La destinabilità esclusiva dell’attrezzatura all’allevamento bovini da latte deve essere intesa in senso “funzionale” e “specifico”, cioè nel senso che quella tipologia di attrezzatura risulta utilizzabile dall’azienda unicamente per la razionale gestione dell’allevamento e per l’adeguamento delle condizioni del medesimo agli standard igienico sanitari imposti dalla normativa nazionale e comunitaria
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 22 agosto 2016, n. 3665
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2011, proposto da:
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ro. Ma. Pr. C.F. (omissis), domiciliata in Roma, Via (…);
contro
Ra. Da. in proprio e quale titolare dell’A. Ag. Ra. Da. e Ra. Do. Ss, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Fr. Va. C.F. (omissis), Bi. Ce. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Fr. Va. in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 30610/2010, resa tra le parti, concernente Determinazione Direzione Regionale Agricoltura, Regione Lazio, 22 marzo 2004 n. 381 (comunicata con nota 30.3.2004, n. 33956), che commina a carico dell’appellata decadenza dall’assegnazione di quota aggiuntiva di kg.62.037 per la campagna lattiero casearia 2003/2004, già disposta con nota 4.8.2003
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ra. Da. in proprio e quale titolare dell’A. Ag. Ra. Da. e Ra. Do. Ss;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Ro. Ma. Pr. e Fr. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con determinazione 22 marzo 2004, n. C381, la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio comminava a carico di Da. Ra., titolare della Azienda agricola Ra. Da. e Ra. Do. s.s. con sede a (omissis) (RM), la decadenza, a partire dal 1 aprile 2004, dalla assegnazione della quota aggiuntiva per la campagna lattiero casearia 2003-2004, per Kg.62.037 (già assegnata con la precedente determinazione 4 agosto 2003 n. C 1063), a causa della mancanza, nel programma di investimenti ammesso al beneficio, del requisito previsto dall’art. 16, punto 5, dell’avviso pubblico adottato con DGR 309/2003
1.1..In particolare la Direzione Agricoltura rilevava che nel programma di investimenti la quota dell’80% era destinato all’acquisto di una trattrice, che, invece, non soddisfa il requisito richiesto dall’art. 6, punto 5, dell’avviso pubblico, non essendo destinabile esclusivamente all’allevamento di bovini da latte, e, quindi, concludeva che, poiché il programma di investimenti ammesso a valutazione, in tal modo, scendeva al di sotto del prescritto limite minimo (fissato in euro 26000,00), veniva meno il requisito per l’attribuzione dello specifico punteggio al richiedente; infine la direzione regionale precisava che per la campagna 2004-2005 l’azienda agricola, a modifica di quanto in precedenza comunicatole, aveva la disponibilità di “kg.124,074 di quota consegne”.
1.2.Avverso la comminata decadenza il signor Ra. Da. (in proprio e quale titolare dell’A. Ag. Ra. Da. e Ra. Do. con sede a (omissis), prov. Roma) proponeva ricorso al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per eccesso di potere per difetto istruttoria ed altri profili e violazione dei principi del giusto procedimento.
Il TAR Lazio, dopo aver concesso la sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza cautelare n. 3836/2004 (poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5324/2004), con sentenza n. 30610/2010 accoglieva il ricorso nel merito, affermando che l’avviso pubblico, all’art. 6, punto 5, effettivamente prevedeva che, nel valutare (ai fini della graduatoria) la realizzazione di investimenti aziendali, andavano esclusi dall’importo minimo di euro 26.000,00 gli “investimenti in attrezzature non esclusivamente destinabili all’allevamento bovini da latte”, ma che il requisito della “destinabilità” andava valutato in concreto cioè con riferimento all’attività svolta dall’azienda interessata all’assegnazione di un quantitativo aggiuntivo e, quindi, nel caso di specie, la particolare condizione imposta dall’avviso pubblico risultava rispettata (spese di lite compensate).
1.3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la regione Lazio ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma con unico articolato motivo per violazione dell’art. 6, punto 5, dell’avviso pubblico indetto con DGR n. 309/2003.
Si è costituito in giudizio il signor Da. Ra., in proprio e quale titolare della azienda agricola di Ra. Da. e Ra. Do., chiedendo il rigetto dell’appello con puntuali controdeduzioni.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2016, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la formazione delle graduatorie dei produttori di latte (allevatori di bovini da latte) della Regione Lazio per l’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali- Q.R.I. aggiuntivi per le campagne 2002/2003 e 2003 -2004.
In particolare il punto nodale della controversia riguarda l’interpretazione dell’art 5, punto 6, dell’avviso pubblico (approvato con DGR n. 309/2003) nella parte in cui, ai fini della formazione della graduatoria per le assegnazioni, dispone che non siano computabili gli “investimenti in attrezzature non esclusivamente destinabili all”allevamento bovini da latte”.
2.1.Secondo la Regione Lazio tale disposizione restrittiva trova fondamento nella esigenza sia che le quote aggiuntive siano destinate effettivamente a favore di aziende agricole, che abbiano orientato i propri investimenti specificamente alla produzione di latte bovino, sia che tali investimenti, quindi, non siano utilizzabili automaticamente per altri comparti produttivi.
