Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 ottobre 2016, n. 4391

In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato)

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 20 ottobre 2016, n. 4391

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3493 del 2013, proposto dal signor Se. Za., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Vi. (C.F. omissis) e Lu. Fi. Lo. (C.F. omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Fi. Lo. in Roma, piazza (…);

contro

Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Udine, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Friuli- Venezia Giulia, n. 27/2013, resa tra le parti, concernente un divieto di detenzione delle armi e munizioni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Lu. Fi. Lo. e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col provvedimento n. 49956 del 25 settembre 2012, la Prefettura di Udine ha richiamato le risultanze del procedimento e – in applicazione dell’art. 39 del testo unico n. 773 del 1931 – ha disposto nei confronti dell’appellante il divieto di detenere armi e munizioni.

A fondamento dell’atto, il Prefetto ha rilevato che in data 4 aprile 2012, alle ore 20,30, la carabina di proprietà dell’appellante è stata rinvenuta nell’auto guidata dal figlio, fermato – dopo un inseguimento – all’interno dell’area protetta del Parco Na. delle Pr. Gi. (ove vi è il divieto di caccia e di introdurre armi da fuoco).

2. Col ricorso di primo grado n. 478 del 2012 (proposto al TAR per il Friuli), l’interessato ha impugnato il provvedimento emesso il 15 settembre 2012, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 27 del 2012, ha respinto il ricorso ed ha condannato l’interessato al pagamento delle spese del giudizio.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli ha lamentato che il provvedimento del Prefetto si sarebbe basato su una inadeguata motivazione ed ha rilevato che non abita col figlio, con cui aveva concluso un contratto di comodato, prima dell’episodio avvenuto il 4 aprile 2012.

5. Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.

5.1. Per comodità di lettura, va riportato il contenuto degli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931.

L’art. 11 dispone che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

L’art. 39 dispone che “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

L’art. 43 dispone che “oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Da tale quadro normativo, emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39 e 43, secondo comma).

In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato: Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3516; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987).

5.2. Nella specie, la Prefettura di Udine ha disposto il divieto di detenere armi e munizioni, in applicazione dell’art. 39 e, dunque, esercitando un potere discrezionale, ritenendo che l’appellato vada ritenuto capace di abusare della detenzione di armi e munizioni.

Ritiene la Sezione che, in considerazione delle circostanze emerse nel corso del procedimento amministrativo, il provvedimento della Prefettura impugnato in primo grado non sia affetto dai profili di eccesso di potere, dedotti dall’appellante.

Il medesimo provvedimento ha richiamato le risultanze istruttorie e, in particolare, quanto è avvenuto il giorno 4 aprile 2012: la carabina, di proprietà dell’appellante, si trovava nell’auto condotta da suo figlio, all’interno del Parco Na. de. Pr. Gi. (ove vi è il divieto di caccia e di introdurre armi da fuoco).

Ritiene la Sezione che sia del tutto ragionevole – e di per sé insindacabile in sede di legittimità – la valutazione del Prefetto sul mancato affidamento di non abusare delle armi: il titolare della licenza deve custodire la propria arma in modo tale che nessuno possa utilizzarla, neanche un familiare, pur se titolare a sua volta di una licenza di porto d’armi.

Non rilevano in contrario le deduzioni dell’appellante sul rilievo da attribuire al fatto di avere la residenza nell’abitazione dove vive il figlio e di custodire l’arma abitualmente nella cassaforte che ivi si trova, ovvero sul rilievo da attribuire al contratto di comodato in base al quale il figlio ha circolato con la carabina.

E’ infatti incontroverso che il figlio abbia utilizzato l’arma, che – in alternativa all’uso legittimo del suo titolare – doveva essere adeguatamente custodita.

Inoltre, la stipula del contratto di comodato risulta irrilevante, dal momento che non vi è stata la doverosa comunicazione agli organi del Ministero dell’Interno, ciò che va ritenuto indefettibile, dal momento che la normativa di settore mira a far sì che i medesimi organi siano costantemente informati sulle generalità di chi possa legittimamente utilizzare l’arma.

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) respinge l’appello n. 3493 del 2013.

Condanna l’appellante al pagamento di euro 2.000 (duemila) in favore delle Amministrazioni appellate, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente, Estensore

Manfredo Atzeni – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere

Raffaello Sestini – Consigliere

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