Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 10 giugno 2014, n. 2960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2007, proposto da:
Ba.Bu., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa. in Roma, via (…);
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Br.Ce., An.Ma., domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II BIS n. 01645/2006, resa tra le parti, concernente negata sanatoria per cambio destinazione d’uso
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Fa. e Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con tre distinte domande inoltrate al Comune di Roma in data 1.3.1995, la sig.ra Ba.Jo. chiedeva la sanatoria edilizia per il cambio di destinazione d’uso di un manufatto da casa rurale a residenziale, nello specifico relativamente a tre diversi appartamenti siti in Roma, via (…).
Nel ricorso de quo, l’abuso consiste nella realizzazione di un appartamento di mq. 158, distinto con l’interno 1 nell’antico fabbricato rurale di due piani, di mc 1.220 circa, per il quale era stato versato un importo pari a Lire 17.064.000 quale oblazione, mentre nulla veniva versato per gli oneri concessori, in quanto ritenuti non dovuti, in considerazione del fatto che l’abuso si riferiva ad un periodo anteriore al 1967 (art. 31 L. n. 47/1985).
Successivamente, con nota prot. n. 68749 del 12.4.1999, l’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma comunicava la rideterminazione: a) dell’oblazione in Lire 25.304.400, chiedendo la relativa differenza rispetto a quanto versato oltre gli interessi; b) degli oneri concessori determinati in Lire 35.102.000, oltre interessi; c) nonché dei diritti di segreteria determinati in Lire 200.000.
L’Ufficio, con le note prot. nn. 322754/99, 322756/99 e 322745/99 del 30.11.1999 respingeva le istanze di riesame inoltrate, per mancata dimostrazione dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso del fabbricato da “rurale” a “civile” abitazione (residenziale) anteriormente all’anno 1967.
Note che venivano impugnate con tre distinti ricorsi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, deducendo i seguenti motivi di gravame: a) Violazione di legge ex art. 31 l. n. 47/85; b)Violazione di legge ex art. 37 l. n. 47/85 – L. n. 724/94; c) eccesso di potere – Travisamento – Ingiustizia manifesta – Contraddittorietà.
Costituitosi il Comune di Roma evidenziava che l’istanza di riesame era stata rigettata, in quanto non risultava dimostrata la variazione di destinazione d’uso del fabbricato da rurale a civile abitazione prima del 1967.
Il Tar adito respingeva, con le sentenze nn. 1645/06, 1681/06, 1651/06, i ricorsi proposti, in quanto infondati nel merito, compensando le spese di lite.
Con tre distinti ricorsi in appello Ba.Jo. e An.Bu. impugnano le prefate sentenze, chiedendone l’integrale riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese: in particolare, chiedono che, in riforma della sentenza impugnata – che nella specie è la n. 1645/06 – venga annullato il provvedimento impugnato, dichiarando che le ricorrenti hanno provato che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile oggetto della domanda di condono è avvenuto prima del 1967 e che, pertanto, non sono dovuti né la differenza per l’oblazione ex art. 34 L. n. 47/85, né oneri per contributi di concessione.
Gli appelli, in particolare, sono affidati a tre ordini di censure: 1) inaccettabilità del contraddittorio in ordine alla “mutatio libelli” effettuata da parte del Comune di Roma; 2) eccesso di potere, omesso e/o insufficiente esame dei documenti allegati ed illogica lettura di essi da parte del Tar; 3) mancata e/o erronea valutazione delle prove documentali prodotte.
Si è costituito il Comune di Roma, depositando atto di costituzione e memoria, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza nel merito.
Le appellanti, che nel frattempo hanno sostituito il difensore avv. Ca.Mi. con l’avv. Ma.Fa., a causa del decesso del primo, hanno depositato memoria di replica, insistendo nella richiesta di annullamento dell’atto impugnato, come formulata nell’appello.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’appello in esame, le appellanti, in sostanza, deducono che il giudice di prime cure ha respinto il ricorso sulla base: a) di una motivazione radicalmente diversa rispetto a quella contenuta nei provvedimenti impugnati, facenti riferimento alla data di costruzione degli immobili, e non alle date di mutamento della loro destinazione; b) dell’errata valutazione dei documenti allegati alla domanda di sanatoria, omettendo di considerare le prove offerte con i predetti documenti; c) dell’erronea considerazione del valore indicativo del certificato dell’Ufficio toponomastico del Comune di Roma, che ha attribuito, nell’anno 1957, il numero civico 320 all’immobile formato dai tre appartamenti ai quali si riferiva la domanda di sanatoria ed ha soprattutto trascurato di considerare il valore probatorio dell’atto notorio reso da Ma.Pa. per attestare che già nell’anno 1963 gli immobili erano abitati da inquilini della famiglia Bu..
2. L’Amministrazione da parte sua rileva che, le istanti non hanno fornito la prova dell’ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del condono, riferendo che i risultati ottenuti con rilevi aerofotogrammetrici hanno superato quanto contenuto nelle due dichiarazioni di atto notorio.
3. Sostanzialmente, ciò che viene contestato dall’Amministrazione è la mancata dimostrazione da parte delle appellanti, dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso del fabbricato da “rurale” a “civile abitazione (residenziale)” anteriormente all’anno 1967.
4. Né le ricorrenti hanno adeguatamente dimostrato, all’Amministrazione che il cambio di destinazione d’uso sia effettivamente avvenuto anteriormente al 1967.
5. Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza che l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono, grava sul richiedente la sanatoria (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 6.2.1999, n. 124; 6.6.2001, n. 3067).
6. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, come nel caso di specie.
7. Ciò premesso, deve rilevarsi che le ricorrenti non hanno prodotto adeguati elementi di prova, in aggiunta alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sull’asserito avvenuto mutamento di destinazione d’uso anteriormente all’anno 1967, non potendosi ritenere tali quelli relativi alla realizzazione del fabbricato rurale.
8. Conseguentemente, si evidenzia che le controversie relative all’an ed al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, riservate dalla legge (artt. 16 della legge n. 10/1977 e 35, comma 17, della legge n. 47/85 ed ora art. 7. comma 3, della legge n. 205/2000) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti, rispetto alle quali non è configurabile il vizio di difetto di motivazione (cfr. Cons. St., V, 9.2.2001 n. 584; Cons. St., IV, 31.7.2000 n. 4217; id., V, 22.11.1996 n. 1388).
9. In conclusione e per quanto sopra argomentato l’appello risulta infondato e va, conseguentemente, respinto.
10. La particolarità della vicenda induce il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza – Consigliere
Francesca Quadri – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Depositata in Segreteria il 10 giugno 2014.
Leave a Reply