Nel caso specifico la Regione Lazio ha disposto la decadenza dell’azienda appellata dall’assegnazione della quota aggiuntiva per kg.62.037 (a partire dal 1 aprile 2004), ritenendo che la spesa per l’acquisto di un trattore Landini DT, potenza 110 cavalli (necessario per il funzionamento del carro miscelatore mangimi) non fosse computabile tra gli investimenti in attrezzature esclusivamente destinabili all’allevamento di bovini da latte.
Secondo la interpretazione letterale dell’avviso pubblico (prospettata dalla Regione appellante) un trattore non andrebbe considerato attrezzatura “esclusivamente destinabile all’allevamento bovini da latte”, in quanto la destinabilità di una certa attrezzatura non può essere attribuita in via unilaterale dall’interessato, ma deve essere desunta dalle funzioni e caratteristiche oggettive del bene stesso.
2.2.Invece la sentenza appellata (nell’annullare la comminata decadenza dalla assegnazione della quota aggiuntiva) ha affermato che la ratio della prescrizione impone che la valutazione sulla destinabilità esclusiva dell’attrezzatura debba essere fatta con riguardo alla utilizzazione concreta della medesima sotto il profilo funzionale, ossia con riferimento all’inserimento dell’attrezzatura nel ciclo produttivo lattiero dell’impresa interessata all’assegnazione aggiuntiva.
2.2.L’iter logico seguito dal TAR appare condivisibile.
Infatti, in conformità alla stessa finalità perseguita dalla disposizione, il requisito in questione, cioè la destinabilità esclusiva dell’attrezzatura all’allevamento bovini da latte, non può essere inteso, in via di principio, come riferito ad una caratteristica oggettiva e tecnica specifica che lega quella attrezzatura alle sole pratiche tipiche dell’allevamento dei bovini da latte.
2.3.Tra l’altro tale criterio oggettivamente restrittivo, non solo, non sarebbe ragionevole per la sua sproporzionata rigidità, ma, altresì, sarebbe non conforme alla ratio della normativa sulle quote aggiuntive, atteso che, nel mondo della tecnologia ormai avanzata, le attrezzature più moderne (da inserire in un programma minimo di investimenti) si caratterizzano per la loro naturale versatilità e polifunzionalità, che costituisce uno degli aspetti più importanti per il successo commerciale di alcuni macchinari destinati alle attività produttive.
Pertanto (come ha rilevato il TAR) la “destinabilità esclusiva” dell’attrezzatura all’allevamento bovini da latte (richiesta dall’avviso pubblico) deve essere intesa in senso “funzionale” e “specifico”, cioè nel senso che quella tipologia di attrezzatura risulta utilizzabile dall’azienda unicamente per la razionale gestione dell’allevamento e per l’adeguamento delle condizioni del medesimo agli standard igienico sanitari imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Nel caso di specie l’acquisto del trattore Landini risulta conforme ai detti requisiti dell’avviso pubblico.
2.4. In punto di fatto, poi, si rappresenta che i due soci, titolari dell’A. Ag. appellata, hanno preso in affitto da Ra. Ar. nel 1999 sia i terreni agricoli con fabbricati rurali (siti in comune di (omissis), con una superficie di ettari 7 circa) sia la quota latte assegnata al medesimo per la campagna 1996-1997; inoltre l’azienda si dedica solo all’allevamento dei bovini da latte ed alla produzione di latte crudo (e non si dedica a produzioni agricole) e nel maggio 2001 ha acquistato (fatto non contestato) un carro trincia- miscelatore, che, prima dell’acquisto del nuovo trattore Landini (novembre 2002), funzionava con l’ausilio di altro trattore con potenza di circa 100 cavalli, poi sostituito in quanto si era deteriorato tanto da guastarsi più volte.
2.4.1.Inoltre, quanto alla necessità del trattore per la produzione lattiero casearia, negli atti del giudizio l’azienda appellata si sofferma (come già fatto nei chiarimenti trasmessi prima dell’adozione del provvedimento di decadenza) sulla circostanza che il trattore Landini è indispensabile per mettere in funzione il carro trincia-miscelatore – destinabile solo ad allevamenti di bovini da latte, fatto non contestato dalla Regione appellante – il quale si alimenta dell’energia prodotta dal trattore per eseguire le operazioni di raccolta e di contemporanea miscelatura con i mangimi industriali; operazioni che (come precisa l’appellata) devono avvenire immediatamente e senza soluzione di continuità e che vengono completate con il trasporto del carro fino alle stalle per la distribuzione della miscela di foraggio ai bovini.
2.5. Pertanto, poiché il carro trincia -miscelatore, per essere messo in funzione, deve essere collegato ad un trattore, il trattore, quindi, ne diviene un’attrezzatura complementare indispensabile per un’azienda dedicata all’allevamento dei bovini da latte e, soprattutto, in tale contesto produttivo assume una destinazione/funzione specifica ed assorbente a servizio esclusivo dell’attività di allevamento, che ne rende impraticabile l’utilizzazione per altri processi produttivi agricoli; possibile alternativa indicata, invece, dalla Regione appellante come unica ragione per cui il trattore sarebbe un’attrezzatura inidonea alla destinazione esclusiva all’allevamento dei bovini da latte.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, l’appello va respinto.
Considerata l’incertezza legata alla interpretazione della disposizione controversa, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe..
Spese della presente fase di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
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