Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 4 maggio 2015, n. 2241
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-,
in qualità di tutore di Di.Gi.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Da.Pe. e Mi.Ro., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. La.Ba., in Roma, via (…),
contro
– A.S.L. Caserta 2,
in persona del legale rappresentante pro tempore;
– A.S.L. Caserta,
in persona del legale rappresentante pro tempore;
– COMMISSARIO LIQUIDATORE della ex USL 19,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituitisi in giudizio;
– Regione Campania,
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Ma.D’E., con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE VII n. 02087/2010, resa tra le parti, concernente diniego erogazione contributo per soggetti non autosufficienti.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 22 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, comma 8;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’11 marzo 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Udita, alla stessa udienza, Ma.Pa., in sostituzione dell’avv. Ma.D’E., per la Regione, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso, e successivi motivi aggiunti, proposto dall’odierno appellante, nella sua qualità di tutore di interdetto, avverso il diniego ( e gli atti connessi e consequenziali ) opposto dall’ASL CE/2 alla istanza da lui presentata per la corresponsione del contributo previsto dalla L. reg. Campania 15 marzo 1984, n. 11 in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti portatori di handicap.
La sentenza è impugnata dall’originario ricorrente, che ne sottolinea l’erroneità anche sotto il profilo del mancato esame dei motivi di ricorso, che ripropone in questa sede.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, senza peraltro formulare difese.
Non si sono costituite le altre Amministrazioni intimate.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’11 marzo 2015.
L’appello è fondato nei términi di cui appresso.
Premesso che, come è ormai acquisito nella giurisprudenza, la posizione giuridica dell’aspirante al contributo previsto nella Regione Campania dalla L. reg. 15 marzo 1984, n. 11, come fatta oggetto di interpretazione autentica con L. reg. 25 agosto 1989, n. 16, è di interesse legittimo ( cfr. fra le tante, Cons. St., IV Sez. 7 ottobre 1997, n. 1082 e 7 giugno 2004, n. 3585 ), appartenendo il contributo in questione alla categoria degli ausilii pecuniarii pubblici e costituendo esso oggetto di un’obbligazione (pubblica) che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale ( Cass., SS.UU., 15.2.1994, n. 1471 ), la conseguente discrezionalità sull’an, in presenza di interessi legittimi, non esclude ( anzi impone, alla luce del chiarissimo disposto dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ) che il procedimento per la concessione del contributo si debba concludere con un atto, che, qualora come nella fattispecie reiettivo, espliciti chiaramente quale dei requisiti indicati nella delibera n. 3152/2002 della Giunta Regionale ( con cui l’Amministrazione, acclarata l’impossibilità di procedere alla redazione di una graduatoria unica regionale, demandava ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania il compito di formulare distinte graduatorie degli aspiranti al contributo per il periodo interessato dall’art. 26 della L.R. n. 11 del 1984, eventualmente disponendo un nuovo esame medico-sanitario ), anche con riferimento alla scheda funzionale allegata alla delibera n. 1426/91 citata nelle premesse della pure impugnata deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria CE/2 n. 175 del 23 luglio 2004 avente ad oggetto “Presa atto contributo ex art. 26 L.R. 11/84 per il triennio di vigenza 84/87”, sia stato ritenuto insussistente od insufficiente ( esiti degli accertamenti sanitarii, punteggio inferiore a quello previsto per l’inserimento in graduatoria, ecc ).
Pertanto, ferma l’estraneità alla presente controversia del merito della situazione sostanziale sottostante all’interesse legittimo azionato ( e dunque della spettanza o meno del preteso contributo ), non si può ritenere che l’Amministrazione, con la motivazione recata dal provvedimento reiettivo oggetto del giudizio (“la S.V. non ha diritto all’indennità prevista dall’art. 26 della L.R. Campania n. 11/84 in quanto non risulta incluso nell’elenco redatto dall’apposita Commissione Sanitaria dell’ASL”) abbia adeguatamente soddisfatto tale ònere motivazionale; ciò tanto più in una situazione, quale quella di specie, in cui sussisteva una legittima aspettativa del privato al positivo ésito dell’attività amministrativa di cui si tratta, a fronte dell’incontestato precedente accoglimento del ricorso giurisdizionale da lui proposto avverso il silenzio-inadempimento tenuto sulla sua domanda, con una sentenza ( T.A.R. Campania, Napoli, n. 579/98 ), che si fondava anche sull’intervenuto accertamento da parte della Commissione preposta della sussistenza dei gravi handicaps previsti dalla norma per la concessione del contributo di che trattasi e sull’inserimento del suo nominativo ad opera dell’U.S.L. n. 19 nell’elenco degli aventi diritto.
Se è vero, infatti, che, a séguito della nuova procedimentalizzazione introdotta dalla Regione dopo la citata sentenza n. 579/98, gli atti in precedenza adottati ( accertamenti sanitarii, inclusione negli elenchi, ecc. ) non possono valere per ottenere una pronuncia necessariamente favorevole sulla richiesta del contributo, in ogni caso essi depongono per la non manifesta infondatezza od inammissibilità della stessa, la cui reiezione richiedeva, dunque, una puntuale motivazione in ordine ai citati elementi, nella fattispecie del tutto mancante.
Si deve peraltro convenire con parte appellante laddove sottolinea come il T.A.R. non abbia pienamente colto la situazione di fatto sottoposta al suo esame, dal momento che il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, ai “canoni di buona amministrazione”, cui “l’attribuzione di punteggi e la predisposizione di una graduatoria” risponderebbero, risulta qui del tutto inconferente ed inappropriato, atteso che nessuna scheda medica risulta predisposta con riguardo al ricorrente, nessun punteggio consta che sia stato attribuito alla sua posizione e dunque non è dato rinvenire alcuna motivazione rapportabile al punteggio stesso od ai criterii fissati a monte ( al fine di individuare, tra i tanti aspiranti al contributo, quelli maggiormente bisognosi ) ed alla sua esclusione ( o, meglio, alla sua non inclusione ) riferibile.
In definitiva, l’appello va accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, nei sensi di cui sopra.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.
Condanna in solido le Amministrazioni appellate alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado in favore dell’appellante, liquidandoli in euro 5.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 11 marzo 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Carlo Deodato – Presidente FF
Salvatore Cacace – Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Depositata in Segreteria il 4 maggio 2015.
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