La rinunzia non sottoscritta personalmente dalla parte, che non reca il rilascio di procura speciale in favore del difensore e che non risulta notificata alla controparte, così come prescritto dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., deve infatti essere valutata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse quanto all’impugnativa in trattazione, con conseguente improcedibilità della stessa
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 20 aprile 2017, n. 1846
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3180 del 2006, proposto da:
Ci. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Br. e Ma. Me., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Br. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sa. Al. Ro. e Ca. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sa. Al. Ro. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’EMILIA ROMAGNA, Sezione staccata di PARMA, n. 00264/2005, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Co., su delega dell’avvocato Br., e Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ci. srl ha presentato ricorso al Tar per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, contro i provvedimenti del Comune di Parma di demolizione delle opere relative ad una escavazione su un terreno di sua proprietà, nonché di ripristino dello stato dei luoghi e di inottemperanza ed acquisizione al patrimonio comunale delle stesse.
2. Successivamente alla presentazione del ricorso, il Comune di Parma ha proceduto in autotutela all’annullamento del solo verbale di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione dell’area, mentre la Ci. srl ha presentato un atto di rinunzia al gravame, depositato agli atti del giudizio.
3. Il Tar di Parma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha di conseguenza rilevato l’improcedibilità del ricorso, ritenendo che l’atto di rinuncia presentato dalla difesa della parte ricorrente, seppure irrituale, fosse idoneo ad evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
4. Contro la decisione del Tar di Parma la Ci. srl ha quindi proposto ricorso, prospettano i seguenti motivi di appello.
4.1. La dichiarazione di rinuncia al ricorso era comunque priva dei requisiti previsti dall’art. 46 del R.D. n. 642/1907.
4.1.1. La sentenza del Tar di Parma, secondo l’appellante, va annullata, con rinvio degli atti allo stesso Tribunale, perché la rinuncia è stata effettuata irritualmente in quanto sottoscritta dal solo procuratore privo dei poteri relativi e non notificata alla controparte.
4.1.2. La rinuncia, in ogni caso, poteva essere considerata dal giudice di primo grado con riferimento ad uno solo degli atti impugnati, quello relativo all’accertamento di inottemperanza e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale, non per quelli relativi all’ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
4.2. L’appellante, in via subordinata, ha poi integralmente riprodotto i motivi di censura dedotti in primo grado:
4.2.1 violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985 e l’eccesso di potere per falso presupposto di fatto;
4.2.2. eccesso di potere per falso presupposto di fatto e la violazione dell’art. 321 c.p.p.;
4.2.3. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
4.2.4. violazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 662/1996 e dell’art. 4, comma 13, del DL n. 398/1993.
5. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio il 5 giugno 2006 ed ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 22 dicembre 2016.
6. Anche la società appellante ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 22 dicembre 2016.
Questa Sezione con ordinanza cautelare n. 2620/2007 del 22 maggio 2007 ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso in appello.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2017.
8. L’appello non è fondato.
9. Come rilevato dal Tar di Parma, pur non potendosi configurare nell’atto depositato in primo grado dal difensore della parte ricorrente una rinuncia proposta nelle forme rituali (mancanza sottoscrizione della parte e della notifica), l’atto stesso costituisce un indubitabile sintomo della carenza di interesse.
9.1. La rinunzia non sottoscritta personalmente dalla parte, che non reca il rilascio di procura speciale in favore del difensore e che non risulta notificata alla controparte, così come prescritto dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., deve infatti essere valutata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse quanto all’impugnativa in trattazione, con conseguente improcedibilità della stessa (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 febbraio 2011 n. 6484 e Sezione V, 15 giugno 2015, n. 2940).
9.2. In sostanza, la rinuncia irrituale può essere ritenuta argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del dell’art. 84, comma 4, del c.p.a., con conseguente declaratoria della sua improcedibilità
9.3. Nel caso di specie peraltro l’atto di rinuncia, seppure irrituale, è riferito all’intero ricorso di primo grado senza distinzione rispetto agli atti impugnati.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.
11. Il Collegio ha esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Parma nella misura di euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
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