Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 20 febbraio 2014, n. 798
N. 00798/2014REG.PROV.COLL.
N. 01307/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2013, proposto da:
Ordine Degli Avvocati Di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde N.2;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la sua sede, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tribunale Di Roma;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 10016/2012, resa tra le parti, concernente l’orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie del Tribunale di Roma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per la parte appellante l’avv. Angelo Clarizia e per la P.A. l’avvocato dello Stato Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo del 20 settembre 2012 veniva disposto che dal 26 settembre 2012 gi uffici e le cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma , ubicati negli edifici di viale Giulio Cesare e via Lepanto rimangono aperti dalle ore 9 alle ore 12, ad eccezione del Ruolo delle esecuzioni mobiliari (dalla 9 alle 13 ) e che dalla medesima data anche gli uffici e le cancellerie del settore penale ubicati in piazzale Clodio rimarranno aperti dalle ore 9 alle ore 12 , con eccezione per cancelleria centrale GIP, la cancelleria centrale dibattimentale e per la cancelleria della Sezione Speciale per il Riesame (aperte dalle 9 alle 13).
L’Ordine degli Avvocati di Roma, nella qualità di ente esponenziale della categoria forense capitolina,legittimata, in quanto tale, a tutelare gli interessi della categoria impugnava tale provvedimento innanzi al Tar del Lazio che con sentenza n.10016/2012 , resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisum ritenuto errato ed ingiusto è insorto l’Ordine degli Avvocati di Roma che ha dedotto con cinque mezzi di gravame, riproduttivi
delle censure già formulate in primo grado, i seguenti profili di doglianza:
1) violazione dell’art. 162 della legge n.1196 del 1960 che ha stabilito per gli uffici delle segreterie e cancellerie giudiziarie l’orario inderogabile di apertura al pubblico di cinque ore nei giorni feriali ;
2) eccesso di potere per erroneità della motivazione posta a fondamento della disposta riduzione dell’orario di apertura degli uffici ;
3) eccesso di potere per difetto di adeguata e congrua motivazione;
4) eccesso di potere per mancata partecipazione al procedimento di fissazione dell’orario dei professionisti e/o delle loro rappresentanze istituzionali ;
5) violazione del principio di buon andamento e dell’organizzazione degli uffici posto che viene modificato in via definitiva il regime di apertura al pubblico delle cancellerie a fronte di situazioni di disorganizzazione e di carenza di organico cui si può far fronte con appropriate misure organizzative .
Si è costituito in giudizio per resistere al gravame l’intimato Ministero della Giustizia.
All’udienza pubblica del 15 ottobre 2013 la causa viene introitata per la decisione.
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato in relazione alla censura di violazione di legge di carattere assorbente dedotta col primo mezzo di gravame, meritando l’impugnata sentenza integrale riforma.
La questione giuridica posta all’attenzione della Sezione dalla instaurata controversia trova, quanto alla sua soluzione , un preciso riferimento normativo nella puntuale diposizione recata dall’art.162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n.1196 ( “ ordinamento del personale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie e dei dattilografi”) che così prevede: “ le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali , secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari , sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate”.
Stante l’inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162.
Quella testè riportata è una norma tassativa che se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico , dall’altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali) .
In altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano.
D’altra parte il regime giuridico di rango legislativo applicabile all’orario di apertura degli uffici in questione si pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in materia dall’art.97 Cost. (“i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”) e, com’è noto, il principio di riserva di legge impone da un lato che la disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa e dall’altro lato che fonti “normative” diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge.
Ne deriva, nel caso di specie che la misura organizzatoria assunta dal Presidente Vicario del Tribunale di Roma unitamente al Dirigente amministrativo in data 20 settembre 2012 si pone in contrasto insanabile con l’art.162 della citata legge n.1196/60, senza che possa costituire causa giustificativa la motivazione resa a sostegno dell’adottato provvedimento riconducibile a ragioni di carenza di personale e di tipo logistico: gli elementi di valutazione posti a base del provvedimento di che trattasi, per quanto in sé apprezzabili sono del tutto recessivi e comunque non possono incidere sul limite minimo delle cinque ore di apertura al pubblico degli uffici.
Questo sta altresì ad evidenziare la erroneità delle osservazioni formulate dal giudice di primo grado: il Tar trascurando del tutto di occuparsi della denunciata censura di violazione di legge nei termini sopra esposti , ha giustificato la disposta riduzione di orario di apertura degli uffici con argomentazioni ancorate all’esigenza di ovviare a situazioni di carenza di personale o altre circostanze di tipo organizzative dell’attività lavorativa, il che, come già detto risulta del tutto irrilevante a fronte del chiaro disposto legislativo che “vieta” una riduzione dell’orario di cinque ore al giorno di apertura delle segreterie e cancellerie giudiziarie.
La fondatezza del primo mezzo d’impugnazione in ragione della natura e del conseguente carattere assorbente del vizio dedotto comporta l’annullamento del provvedimento per cui è causa e l’accoglimento dell’appello all’esame , impedendo altresì di procedere alla disamina degli ulteriori profili di doglianza pure fatti valere con l’impugnativa all’esame.
Il Collegio ritiene di ravvisare nella vicenda portata alla sua cognizione giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
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