Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 giugno 2016, n. 2747

Il provvedimento repressivo di demolizione è validamente indirizzato e notificato al proprietario dell’area in cui è stato realizzato l’abuso in quanto l’atto de quo ha funzione ripristinatoria dell’abuso e non afflittiva verso l’autore

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 giugno 2016, n. 2747

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7136 del 2008, proposto da:
Ca. Gi. erede di Ne. e Ma. Ca., ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Du. Ma. Tr., con domicilio presso l’avv. Fr. Pa., in Roma, via (…)
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. An. Sa., Ma. At. Lo., An. Mi., con domicilio eletto presso l’avv. M. At. Lo. in Roma, Via (…);
nei confronti di
Soc. Nu. Me. (Già Me.) S.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA SEZIONE I n. 00228/2008, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Em. Pa. (su delega di Tr.) e Lo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si espone nel gravame all’esame che i sigg.ri Gi. e Ne. Ca. , danti causa degli attuali appellanti erano comproprietari di un terreno di 6.000 mq sito in Firenze, via (omissis), dato in locazione alla Ditta Me. sin dal 1975 che ivi svolgeva attività di commercio di carta e metalli di recupero.
Si riferisce altresì che quest’ultima di sua iniziativa e a totale insaputa dei proprietari realizzava in sito alcuni manufatti, sub specie di tettoie che servivano al ricovero della carta e dei macchinari necessari alla loro trasformazione e commercializzazione.
Il Comune di Firenze in ragione del carattere abusivo di tali opere emetteva l’ordinanza n. 44/03/145 del 16 maggio 1992 con cui ordinava ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/85 la demolizione di detti manufatti e avverso tale provvedimento insorgevano sia la Ditta Me. sia i sigg.ri Ca. , ciascuno dei quali con autonomo ricorso, entrambi proposti presso il TAR della Toscana.
Successivamente, il Comune,atteso il mancato ripristino dello stato dei luoghi, emetteva l’ordinanza n. 1985 del 17 aprile 1993 recante l’accertamento di mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione ex art. 7 legge n. 47/85.
I sigg.ri Ca. impugnavano con altro ricorso tale ultimo provvedimento e il TAR con sentenza n. 228/2008 nel pronunciarsi sui tre ricorsi citati, dopo averli riuniti, li rigettava, ritenendoli infondati. Il predetto giudice peraltro in quella sede sospendeva il giudizio in relazione alle opere per le quali pendeva un procedimento di definizione di una domanda di condono (successivamente esitata positivamente)
Gli eredi Ca. , quali proprietari dell’area in questione hanno impugnato tal decisum deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:
Erronea motivazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47/85: l’area in questione è stata sottratta sin dal 1975 alla loro materiale detenzione e quali proprietari sono estranei al compimento degli abusi, sicchè ai sensi delle statuizioni sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 345/91 ai medesimi non può essere addebitata alcuna responsabilità in ordine al compimento delle opere abusive;
Erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: il Tar ha sospeso il giudizio in ordine ad uno dei manufatti oggetto dei provvedimenti gravati in ragione della pendenza di un procedimento di condono per tale manufatto e tale circostanza impediva al primo giudice di pronunciarsi sul provvedimento comunale di accertamento di acquisizione in ragione della integralità e inscindibilità degli atti che contrassegnano l’intera vicenda.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Firenze che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.
Le parti hanno poi prodotto memorie difensive anche di replica ad ulteriore sviluppo delle loro tesi.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Si controverte della legittimità o meno dei provvedimenti di tipo ripristinatorio e sanzionatorio emessi a carico degli attuali appellanti nella loro qualità di proprietari di terreni sui quali sono stati accertati degli abusi edilizi.
Dunque è accaduto che sull’area sita in via (omissis) (di proprietà degli appellanti) sono stati realizzati sine titulo dei manufatti contrastanti con la normativa urbanistica vigente e legittimamente l’Amministrazione una volta accertata l’esistenza degli abusi in questione ha proceduto ad assumere le consequenziali determinazioni repressive, con l’adozione dell’ordinanza di demolizione prima e il provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ordine repressivo poi.
Ora gli interessati, con la tesi difensiva propugnata a mezzo del primo fondamentale motivo di gravame qui proposto (e già fatta valere in prime cure) lamentano di essere stati illegittimamente colpiti dai predetti provvedimenti comunali e di subire, in sostanza ingiustamente le conseguenze per ” colpe” non proprie atteso che le opere edilizie de quibus sarebbero state realizzate dall’affittuaria Me. , locataria dell’area in questione, a totale insaputa dei proprietari, sicchè, stante la loro completa estraneità, i medesimi non possono considerarsi responsabili di violazione delle norme urbanistiche e conseguentemente illegittimo sarebbe il provvedimento di acquisizione gratuita dell’area emesso a loro carico.
Così non è.
In primo luogo si osserva che secondo un costante orientamento del giudice amministrativo sia di primo grado che di appello, il provvedimento repressivo di demolizione è validamente indirizzato e notificato al proprietario dell’area in cui è stato realizzato l’abuso in quanto l’atto de quo ha funzione ripristinatoria dell’abuso e non afflittiva verso l’autore.
Più specificatamente in relazione alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 47/85, pure invocata dalla parte appellante, il proprietario di un’area è passivamente legittimato nei confronti dei provvedimenti amministrativi volti alla rimozione dell’attività illecita svolta da terzi e adottati dall’autorità ai sensi del citato art. 7, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e di far cessare l’abuso edilizio (cfr ex multis, Cons Stato Sez. V 29/10/1991 n. 1279; TAR Campania Sez. IV 11 aprile 1991 n. 94) tant’è che nella specie gli interessati Sigg.ri Ca. hanno avuto cura di impugnare con specifico ricorso giurisdizionale l’ordinanza di demolizione.
