Atto amministrativo viziato da incompetenza

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 17 agosto 2020, n. 5047.

La massima estrapolata:

Nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza solo relativa è applicabile l’art. 21 octies L. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale non costituiscono motivo di annullamento i vizi di procedura ove esso, in ragione del suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Sentenza 17 agosto 2020, n. 5047

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Atto amministrativo – Vizio di incompetenza – Natura relativa – Art. 21 octies L. 7 agosto 1990, n. 241 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9751 del 2019, proposto da
Comune di (omissis) in proprio e nella qualità di partner capofila del progetto, Ditta To. Do., Ditta Ia. Gr., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Do. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Be. Dell’I., con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di (omissis), En. di Pa. Ta. & C Sas non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno Sezione Seconda n. 1546 del 2019, resa tra le parti, concernente i provvedimenti con cui è stata dichiarata non ammissibile la domanda di sostegno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertita con modificazioni con legge n. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza n. 1546 del 2019 il TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha riunito i ricorsi proposti dal Comune di (omissis) (RG. 816/2019), dalla ditta individuale Do. To. (RG 819/2029) e dalla ditta individuale Gr. Ia. (RG 821/2019) e li ha rigettati.
1.1 – La controversia in oggetto riguarda l’impugnazione delle note del 6 marzo 2019 (indicate nell’epigrafe dei rispettivi ricorsi) con le quali il Dirigente per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, aveva comunicato la non valutabilità delle domande di sostegno presentate dal Comune di (omissis), dalla ditta individuale To. Do. e dalla ditta individuale Ia. Gr..
Unitamente a tali note erano stati impugnati tutti gli atti del procedimento (meglio indicati nell’epigrafe dei rispettivi ricorsi di primo grado), ivi compresi i verbali, le comunicazioni di avvio del procedimento, la richiesta di chiarimenti, il parere tecnico giuridico, la graduatoria finale di non ammissione al contributo.
1.2 – La vicenda contenziosa può essere così ricostruita:
— con d.d. n. 9 del 13.6.2017 (pubblicato sul BURC n. 49 del 19.6.2017) la Regione Campania aveva approvato il bando relativo “Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale” (Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del reg. UE 1305/2013. Sottomisura 7.6: Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali. Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali. Intervento 1 – Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19 del reg. UE 1305/2013). Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole. Tipologia di intervento 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali);
— gli interventi di cui al “Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale” posto in gara ai fini dell’erogazione dei previsti finanziamenti regionali (a valere sui fondi europei stanziati per il Programma di Sviluppo Rurale – PSR della Regione Campania 2014-2020) consistevano nella programmazione di attività sinergiche (di tipo edilizio, produttivo, ricreativo e sociale) da parte di soggetti pubblici (Comuni), per il recupero dei borghi rurali (tipologia di intervento 7.6.1), e di soggetti privati (imprese operanti nei settori turistico, commerciale, artigianale e sociale), per l’implementazione delle attività imprenditoriali extra agricole ivi insediabili (tipologia di intervento 6.4.2);
— in dettaglio, a tenore del paragrafo 5 del bando: “Gli interventi realizzati mediante il Progetto Collettivo interessano in maniera organica il borgo nel suo complesso, o parte di esso, e comprendono, in una modalità funzionalmente integrata tra loro, gli interventi “pubblici” di recupero strutturale ed infrastrutturale, comprese le facciate private non oggetto di interventi legati ad attività produttive, e almeno un intervento “privato” di creazione e/o ampliamento di una attività produttiva. Con il termine di borgo si intende tutta o una parte ben delimitata della zona A “Centro storico” dello strumento urbanistico vigente del Comune quale PRG o PUC oppure, in assenza di tali strumenti, dell’area omologa in caso di Programma di Fabbricazione (P.d.F.), purché quest’ultima abbia conservato l’impianto originario, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche primarie e la propria identità culturale. In particolare, il borgo deve essere caratterizzato dalla presenza di un impianto urbano i cui fabbricati siano stati realizzati entro il XIX secolo, siano collocati nel centro storico e caratterizzati da elementi tipici dell’identità dei luoghi con particolare riferimento ai materiali delle facciate e dei tetti, alle aperture quali porte e finestre, agli elementi di ornamento e di decoro. Le strutture appartenenti al borgo, ma realizzate in epoca successiva, possono essere inserite nel Progetto Collettivo previsto dal presente bando ed essere oggetto di domanda di sostegno anche per i privati, nel caso di interventi finalizzati a renderli architettonicamente coerenti con le caratteristiche del borgo. I borghi oggetto di intervento dovranno essere inseriti in aree a potenziale vocazione turistica e con presenza di itinerari di interesse storico-culturale-religioso-enogastronomico-naturale, intorno ai quali sviluppare azioni sistemiche in grado di generare attrattività salvaguardando, nel contempo, le identità e le tradizioni locali. In questa prospettiva, quindi, va sempre evidenziata la presenza di emergenze di rilievo”.
