupazione della casa cantoniera in questione impedisce di ravvisare alcuna violazione del canone di proporzionalità nell’ordine di rilascio forzoso del bene”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:

a) violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost; dall’art. 7 d.l. n. 138/2002, conv. in l. n. 178/2002; incompetenza; eccesso di potere per sviamento; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; ciò in quanto l’ANAS è “una società privata che esercita funzioni amministrative residuali, ma non è titolare di un generalizzato potere sanzionatorio – ripristinatorio in subiecta material” di modo che ANAS “in quanto soggetto di diritto privato, avrebbe potuto utilizzare solo gli ordinari strumenti che mette a disposizione il codice civile per la tutela della proprietà”;

b) violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost; dagli artt. 823, 826 e 828 c.c.; dalla legge 392/1978; dall’art. 21 quinquies l. n. 241/1990; dall’art. 4 d. lgs. n. 143/1994; dall’art. 7 d.l. n. 138/2002; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento di potere; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; poiché la sentenza ha “ritenuto che l’immobile de quo sia un bene demaniale, soggetto alla disciplina degli artt. 823 e segg. c.c.”; ciò in quanto, per un verso “l’esatta natura del bene in questione, che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR della Toscana, non riveste il carattere pubblico proprio dei beni demaniali di ANAS esclude in radice che il rapporto in esame possa qualificarsi all’attualità come un rapporto di concessione amministrativa, mentre . . . detto rapporto non può che inquadrarsi nello schema privatistico della locazione”; per altro verso, “è intervenuta una vera e propria sdemanializzazione (quanto meno tacita) del bene in questione cui è stata sottratta la propria destinazione a pubblico servizio per attribuirvi la destinazione e la natura di vero e proprio immobile commerciale”, come dimostrato dal canone di locazione sempre “puntualmente corrisposto dall’odierno appellante”;

c) violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost, dall’art. 21 – quinquies l. n. 241/1990; violazione dei principi in materia di contrarius actus; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dei principi di proporzionalità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e grave difetto di motivazione; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; poiché, dato che “la detenzione dell’immobile de quo da parte del sig. Ruggiero si è sempre qualificata quale locazione di immobile dietro corresponsione di un regolare canone di locazione”, ne discende che l’appellante “era certamente legittimato ad occupare l’immobile de quo, mentre il provvedimento impugnato nel giudizio di I grado è irragionevolmente afflittivo”.

Si è costituita in giudizio l’ANAS, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Allì’odierna udienza in Camera di consiglio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, la causa è stata trattenuta in decisione per il merito.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affrontare, con una pluralità di decisioni dalle conclusioni delle quali non vi è ragione di discostarsi nella presente sede (v., tra le altre, Sez. IV, 24 febbraio 2011 n.1230), sia il problema della natura giuridica dell’ANAS, sia il problema della persistenza, in capo alla medesima, dei poteri di autotutela esecutiva.

Si è già affermato che:

“pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto ANAS approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell’Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l’autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni “…non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile…” e che ANAS, anche nella sua nuova veste, “…esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario…”.

Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III^, n. 25268 del 16 ottobre 2008).”.

In definitiva, la giurisprudenza, per un verso, ha riconosciuto la permanenza della natura pubblica dell’ANAS e la titolarità di poteri di autotutela in capo alla stessa; per altro verso, ha riconosciuto che il regime dei beni trasferiti all’ANAS resta regolato dagli artt. 823 e 829 c.c..

Inoltre, è stato affermato che “escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato . . . costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest’ultimo”.

Resta dunque fermo il regime giuridico dei beni trasferiti al nuovo soggetto, in quanto strumentali al raggiungimento del fine pubblico e dei compiti istituzionali dell’Ente, e dunque l’esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte di ANAS, che di tale potere continua ad essere titolare.

Alla luce di ciò, non possono assumere rilievo comportamenti delle parti e ad atti diversi e distinti da quello effettivamente regolante il rapporto, nonché a situazioni personali e familiari, tenuto conto dell’accertata natura concessoria dell’atto di assegnazione della casa cantoniera (atto peraltro mancante nel caso di specie).

Né può lamentarsi (come effettuato con un profilo del terzo motivo di appello) la irragionevole afflittività del provvedimento, posto che, come si è detto, l’appellante non è destinatario di alcun provvedimento concessorio del bene occupato.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente l’infondatezza dei motivi di appello (sub lett. a) – c) dell’esposizione in fatto) e, pertanto, quest’ultimo deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ruggiero Antonio (n. 4354/2012 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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