Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 24 giugno 2015, n. 3196

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8201 del 2014, proposto da:

Ma.Lo. in proprio e quale titolare della Ditta Lo., rappresentato e difeso dagli avv. Pi.So., Cr.Sa., con domicilio eletto presso Lu.Ga. in Roma, Via (…);

contro

Ministero della Salute -Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Usmaf Genova, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00448/2014, resa tra le parti, concernente non ammissione all’importazione di preparato per riso e peperoncino;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute -Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Usmaf Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati So. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la decisione appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria respingeva il ricorso proposto dal Sig. Ma.Lo., in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale Lo., avverso il provvedimento in data 2 dicembre 2013 con cui l’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (d’ora innanzi: USMAF) di Genova aveva negato l’ammissione alla importazione di una partita di 450 kg di pepe tritato, riso e peperoncino, proveniente dalla Cina.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Sig. Lo., contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento gravato in primo grado.

Resisteva il Ministero della Salute, che eccepiva l’inammissibilità dell’appello e ne contestava, nel merito, la fondatezza, concludendo conformemente.

Con ordinanza n.546 in data 29 gennaio 2015 venivano chiesti al Ministero della Salute documentati chiarimenti in merito all’identificazione delle disposizioni normative preclusive dell’importazione e del commercio del preparato in questione.

Acquisita la predetta relazione, depositata in data 3 aprile 2015, il ricorso veniva successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2015.

DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità del provvedimento con cui l’USMAF di Genova ha negato all’impresa individuale Lo. l’importazione e il commercio in Italia di un preparato di pepe tritato, riso e peperoncino, proveniente dalla Cina.

Il TAR ha riconosciuto la determinazione gravata coerente con la normativa europea che vieta l’importazione dalla Cina di riso OGM ed ha, pertanto, respinto il ricorso.

L’appellante Lo. critica la correttezza di tale giudizio, sulla base delle argomentazioni appresso esaminate, e ne invoca la riforma.

2.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va accolto.

3.- Occorre preliminarmente disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’Amministrazione appellata, in ragione dell’asserita, omessa contestazione della parte della motivazione attinente al rilievo dell’omessa produzione del prescritto certificato sanitario.

L’eccezione è infondata in fatto, risultando, dalla lettura dell’atto di appello (si vedano le pagg. 8-10), che il ricorrente ha criticato la predetta statuizione, sia in quanto fondata su un rilievo ostativo mai formulato neanche dall’Amministrazione, sia in quanto basata sull’erroneo e contestato convincimento della obbligatorietà della produzione del certificato sanitario ai fini dell’importazione della merce in questione.

4.- Procedendo alla disamina del merito dell’appello, occorre premettere una sintetica ricognizione del sistema regolativo europeo, alla cui stregua dev’essere giudicata la legittimità del diniego controverso.

4.1- La fattispecie esaminata resta senz’altro compresa nel perimetro applicativo della Decisione 2011/884/UE, come modificata dalla Decisione 2013/287/UE, trattandosi di beni destinati all’uso e consumo non individuale di provenienza cinese, che, all’art. 1, distingue i prodotti a seconda che gli stessi rientrino o meno nell’allegato I, ricollegando alla relativa classificazione un diverso regime giuridico di controllo.

L’art. 1, par. 2°, prevede, infatti, relativamente ai prodotti non menzionati nell’Allegato I, ma che possono consistere di, contenere o essere a base di riso, che lo Stato Membro possa effettuare controlli fisici a campione, in conformità all’allegato II, al fine di garantire la conformità all’art. 4, par. 3° e all’art. 16, par. 3 del Regolamento CE n. 1829/2003.

Dalla semplice lettura dell’allegato I si ricava che il prodotto oggetto del provvedimento controverso non risulta ivi contemplato, con la conseguenza che lo stesso resta soggetto al regime stabilito dal combinato disposto degli artt.1, paragrafo 2°, e 5, paragrafi 2° e 3°, Decisione cit.

Le disposizioni da ultimo citate, in particolare, prevedono (il par. 2°) che, laddove una partita di prodotti, diversi da quelli indicati dall’art. 4, par. 2° (e che, quindi, non rientrano nell’Allegato I, quali quelli in esame), non sia accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto di analisi, venga rispedita nel paese di origine, mentre, laddove (come si legge nel par. 3°) la partita sia munita dei menzionati documenti, l’Autorità sanitaria ne deve prelevare, in conformità all’Allegato II, un campione da analizzare, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati.

4.2- Orbene, posto che le merci in questione venivano accompagnate da idoneo certificato sanitario standard, da valersi quale l’unico richiesto per la partita in esame, il diniego controverso deve intendersi illegittimamente adottato in violazione delle regole di condotta appena ricordate.

L’Amministrazione ha, in particolare, errato nel vietare tout court l’importazione delle merci in questione, avendo omesso, in violazione del combinato disposto degli artt. 1, par. 2°, e 5, par. 2° e 3°, della Decisione, di effettuare, a fronte di un sospetto di OGM nella partita di prodotti controllati, le prescritte verifiche a campione, disponendo, invece, il diniego del nulla osta, che avrebbe dovuto (e potuto) adottare soltanto laddove fosse mancata la documentazione sanitaria, ciò che, tuttavia, risulta smentito per tabulas.

5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, quindi, disporsi, in accoglimento dell’appello, l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, con conseguente riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione sanitaria, da intendersi non già nell’automatico rilascio del nulla osta, ma nell’esecuzione dei prescritti accertamenti di laboratorio, da effettuarsi a campione sulla merce fermata alla dogana.

6.- Dev’ essere, da ultimo, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria, siccome formulata in maniera del tutto generica e senza alcuna rappresentazione, viceversa necessaria, dei suoi elementi costitutivi (si veda ex multis, Cons. St., sez. VI, 11 maggio 2011, n.2791).

7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata , annulla il provvedimento impugnato in primo grado, nei limiti precisati in motivazione. Condanna il Ministero della salute a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2015.

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