Il richiamo quindi alla norma di cui al predetto articolo è inconferente sia per le ragioni appena illustrate sia perché proprio in base al disposto letterale dell’art. 7 suindicato, responsabile dell’abuso può essere legittimamente ritenuto il proprietario e comunque appare senz’altro doveroso e corretto notificare il provvedimento al soggetto proprietario anche ai fini della successiva sequela dell’iter repressivo attivato, nell’ipotesi in cui, come avvenuto nella fattispecie, non si dia adempimento all’ordine di rimessione in pristino.
Parte appellante insiste poi nella tesi che avendo i Ca. locato l’area, i medesimi non avevano la disponibilità della stessa e quindi non potevano impedire la condotta contra legem tenuta dall’affittuaria, nel che dovrebbe ravvisarsi l’estraneità ad ogni addebito.
L’assunto difensivo è privo di fondamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare come in materia la giurisprudenza maggioritaria ha avuto modo di stabilire che:
i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili dovendosi prescindere dagli eventuali rapporti interprivati tra gli autori degli abusi e i proprietari (Cons Stato Sez. V 31/3/2010 n. 1810);
l’ordine di demolizione è legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale fino a prova contraria è quanto meno corresponsabile dell’abuso (Cons. Stato Sez. VI 10/12/2010 n. 8705).
Rimane ora da verificare il punto pure fatto valere dall’appellante circa la pretesa illegittimità della consequenziale acquisizione gratuita dell’area in ragione della affermata estraneità alla realizzazione delle opere sine titulo, tenuto conto di quanto statuito dal giudice della legittimità delle leggi con la sentenza n. 345/1991.
Anche tale questione per come rappresentata dalla parte appellante non ha fondamento.
La Corte costituzionale con la decisione n. 345 dell’11 luglio 1991 ha avuto modo di stabilire, ferma restando l’eseguibilità d’ufficio dell’ordinanza di demolizione, la insuscettibilità del provvedimento repressivo di costituire titolo per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insistono le opere abusivamente realizzate ” quando risulti in modo inequivocabile la completa estraneità del proprietario al compimento dell’opera o che essendo venuto a conoscenza si sia adoperato per impedire l’abuso “, ma tale principio nella specie non appare applicabile, mancando le condizioni previste per esonerare gli appellanti proprietari dalle relative responsabilità
Invero, come risulta dalla documentazione versata in giudizio i sigg.ri Ca. furono convocati dalla Polizia Municipale per il giorno 28/11/1991 e notiziati del sopralluogo effettuato in mattinata e delle attività illecite svolte sulla loro proprietà, sicchè sin da quella data avevano contezza delle contestazioni operate in ordine alla realizzazione degli abusi de quibus e dello stato dei luoghi venutosi a creare a seguito delle opere in questione e non risulta si siano tempestivamente adoperati per far cessare tale illegittima situazione sul loro terreno.
I predetti infatti inviarono, come peraltro riportato nello stesso atto di appello, una raccomandata alla Me. in cui “prendevano le distanze” da quanto abusivamente realizzato solo in data 25 maggio 1992, cioè dopo sei mesi dal giorno in cui erano venuti a conoscenza dell’alterato stato dei luoghi e solo dopo che era stata altresì adottata l’ordinanza di demolizione (16 maggio 1992), provvedimento che peraltro hanno avuto modo di impugnare contestando peraltro la natura e consistenza delle opere realizzate sine titulo.
Per non dire poi che la promozione di un’azione civile nei confronti della Me. , anch’essa addotta a supporto della dedotta estraneità, volta ad ottenere il rilascio dell’area è intervenuta a distanza di un notevole lasso di tempo dall’inverarsi dei fatti per cui è causa.
Tutto ciò sta a significare che i proprietari hanno avuto adeguata contezza da subito dell’attività illecita eseguita dalla locataria e quindi adeguata conoscenza ab origine dello stato dei luoghi venutosi a creare a seguito della realizzazione delle opere in questione, sicchè non è dato rilevare una loro estraneità ai fatti addebitati quanto meno sotto forma di mancata attivazione di iniziative dirette a far cessare l’abuso e questo non può non comportare la piena operatività della misura sanzionatoria dell’acquisizione dei beni al patrimonio comunale adottata a loro carico.
Passando al secondo motivo di doglianza anche questo è privo di fondamento.
Parte appellante lamenta il fatto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio nella sua integralità e non solo in relazione ad un solo manufatto posto che pendeva all’epoca il relativo procedimento di sanatoria che si rifletterebbe sulla successiva acquisizione travolgendo tale ultimo atto nella sua integralità.
La tesi no ha pregio.
Il TAR ha correttamente distinto il manufatto A oggetto di condono per il quale non poteva non disporre la sospensione del giudizio dai manufatti B pure essi realizzati sine titulo non oggetto di condono e per i quali quindi ben poteva (e doveva) essere definito il giudizio in ordine alla procedura di repressione dell’avvenuta realizzazione tali opere.
E’evidente che la demolizione non poteva che riguardare le opere abusive non sanate, dovendosi parimenti rilevare come la conseguente acquisizione va incidere unicamente sulle aree di sedime su cui insistono tali ultime opere, agevolmente individuabili e quantificabili al momento dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.
In altri termini la condonabilità parziale non influisce sulla parte riguardante gli immobili non sanati essendo possibile considerare e calcolare in concreto la “porzione ” di sedime afferente i manufatti in questione, suscettibile dell’adpreensio da parte della mano pubblica, così come nella specie avvenuto.
Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.
Le questioni sin qui vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti della controversi a norma dell’art. 112 c.p.c.
Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014 n. 55

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del resistente Comune di Firenze che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Depositata in Segreteria il 22 giugno 2016.

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