Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 luglio 2016, n. 2993

L’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce, per l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, atto dovuto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 5 luglio 2016, n. 2993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2016, proposto dal signor An. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Se., Da. Ga. e Lu. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Da. Ga. in Roma, alla via (…);
contro
L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I, n. 9943/2015, resa tra le parti, concernente l’impugnazione di una ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Lu. Pa. e l’avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. 7461 del 2015 (proposto al TAR per il Lazio), l’odierno appellante ha impugnato l’ordinanza di sgombero avente per oggetto un immobile sito in Milano (alla via (omissis)), emessa il 30 gennaio 2015 dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Tale immobile era stato confiscato con decreto n. 16 del 9 gennaio 2014 del Tribunale di Torino, Sezione per l’applicazione di misure di prevenzione, divenuto definitivo il 28 ottobre 2014.
2. Con la sentenza impugnata n. 9943 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, rilevando la natura vincolata dell’impugnato atto di sgombero.
3. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo grado sia accolto.
Egli ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed ha dedotto che l’ordinanza di sgombero doveva essere preceduta da un atto di destinazione dell’immobile in questione.
4. Così sintetizzate le censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse siano infondate e vadano respinte, poiché:
– come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce, per l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, atto dovuto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons. St., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682; Sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169);
– l’Agenzia ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero il bene, avendo lo stesso acquisito, per effetto della confisca, un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682);
– gli appellanti – in ragione della natura del bene occupato – erano a conoscenza da tempo della necessità di procurarsi un nuovo alloggio, sicché la loro pretesa a rimanere all’interno dell’immobile non può trovare tutela;
– il dovere dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ordinare di lasciare libero il bene confiscato non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso (Cons. St., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682; Sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169);
– il bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato è stato già effettuato dal legislatore, sicchè l’emanazione delle ordinanze di sfratto non viola il principio di proporzionalità;
– l’ordinanza impugnata in primo grado ha specificamente dato atto delle ragioni per cui non occorreva inviare l’avviso di avvio del procedimento previsto dall’art. 7, con una specifica ed autonoma determinazione che non è stata specificamente contestata.
7. – L’appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) respinge l’appello n. 1820 del 2016.
Condanna l’appellante al pagamento di complessivi euro 3.000 (tremila) in favore delle Amministrazioni appellate, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Depositata in Segreteria il 05 luglio 2016.

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