1.3 – Nell’ambito dell’indetta procedura selettiva, il Comune di (omissis) aveva presentato domanda di sostegno n. 54250455117 in qualità di “partner” e domanda di sostegno n. 54250456982 in qualità di “capofila” del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale recante codice 2015.15.7403.1844;
— quest’ultimo era composto da un progetto pubblico e da due progetti privati per altrettante proposte di implementazione di attività economiche;
— in particolare, le iniziative private a valere sulla tipologia di intervento 6.4.2 erano state presentate dalle ditte individuali To. Do., con domanda di sostegno n. 54250456966, e Ia. Gr., con domanda di sostegno n. 54250446595;
— all’esito di svariati passaggi interlocutori e istruttori col debito coinvolgimento dei soggetti interessati (consistiti in sopralluoghi, richieste di chiarimenti e conseguenti riscontri, acquisizioni documentali, comunicazioni di avvio del procedimento di esclusione dalla competizione, riesame della posizione dei soggetti esclusi dalla graduatoria provvisoria), l’amministrazione regionale aveva ritenuto con le determinazioni impugnate la non valutabilità delle domande di sostegno presentate in relazione al Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale del Comune di (omissis), disponendone, quindi, la loro esclusione dalla graduatoria definitiva di gara;
— tanto, con specifico riguardo alla posizione del Comune di (omissis), in base al rilievo che – come attestato nel certificato comunale di destinazione urbanistica prot. n. 2470 del 27 settembre 2017 – l’area di intervento ricadeva in zona classificata non già A (Centro storico), bensì B1 (Recupero edilizio) dal vigente PRG del Comune di (omissis), e non presentava, quindi, i connotati propri del “borgo rurale”, costituenti, ai sensi del paragrafo 5 del bando, prerequisito essenziale e indefettibile per l’ammissione delle domande alla successiva fase di valutazione secondo i criteri selettivi all’uopo previsti dal successivo paragrafo 13 e, quindi, alla percezione del finanziamento pubblico;
— e tanto, altresì, con specifico riguardo alla posizione delle ditte individuali To. Do. e Ia. Gr., in base al rilievo dell’irregolarità contributiva emersa a loro carico al momento della presentazione delle rispettive domande di sostegno;
1.4 – Nell’avversare i provvedimenti estromissivi adottati nei propri confronti, il Comune di (omissis) aveva dedotto, in estrema sintesi, che:
— detti provvedimenti sarebbero stati sottoscritti da soggetto incompetente;
— le domande di sostegno presentate dall’ente locale erroneamente sarebbero state reputate non valutabili, in quanto l’area di intervento, seppure classificata B1 (Recupero edilizio) dal vigente PRG, ricomprenderebbe il tessuto urbano del centro storico di (omissis) e, al di là della relativa zonizzazione formale, presenterebbe i caratteri sostanziali del “borgo rurale”, necessari all’ammissione al finanziamento regionale;
— in violazione della previsione del d.d. della Regione Campania n. 97 del 13.4.2018, non sarebbe stato acquisito il nulla osta da parte della competente autorità di gestione per le domande di sostegno immediatamente finanziabili.
