Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6306.
La massima estrapolata:
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere consegue all’accertamento dell’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
Sentenza 8 novembre 2018, n. 6306
Data udienza 25 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7595 del 2012, proposto da Id. Tv s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi. De Jo. e Lu. Fi. Lo., con domicilio eletto presso lo studio Fi. De Jo. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II, n. 4914 del 30 maggio 2012, resa tra le parti, concernente diffida a cessare trasmissioni su frequenza non autorizzata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Fi. De Jo., Lu. Fi. Lo. e l’avvocato dello Stato Pa. Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il telegramma di servizio n. 5 del 7 febbraio 1997 dell’allora Ministero delle poste e telecomunicazioni, recante la diffida a cessare le trasmissioni sul canale 47 UHF sotto comminatoria dell’emissione di ordinanza di disattivazione (poi emanata ed impugnata con separato ricorso).
La ricorrente aveva osservato in fatto:
– di essere titolare di concessione ministeriale per la radiodiffusione televisiva a carattere commerciale in ambito locale per il bacino d’utenza del Lazio e delle aree limitrofe;
– di avere riscontrato interferenze nel canale assegnatole dal Ministero, il 26 UHF, in conseguenza di trasmissioni operate da altre emittenti in tesi sprovviste di autorizzazione;
– di avere più volte rappresentato al Ministero siffatta situazione, senza, tuttavia, che venissero presi gli opportuni provvedimenti, tra cui, in particolare, l’assegnazione di altra frequenza;
– che, pertanto, aveva cominciato ad utilizzare il canale 47 UHF.
In diritto, la ricorrente aveva sostenuto che il provvedimento impugnato violasse l’art. 6 d.l. n. 323 del 1993, che, viceversa, avrebbe consentito senz’altro l’uso di frequenze libere – quale allora sarebbe stato il canale 47 UHF – in caso di problemi di compatibilità radioelettrica.
Nel corso del giudizio è, quindi, intervenuto il decreto prot. n. 2011-0190669 del 28 settembre 2011, con il quale il Commissario ad acta nominato in esecuzione della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma n. 3159 dell’11 aprile 2011, emessa a conclusione di un separato ricorso radicato dalla ricorrente, ha disposto l’assegnazione, in favore della ricorrente medesima, del canale 55 UHF.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo inoltre, “in applicazione del principio della soccombenza virtuale”, la condanna della ricorrente alle spese.
La società Id. Tv s.r.l. impugna con il presente ricorso quest’ultimo capo della sentenza e censura, altresì, la dichiarazione di improcedibilità in luogo di quella – in tesi più corretta – di cessata materia del contendere.
Si è costituito il Ministero dello sviluppo economico.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25 settembre 2018, in vista della quale le parti hanno versato in atti difese scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio osserva che l’art. 6, comma 4, d.l. n. 323 del 1993, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che “Fino alla approvazione del piano di cui all’articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresà disporre l’assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali”.
Risulta per tabulas, dunque, che la legge non facoltizzava in alcun modo l’occupazione di frequenze senza la previa autorizzazione amministrativa: al contrario, la ricorrenza di “problemi di compatibilizzazione radioelettrica” costituiva una situazione eccezionale che consentiva al Ministero di assegnare le “frequenze disponibili”, altrimenti ordinariamente deputate alla “ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione”, agli operatori interessati da siffatti “problemi”.
Di converso, le varie sentenze emesse a definizione di altri giudizi amministrativi radicati dalla Id. TV s.r.l. hanno riconosciuto sì il dovere del Ministero di consentire alla ricorrente la pacifica diffusione dei programmi, ma non ne hanno in alcun modo affermato la facoltà di procedere ad un’arbitraria ed abusiva utilizzazione, senza previa autorizzazione, di altra frequenza.
Risulta, dunque, corretta la pronuncia di prime cure.
In termini generali, infatti, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere consegue all’accertamento dell’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio: nella specie, di contro, il sopravvenuto decreto commissariale del 28 settembre 2011 ha assegnato alla ricorrente la nuova frequenza 55 UHF con decorrenza ex nunc, ma non ha affatto legittimato ex post la pregressa abusiva utilizzazione del canale 47 UHF, che, di contro, si presenta del tutto contra jus.
Tale carattere della condotta della ricorrente, di converso, fonda e giustifica la condanna alle spese di lite disposta in prime cure, il cui importo, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta in proposito al Giudice, è stato nella specie fissato dal Tribunale in misura non macroscopicamente illogica.
Il Collegio, in definitiva, osserva che il buon diritto della ricorrente all’indisturbata fruizione della frequenza assegnata, del resto riconosciuto da varie pronunce giurisdizionali, non le consentiva di procedere ad un’arbitraria utilizzazione di frequenze diverse senza alcuna previa autorizzazione, di talché la condotta in tale modo posta in essere presenta una strutturale ed originaria contrarietà a legge.
Sono, evidentemente, fatte salve le domande risarcitorie nei confronti dei soggetti responsabili delle interferenze e della stessa Amministrazione, scilicet previa dimostrazione dei necessari presupposti di legge.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere al Ministero dello sviluppo economico le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
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