È inammissibile l’appello al Consiglio di Stato se è stato notificato alla controparte mediante PEC, in assenza dell’apposita autorizzazione Presidenziale. La sentenza ha affermato che non è consentito applicare alla giustizia amministrativa le norme di questa notificazione utilizzata nel processo civile
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 16 novembre 2016, n. 4727
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3820 del 2015, proposto da:
Lu. Sp., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Al. Cu. C.F. (omissis), domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 01708/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all’esecuzione del giudicato del decreto della corte di appello di roma n. 59567/2009 – corresponsione somme equa riparazione (legge pinto)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati A. Cu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Come segnalato all’appellante ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., l’appello in esame è inammissibile in quanto notificato all’Avvocatura soltanto mediante posta elettronica certificata.
Sulla scorta della più attendibile giurisprudenza (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016) deve infatti rilevarsi che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione.
In senso opposto non può valorizzarsi (come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale: cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta “tendenza” rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto al sopra indicato strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica all’epoca (e cioè prima dell’avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata.
Né – in difetto tra l’altro di costituzione della controparte – può ordinarsi la rinnovazione della notifica, atteso che vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica stessa (in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l’idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile), in alcun modo sanabile.
L’appello è quindi inammissibile.
Nulla per le spese di questo grado del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Andrea Migliozzi – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
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