1.5 – A loro volta, nell’avversare i provvedimenti estromissivi adottati nei propri confronti, le ditte To. e Ia. avevano dedotto, in estrema sintesi, che:
— detti provvedimenti sarebbero stati sottoscritti da soggetto incompetente;
— essi sarebbero stati, inoltre, adottati in difetto del presupposto, in quanto, ai sensi del punto 12.1 delle Disposizioni generali di attuazione – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.0 del PSR Campania 2014-2020, approvate con d.d. n. 6 del 9.6.2017 (in appresso, Disposizioni generali), richiamate dal paragrafo 8 del bando, la sanzione espulsiva avrebbe potuto applicarsi solo allorquando la situazione di irregolarità contributiva fosse emersa in corrispondenza dell’erogazione del finanziamento, e non – come, invece, nella specie – allorquando fosse emersa in corrispondenza dell’anteriore momento di presentazione della domanda di sostegno e fosse stata poi regolarizzata;
— in violazione della previsione del d.d. della Regione Campania n. 97 del 13.4.2018, non sarebbe stato acquisito il nulla osta da parte della competente autorità di gestione per le domande di sostegno immediatamente finanziabili.
2. – Con la sentenza appellata, come già anticipato, il TAR ha respinto i ricorsi.
3. – Avverso tale decisione gli appellanti hanno proposto appello formulando plurimi motivi di gravame chiedendone l’integrale riforma e/o annullamento.
3.1 – Si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha replicato alle doglianze proposte insistendo per il loro rigetto.
4. – All’udienza pubblica del 18 giugno 2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. – Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 73, comma 3, e 105 c.p.a. sostenendo che il TAR avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione a due aspetti: il primo relativo all’affermato mancato superamento della prova di resistenza, il secondo in relazione al rigetto della prospettazione attorea con riferimento ai due ricorsi proposti dai partners privati (To. e Ia.), facendo riferimento a disposizioni generali diverse da quelle indicate dai ricorrenti e dalla stessa Amministrazione resistente.
7. – Entrambi profili di doglianza non possono essere condivisi.
7.1 – Con riferimento al primo profilo, relativo al mancato superamento della prova di resistenza, correttamente il TAR ha rilevato nella sentenza che la specifica eccezione era stata proposta dalla Regione Campania (cfr. memorie di primo grado relativi a tre giudizi poi riuniti) sicchè non sussisteva alcun obbligo di prospettare la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Peraltro, il TAR pur avendo rilevato in motivazione profili di inammissibilità, ha poi respinto nel merito i ricorsi ritenendoli infondati, il che comporta che la problematica relativa al mancato superamento della prova di resistenza non ha concretamente inciso sulla decisione finale.
Il profilo di doglianza si appalesa, quindi, oltre che infondato, anche inammissibile.
7.2 – Quanto al secondo profilo, ritiene il Collegio che non sussista la lamentata violazione del diritto di difesa.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che le stesse appellanti hanno sostenuto in sede di appello che le due versioni (quella 3.0 e quella 2.0) “nulla modificano in merito al regime del DURC rispetto a quelle indicate da entrambe le parti e che hanno innervato le clausole della lex specialis” (cfr. pag. 8 atto di appello) con la conseguenza che non è ravvisabile alcun interesse a dedurre la specifica doglianza; in ogni caso, il TAR ha puntualmente esaminato la prospettazione attorea nei termini proposti nei ricorsi introduttivi, ritenendo che anche in base alle disposizioni ivi richiamate sussistesse l’obbligo della regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda.
Anche tale profilo di doglianza va, quindi, respinto.
8. – Va dichiarato inammissibile, oltre che infondato, il secondo motivo, relativo alla ritenuta inattendibilità della perizia tecnica disposta al fine di dimostrare che – ove il progetto fosse stato esaminato – avrebbe conseguito un punteggio tale da consentire il finanziamento dell’intervento: come già rilevato, i ricorsi di primo grado sono stati respinti nel merito e non per il mancato superamento della prova di resistenza; in ogni caso, come ha correttamente rilevato la Regione Campania, la perizia di parte, anche se asseverata con il giuramento, costituisce un mero indizio ed il suo apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice che non è obbligato a tenerne conto (cfr. Cass. n. 9551/2009; n. 4437/1997) ben potendo decidere in modo difforme da quanto rappresentato nella perizia di parte senza neppure dover motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni ivi contenute (cfr. Cass. n. 16650/2011, n. 1902/2002).
