Demanio marittimo ed autorizzazione paesaggistica

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 aprile 2018, n. 2574.

Demanio marittimo ed autorizzazione paesaggistica; Laddove venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per differenti periodi stagionali, occorre che l’amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato.

Sentenza 27 aprile 2018, n. 2574
Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2012, proposto da:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

Società Ug. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Lu. Po., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Pe. in Roma, corso (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Lecce, n. 1725/2011.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Ug. S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati dello Me. Ni. e Pi. Lu. Po.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – La società appellata è proprietaria nel Comune di Ug., località “Fontanelle”, di un villaggio turistico, nonché titolare di concessione demaniale marittima (n. 55 del 22.8.2008) per la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata asservita al villaggio turistico medesimo.

2-Al fine di realizzare la struttura balneare in questione, in data 3.12.2003, la Società ha domandato al Comune di Ug. il rilascio dei necessari titoli abilitativi stagionali, paesaggistici ed edilizi.

2.1-In data 2.8.2005, l’Amministrazione comunale ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, successivamente trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce e da quest’ultima validata con nota prot. 10323/B del 16.2.2006.

3-Sulla base delle modifiche della legislazione regionale, con istanza del 3.9.2009, la Società appellata ha chiesto di poter mantenere lo stabilimentobalneare in questione, non solo per la stagione estiva, bensì per tutto l’anno.

3.1-In data 17.9.2009, l’Amministrazione comunale ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.

3.2 – Con decreto 30.03.2010, la Soprintendenza ha annullato detto provvedimento con cui la Società era stata autorizzata, sotto il profilo paesaggistico, al mantenimento annuale della struttura, rilevando che l’atto comunale era “carente di adeguate motivazioni, limitandosi semplicemente ad affermare che l’aspetto paesaggistico dell’intervento proposto non altera l’equilibrio architettonico dell’ambiente circostante”.

4 – Il decreto del Soprintendente è stato impugnato dalla Società, avanti il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, che, con la sentenza n. 1725/11, ha accolto il ricorso.

5- Avverso questa sentenza il Ministero ha proposto appello, per i motivi di seguito esaminati.

6 – In particolare, secondo il Ministero, nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, il potere di annullamento è stato esercitato legittimamente, posto che nell’atto comunale non risultava l’iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità delle opere oggetto del progetto con gli specifici valori paesistici dei luoghi, né gli accertamenti istruttori eseguiti, né le valutazioni in base alle quali era stata rilasciata l’autorizzazione.

6.1 – La censura è infondata. Al riguardo, in primo luogo, non può trascurarsi che l’autorizzazione annullata si riferisce nel mero mantenimento annuale di una struttura già ritenuta paesaggisticamente compatibile dalla stessa Soprintendenza in riferimento al periodo estivo.

Inoltre, l’Amministrazione comunale, contrariamente all’assunto del Ministero, ha dato conto delle valutazioni compiute, nonché delle condizioni a tal fine dettate (“- la struttura sia realizzata totalmente in legno e che siano evitate tassativamente opere a carattere permanente (opere in c.a., murature, ecc.), nonché opere di scavo; – sia il pozzo nero che la riserva idrica dovranno essere adagiati sul terreno (sabbia), al fine di evitare qualsiasi alterazione del delicato equilibrio idrogeologico del sito, nonché per la salvaguardia ambientale dello stesso; che detti contenitori siano ubicati al di sotto delle pedane, il cui piano di calpestio, non dovrà superare m. 1,00 dalla quota del terreno. Il pozzo nero dovrà essere a perfetta tenuta stagna e costituito da idonei contenitori; – il cordone dunale non sia minimamente intaccato; – l’intera struttura sia poggiata sul terreno; la soluzione cromatica da adottarsi sia caratterizzata da colori chiari/tenui evitando tassativamente colori vivaci e contrastanti”).

7- A prescindere dal fatto che deve escludersi la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, non sono inoltre condivisibili le considerazioni del Ministero secondo il quale l’autorizzazione precedente riguardava solamente il periodo stagionale che va da aprile ad ottobre e, pertanto, con riferimento a una struttura precaria e temporanea, non idonea ad arrecare danni, a differenza di una struttura fissa che invece comporterebbe inevitabili alterazioni dell’ambiente e del paesaggio circostante derivante dalla costante presenza dello stabilimento balneare.

7.1 – Al riguardo, giova ricordare che, in virtù delle modifiche apportate con l. r. n. 241/08, l’art. 11 della l. r. n. 17/06 sancisce ora che “a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno” e saranno rimosse “alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato […1. In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma” (commi 4-ter, 4-quater e 4-sexies).

7.2 – La disposizione regionale citata ha evidentemente introdotto un regime di favore per l’operatore turistico che agisce in regime di concessione demaniale, garantendogli la possibilità di mantenere le strutture funzionali alla balneazione per l’intero anno, a condizione che le stesse abbiano il requisito della “facile amovibilità”. Ne consegue che, alla luce della norma citata, deve essere censurato il convincimento del Ministero secondo il quale, posto che nella valutazione dell’amministrazione il pregio paesaggistico richieda che solo manufatti amovibili possano essere stimati compatibili con il vincolo, è normale che di tali manufatti si preveda la rimozione, quando cessa l’esigenza stagionale che ne aveva richiesto l’installazione.

7.3- In altre parole, in conformità all’orientamento già espresso da questa Sezione (cfr. Cons. St., Sez. VI, nn. 633 e 634 del 2018, n. 2963 del 2017), deve ritenersi che, laddove venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per differenti periodi stagionali, occorre che l’amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato.

7.4 – Sul punto, non può inoltre trascurarsi che, quanto meno in astratto, i valori paesaggistici dell’area ben possono essere meglio tutelati con il mantenimento annuale della struttura, così da evitare ogni anno operazioni particolarmente complesse e delicate di installazione e rimozione della struttura medesima.

8 – Il rigetto dell’appello esclude la necessità di esaminare il motivo con il quale la Società deduceva l’illegittimità del provvedimento oggetto di causa, in quanto assunto oltre il termine di legge.

9 – Vista la soccombenza, il Ministero appellante deve essere condannato alla refusione delle spese di lite della controparte, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in E. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Carbone – Presidente

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

Italo Volpe – Consigliere

Stefano Toschei – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *