Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 giugno 2017, n. 3067

Il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie) è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 23 giugno 2017, n. 3067

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2006, proposto da Va. Ma. e altri, rappresentate e difese dagli avvocati Ma. Co. e Fr. Sc., con domicilio eletto presso lo studio Ma. del primo in Roma, via (…);

contro

il Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ro. e Ca. Em. Ga., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, (…);

il signor Po. Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ra. e Vi. En., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pa. Ra. in Roma, via (…);

lo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive presso il Comune di (omissis), in persona del Dirigente p.t., non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2006, proposto da Va. Ma. e altri, rappresentate e difese dagli avvocati Ma. Co. e Fr. Sc., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);

contro

Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ro. e Ca. Em. Ga., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, (…);

il signor Po. Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ra. e Vi. En., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pa. Ra. in Roma, via (…);

lo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive presso il Comune di (omissis), in persona del Dirigente p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1887 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Piemonte – Sezione I – n. 2000 dell’8 giugno 2005, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un edificio.

quanto al ricorso n. 1886 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Piemonte – Sezione I – n. 2598 del 21 luglio 2005, resa tra le parti, concernente il regolamento edilizio comunale e il permesso di costruire.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio in entrambe le cause del Comune e del signor Gi. Po.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati F. Sc., A. Ro. e Ma. su delega di En.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le signore Ma. Va. e altri sono comproprietarie di un’abitazione con autorimessa nel comune di (omissis), alla via (omissis).

Il terreno sul quale è stato edificato detto immobile è confinante con quello di proprietà dei sigg. Gi. Po. e altri, ai quali il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 80/2004 del 21 luglio 2004, per la realizzazione di un edificio a due piani fuori terra destinato ad attività artigianale – residenziale.

La signora Ma. Va., con istanze del 5 e 19 aprile 2005 e del 10 maggio 2005, chiedevano al Comune di (omissis) il rilascio di copia di tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il permesso di costruzione a favore dei confinanti sigg. Po..

1.2. Le signore Ma. Va. e altri adivano, quindi, il T.A.R. per il Piemonte – con ricorso notificato in data 14 maggio 2005, allibrato al n. r.g. 648/2005 – chiedendo l’annullamento:

I) del permesso di costruire n. 80/2004, rilasciato dal comune di (omissis) in data 21 luglio 2004;

II) dell’autorizzazione al pubblico esercizio in data 26 luglio 2004;

III) del provvedimento autorizzativo unico n. 4/2004 del 9.8.2004, con il quale lo sportello unico associato per le attività produttive presso il comune di (omissis) autorizzava l’esecuzione di opere per la realizzazione di un edificio a due piani fuori terra destinato ad attività artigianale – residenziale;

IV) del parere favorevole della commissione edilizia insediata presso il comune di (omissis) in data 24 maggio 2004 n. 46.

1.3. Il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza n. 2000 dell’8 giugno 2005, accantonata l’eccezione di irricevibilità, ha rigettato il ricorso nel merito.

1.3.1 Il Tribunale ha ritenuto infondata la prima e la seconda censure rispettivamente incentrate sull’asserita violazione dell’art. 43.16.4 N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 43.18 N.T.A. del P.R.G., in quanto entrambe le norme evocate si riferiscono all’edificazione in zona collinare, mentre l’edificio autorizzato con il provvedimento impugnato è stato realizzato al di fuori di tale area (tali capi come meglio si dirà in prosieguo non sono stati impugnati e sono coperti dalla forza del giudicato interno).

Il Giudice di prime cure ha ritenuto, altresì, infondata la censura avente ad oggetto la asserita illegittima composizione della commissione edilizia, atteso che il regolamento edilizio del Comune, vigente dal 1954 e non impugnato, prevedeva espressamente il Sindaco o l’Assessore delegato come Presidente della commissione edilizia e che tale prescrizione non poteva ritenersi “automaticamente caducata per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 107 del D.lgs n. 267 del 2000 attributivo della competenza dirigenziale”.

1.4. Avverso la su menzionata sentenza hanno proposto appello le signore Ma. Va. e altri (n. r.g. 1887/2006).

Con unico articolato motivo di censura le appellanti lamentano l’illegittima composizione della commissione edilizia, per essere stata presieduta dal sig. Te. La., all’epoca dei fatti sindaco del Comune di (omissis).

2. Con un secondo ricorso al T.a.r. per il Piemonte – notificato in data 4 luglio 2005 e allibrato al n. r.g. 904/2005 – le signore Ma. Va. e altri, chiedevano l’annullamento del regolamento edilizio comunale in una ai titoli autorizzatori ed al parere della commissione edilizia.

2.1. Il T.A.R., con sentenza n. 2598 del 21 luglio 2005, ha dichiarato irricevibile il secondo ricorso, ritenendo tardiva l’impugnazione del regolamento edilizio comunale.

Il Tribunale, in particolare, ha osservato che: “il termine per impugnare il regolamento edilizio quale atto presupposto decorre congiuntamente a quello valevole per l’impugnazione degli atti applicativi”; “le ricorrenti avrebbero acquisito la piena conoscenza del permesso di costruire impugnato fin dal 27 gennaio 2005, data in cui esse hanno scritto al controinteressato di aver constatato il mancato rispetto delle distanze dal confine della loro proprietà”; “può farsi risalire a tale data la piena conoscenza, da parte delle ricorrenti, dell’esistenza e del contenuto del titolo edilizio impugnato in principalità; “il ricorso, notificato il 4 luglio 2005 deve pertanto dichiararsi irricevibile “.

2.2. Anche avverso detta sentenza le signore Ma. Va. e altri hanno proposto appello (n. r.g. 1886/2006), confutando la declaratoria di irricevibilità.

