Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 luglio 2016, n. 3248

Se l’opera pubblica è stata completata, è legittima la deliberazione della Giunta Provinciale che ha prorogato il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza la comunicazione di avvìo del procedimento. La sentenza ha motivato che, dopo il completamento dell’opera, rimaneva soltanto da completare il procedimento espropriativo, con conseguente legittimità della proroga

 

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 20 luglio 2016, n. 3248

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2016, proposto da: Città Metropolitana di Torino, rappresentata e difesa dall’avv. Ma. Co., con domicilio eletto presso Ma. Co. in Roma, viale (…);
contro
Ce. Al. Del Fr. ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Pi. Be., Gu. Or., con domicilio eletto presso Gu. Or. in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE II n. 01640/2015, resa tra le parti, concernente procedura espropriativa di immobili
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ce. Al. Del Fr., di Fe. Al. Del Fr. e di Fa. Al. Del Fr.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Co. e Be.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in esame, la Città metropolitana di Torino impugna la sentenza 27 novembre 2015 n. 1640, con la quale il TAR per il Piemonte, sez. II, in accoglimento di due ricorsi proposti dai signori Al. Del Fr. Ce., Fe. e Fa., ha annullato una pluralità di atti relativi alla procedura espropriativa riguardante alcuni appezzamenti di terreno di loro proprietà, e finalizzata alla realizzazione di opere di valorizzazione paesaggistica e riqualificazione ambientale della strada (omissis) – (omissis).
La sentenza impugnata – precisato preliminarmente che il primo dei due ricorsi “deve considerarsi diretto all’annullamento non solo della determina dirigenziale del 21 maggio 2013, con la quale sono state quantificate in via definitiva le indennità di esproprio, ma anche della delibera di Giunta Provinciale n. 576-199944 del 7 giugno 2011, con le quali è stata disposta la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, termini che sarebbero altrimenti scaduti il 31 luglio 2011” – afferma, in particolare:
“la decisione che accorda la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ha una capacità lesiva autonoma, dal che consegue l’obbligo, ex art. 7 l. n. 241/1990, di comunicare al privato l’avvio del relativo procedimento”, laddove, nel caso di specie, “la proroga è stata disposta all’esito di un procedimento avviato nella totale ignoranza dei ricorrenti”.
Né, secondo la sentenza, è possibile ritenere che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (così escludendosi l’illegittimità per violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, ai sensi del successivo art. 21-octies, co. 2), poiché “la discrezionalità esercitata ai fini della decisione sulla proroga della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità deve innestarsi su circostanze (la sussistenza di forza maggiore e di giustificati motivi) che devono essere previamente accertate con adeguata istruttoria”.
Dall’annullamento della delibera che proroga dei termini di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, è conseguito anche, in via derivata, l’annullamento per illegittimità del decreto di esproprio successivamente emanato.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 5-13 del relativo ricorso):
a) error in iudicando, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso contro la determina dirigenziale del 21 maggio 2013, che “attiene solo ed esclusivamente alla stima degli indennizzi offerti agli aventi diritto”. Tale delibera, per un verso, costituisce atto endoprocedimentale volto all’emanazione del decreto di esproprio (e come tale non impugnabile); per altro verso, in relazione alla misura dell’indennizzo, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
b) error in iudicando, nella parte in cui la sentenza ha ritrenuto sussistente la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e invece non ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 21-octies, posto che il provvedimento di proroga non avrebbe potuto avere contenuto diverso, né “i ricorrenti in primo grado nulla hanno chiarito in merito all’apporto che sarebbero stati in grado di rendere” in sede di delibazione della proroga;
c) error in iudicando, poiché la proroga è stata disposta all’esito di adeguata istruttoria (in particolare, a seguito di relazione del servizio espropri), con motivazioni riportate nel provvedimento.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni considerazione in ordine alla intervenuta, effettiva impugnazione della delibera della Giunta Provinciale con la quale è stata disposta la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; impugnazione la cui effettività è stata affermata in via deduttiva dalla sentenza impugnata e contestata con il primo motivo di appello.
E ciò in quanto risulta fondato ed assorbente il secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale si prospetta l’erroneità della valutazione del primo giudice, laddove questi non ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione, al caso di specie, di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990.
Infatti, occorre osservare che, come già ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2012 n. 5822, citata anche dall’appellante), se è pur vero che la proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di p.u. richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, è altrettanto vero che occorre verificare, in concreto, quali avrebbero potuto essere gli apporti partecipativi dei privati e, dunque, un eventuale, diverso contenuto del provvedimento, con ciò evitando di validare una rilevanza meramente formale dell’omissione di comunicazione.
D’altra parte, è ancora il caso di osservare che, una volta emesso il provvedimento che dispone la proroga dei termini, il privato ben può proporre al giudice propri specifici motivi di ricorso con i quali censura, nel merito, il provvedimento di proroga impugnato, motivi che rappresenterebbero le doglianze che egli avrebbe esposto all’amministrazione ove fosse stato messo in condizione di partecipare al procedimento.
Nel caso di specie, come affermato dall’appellante e non contestato, l’opera pubblica era stata già da tempo completata, per cui la stessa ed il relativo tracciato, in quanto interessanti i suoli di proprietà degli appellati, non avrebbero potuto più essere posti in discussione, restando da completare il procedimento espropriativo, ragione da considerarsi sufficiente, sul piano della legittimità e ragionevolezza dell’atto, a sorreggere l’atto di proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Per le ragioni sin qui esposte, ed in accoglimento del secondo motivo di impugnazione (con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi proposti), l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettati i ricorsi instaurativi dei giudizi in I grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Città Metropolitana di Torino (n. 835/2016 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta i ricorsi instaurativi dei giudizi in I grado.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 20 luglio 2016.

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