Palazzo-Spada

Consiglio di Stato 

sezione III

sentenza n. 563 del 5 febbraio 2014

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Campania i sig.ri L. B.e M. R. M., – già dipendenti della ex U.S.L. 42 dal mese di febbraio 1982, successivamente transitati nei ruoli della A.S.L. Napoli 1 con la qualifica di assistente sociale collaboratore – impugnavano la delibera n. 2712 del 19 giugno 1998, con la quale la A.S.L. da ultimo menzionata, nel riformulare la graduatoria degli assistenti sociali collaboratori da ammettere al beneficio dell’attribuzione dell’incremento di indennità di qualificazione professionale, quale previsto dall’ art. 45 del C.C.N.L. di comparto stipulato il l° settembre 1995, ha disposto la loro retrocessione quanto al sig.

B. dal 35° al 71° posto e quanto alla sig.ra M. dal 38° al 73°. Alla stregua della disciplina del C.C.N.L. di comparto l’incremento retributivo andava attribuito previa selezione del personale sulla base di obiettivi criteri che tenessero conto di titoli culturali, professionali e di servizio. L’ avviso di selezione interna individuava, inoltre, in 58 il numero dei posti di assistenti sociali da ammettere al beneficio indennitario. Acquisite le schede di valutazione i ricorrenti constatavano che non risultava valutato il servizio prestato presso la ex U.S.L. 42 di Napoli per il periodo compreso tra il mese di febbraio 1982 ed il mese di novembre 1988. Il servizio effettivamente valutato risultava decorrere solo dal 19 novembre 1988, data in cui la cessata U.S.L. aveva provveduto ad applicare in favore degli odierni ricorrenti la legge n. 297 del 1985, disponendo il loro inquadramento in ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale collaboratore, già ricoperta per incarico fin dal febbraio del 1988 (giusta delibera n. 2504 del 19 novembre 1988). Censuravano, quindi, in parte de qua la menzionata delibera n. 2712 del 1998. Con sentenza n. 7562 del 2007 il T.A.R. adito respingeva il ricorso rilevando che, ai fini della redazione della graduatoria dei dipendenti aspiranti al beneficio oggetto di causa, assume rilievo, in sede di valutazione dei titoli, il solo servizio di ruolo espletato in base a formale provvedimento di inquadramento.

Avverso detta sentenza i sig.ri Bucci e Minieri hanno proposto appello ed hanno contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo nei motivi articolati in prime cure. Resiste l’ A.S.L. Napoli 1 che ha contraddetto di motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata. All’udienza del 19 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Ai fini dell’ ammissione a punteggio del servizio reso anteriormente all’inquadramento in ruolo i ricorrenti invocano l’applicazione dell’ art. 21 del d.m. 30 gennaio 1982, recante disposizioni sullo svolgimento delle procedure concorsuali per l’ammissione in impiego del personale della unità sanitarie locali. Il menzionato art. 21, ai fini della valutazione dei titoli, equipara il servizio non di ruolo reso alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a quello di ruolo. Nella specie, tuttavia, il servizio per il quale gli istanti reclamano il punteggio non è stato reso in posizione non di ruolo, ma in base a rapporto convenzionale. Lo strumento della convenzione permette all’ Azienda sanitaria di avvalersi di prestazioni di natura professionale che non danno, tuttavia, luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alla dipendenze dell’ente. Il rapporto di subordinazione qualifica, invece, la posizione degli impiegati qualificati non di ruolo, che sono assunti in eccedenza alla dotazione di organico per esigenze temporanee al cui cessare il rapporto di lavoro si risolve. Il motivo di appello va quindi respinto.

2.1. A sostegno dell’ammissione a punteggio del servizio in questione i ricorrenti fanno, inoltre, richiamo ai criteri di valutazione dei periodi di servizio resi con rapporto convenzionale – nel regime di conferma previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 761 del 1979 – quali stabiliti dall’art. 22 del citato d.m. 30 gennaio 1982. Detta disposizione – cui non è fatto alcun esplicito richiamo nell’ avviso che ha indetto la selezione dei dipendenti ai fini della corresponsione dell’emolumento previsto dall’ art. 45 del C.C.N.L. di comparto – trova, tuttavia, applicazione “nei concorsi di assunzione”. Nella specie si controverte, invece, in ordine ad una graduatoria redatta per l’attribuzione di un compenso indennitario in base a valutazione comparativa aperta del personale già in rapporto di impiego con l’ Azienda sanitaria.

2.2. La mancata previsione della valutazione dei servizi prestati in rapporto di convenzione non comporta l’ illegittimità in parte de qua attribuzione di un punteggio ridotto nella misura percentuale, quello reso presso case appello va respinto.

In relazione alla natura della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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