3. In entrambi i giudizi di appello si sono costituti il comune di (omissis) ed i signori Po., eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei gravami; in particolare, nel giudizio n. r.g. 1887/2006 è stata riproposta l’eccezione preliminare di irricevibilità dell’originario ricorso di primo grado.

4. All’udienza pubblica del 23 marzo 2017 le cause sono state trattenute per la decisione.

5. Preliminarmente il collegio osserva che:

a) i due appelli, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, possono essere riunti ex art 70 c.p.a.;

b) in considerazione della irricevibilità di entrambi i ricorsi di primo grado, può essere accantonato l’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità dei gravami sollevate dalla difesa delle parti intimate.

6. Il Collegio osserva che l’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti provvedimenti:

a)permesso di costruire un edificio a due piani fuori terra n. 80/2004 del 21 luglio 2004 rilasciato ai signori Po.;

b)autorizzazione comunale per pubblico esercizio n. 90 del 26 luglio 2004 rilasciata ai signori Po.;

c)permesso autorizzatorio n. 4/2004 del 9 agosto 2004, rilasciato dallo Sportello unico associato per le attività produttive rilasciato ai medesimi;

d)parere favorevole all’intervento costruttivo della commissione edilizia in data 24 maggio 2004, n. 46;

e) regolamento edilizio limitatamente agli artt. 9, 10 e 11 nella parte in cui disciplinano la formazione ed il funzionamento della Commissione edilizia prevedendo che sia presieduta dal sindaco pro tempore.

7. In fatto giova precisare che:

a) non è contestato che i lavori siano iniziati in data 11 ottobre 2004 con la realizzazione delle opere di scavo, in cemento armato, e muro fronteggiante la s.s. 590 (Torino – Caselle);

b) erroneamente nelle tavole di progetto assentite, era stata indicata come proprietaria confinante dei signori Po., la signora Bo. in luogo di Va. (cognome esatto);

c) con comunicazione pervenuta al Comune in data 28 dicembre 2004, la sig. Va. chiedeva al comune di variare le tavole progettuali allegate all’istanza di permesso di costruire, riconoscendo la proprietà Va. in luogo di Bo.;

d) il comune inviava ai signori Po. la nota prot. 10172 del 3 gennaio 2005 con cui veniva loro comunicata la richiesta della sig. Va. di modificare le suddette tavole di progetto, prodotte unitamente all’istanza di permesso di costruire;

e) in data 31 gennaio, perveniva ai signori Po. la lettera delle sig. re Bo. e Va., datata 27 gennaio 2005, recante la richiesta di rispettare le norme urbanistiche vigenti e le distanze previste dalla legge dal confine della loro proprietà.

Tutta la suddetta documentazione è presente in atti.

8. In diritto la Sezione richiama sinteticamente i principi elaborati dalla giurisprudenza circa la decorrenza del termine di impugnazione di titoli edilizi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1135 del 2016 e 4701 del 2016), in forza dei quali:

a) il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie) è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso;

b) l’inizio dei lavori segna il dies a quo sella tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an dell’edificazione;

c) al momento della constatazione della presenza dello scavo è possibile ricorrere enucleando le censure (ivi comprese quelle in ordine all’asserito divieto di nuova edificazione) senza differire il termine di proposizione del ricorso all’avvenuto positivo disbrigo della pratica di accesso agli atti avviata né, a monte, che si possa differire quest’ultima;

d) la richiesta di accesso, invero, non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perchè se da un lato, infatti, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

9. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie emerge che le confinanti, quanto meno alla data del 27 gennaio 2005, hanno avuto piena contezza della esistenza dei titoli edilizi e della loro portata lesiva sicché da tale data è iniziato a decorrere il termine per impugnare i titoli edilizi anche in relazione alle censure indirizzate nei confronti dell’atto presupposto; trattandosi di atto normativo soggetto a pubblicazione necessaria è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, che sia stato depositato nel corso del giudizio di primo grado n. r.g. 648/2005.

In sede di appello, le signore Ma. Va. e altri assumono, invece, che la nota del 27 gennaio 2005 era solo un invito generico rivolto ai sigg. Po. al rispetto delle distanze dal confine e che con le istanze del 5, 19 aprile e 10 maggio 2005 avevano ottenuto il rilascio di copia degli atti connessi al permesso di costruire (tutti tempestivamente impugnati) ad eccezione del regolamento comunale, da loro conosciuto soltanto a seguito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione avvenuta all’udienza camerale dell’8 giugno 2005.

L’assunto non può essere condiviso.

Se è corretto ipotizzare, infatti, che la prova di piena conoscenza di un provvedimento deve essere fornita dalla parte che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, nel caso di specie non è logico ritenere che la nota del 27 gennaio 2005 non fosse sintomatica del fatto che i sigg. Po. avevano avviato la costruzione di un edificio.

E poiché il termine per l’impugnazione di un atto amministrativo decorre dalla intervenuta conoscenza dei suoi elementi essenziali e della sua portata lesiva, nel caso di specie correttamente il T.A.R. ha ritenuto che ciò sia avvenuto almeno alla data del 27 gennaio 2005, quando le appellanti hanno contestato al controinteressato il rispetto dei confini e delle distanze.

10. Alla stregua delle rassegnate conclusioni è giocoforza dichiarare la irricevibilità di entrambi i ricorsi di primo grado cui consegue la reiezione di entrambi gli appelli.

11. In considerazione della novità e peculiarità delle questioni sottese ad entrambi i gravami, il Collegio compensa per intero le spese dei relativi giudizi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

a) respinge l’appello n. r.g. 1886/2006 e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza n. 2598 del 21 luglio 2005;

b) respinge l’appello n. r.g. 1887/2006 e per l’effetto conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione e dispositivo;

c) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

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