9. – Con il terzo motivo l’appellante ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la doglianza di incompetenza rilevando che il TAR avrebbe assertivamente affermato che il funzionario dr. Fr. An. avrebbe materialmente sottoscritto il provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo, e che tale funzionario sarebbe stato delegato dal dirigente dr. Gi. Go. a sottoscrivere “d’ordine” i provvedimenti impugnati in primo grado.
Nell’appello ha rappresentato che sarebbe necessario individuare il soggetto che impartisce l’ordine e quello che lo esegue: nel caso di specie emergerebbe solo il nominativo del dirigente che ha impartito l’ordine (dr. Go.), ma non anche quello che ha materialmente sottoscritto il documento, tenuto conto che la sottoscrizione sarebbe stata sostituita da una mera sigla.
10. – La doglianza è infondata.
Correttamente il TAR ha ritenuto che:
“- come chiarito dall’amministrazione regionale resistente, le gravate note del 6.3.2019, prot. n. 148149, n. 148210, prot. n. 147102 e prot. n. 147361, figurano emesse dal soggetto Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile delle Assegnazioni per le Misure Strutturali Pubbliche (dott. Fr. An.), delegato dal competente Dirigente per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – UOD 50 07 14 (dott. Gi. Go.) a sottoscrivere “d’ordine” le comunicazioni di conclusione del procedimento;
– gli atti estromissivi aventi portata provvedimentale definitiva, che sono identificabili nei verbali di riesame del 12 novembre 2018, del 13 febbraio 2019 e del 25 febbraio 2019 – a differenza degli atti aventi natura meramente informativo-partecipativa, quali le citate gravate note del 6.3.2019, prot. n. 148149, n. 148210, prot. n. 147102 e prot. n. 147361 – risultano, comunque, sottoscritti dal Dirigente per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – UOD 50 07 14 (dott. Gi. Go.), in qualità di Presidente della Commissione di riesame delle misure strutturali pubbliche e private;
– non solo: sia la graduatoria provinciale provvisoria sia la graduatoria regionale definitiva, relative al “Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale” (ove le domande di sostegno dei ricorrenti figurano qualificate come non valutabili), risultano promanate, rispettivamente, dal Dirigente per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – UOD 50 07 14 (dott. Gi. Go.), con d.d. n. 511 del 28 novembre 2018, e dal Dirigente della Direzione generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania (dott. Fi. Di.), con d.d. n. 59 del 4 aprile 2019″.
10.1 – Tenuto conto di tali circostanze il vizio di incompetenza si appalesa meramente formale e dunque superabile ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90.
Può richiamarsi al riguardo l’orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui “Nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza solo relativa è applicabile l’art. 21 octies L. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale non costituiscono motivo di annullamento i vizi di procedura ove esso, in ragione del suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato” (cfr, Cons. Stato Sez. IV, 16/06/2017, n. 2953; Cons. Stato Sez. VI, 09/01/2020, n. 187).
11. – Con il quarto motivo l’appellante ha contestato la statuizione del TAR, secondo cui legittimamente la Regione Campania avrebbe ritenuto non ammissibile a valutazione il progetto del Comune di (omissis) perché il “borgo rurale”, oggetto dell’intervento da finanziare non sarebbe inserito nella zona “A” del PRG comunale vigente e tale zonizzazione avrebbe dovuto considerarsi imprescindibile per poter accedere al contributo.
Nell’atto di appello il Comune appellante ha reiterato la propria prospettazione, diretta a sostenere che il finanziamento pubblico sarebbe diretto a valorizzare il “borgo rurale” in relazione alle proprie caratteristiche, a prescindere dai profili di pianificazione urbanistica da parte del Comune.
Il punto 5 del bando, infatti, conterrebbe la descrizione del “borgo rurale” individuandone le caratteristiche, con la conseguenza che il bando avrebbe seguito una concezione di tipo sostanziale di tale aggregato, a prescindere dalla pianificazione urbanistica.
Nell’appello, poi, il Comune di (omissis) si dilunga nel censurare la sentenza di primo grado nella parte relativa all’individuazione dell’estensione della superficie relativa all’intervento.
Ha richiamato, infine, la genesi della classificazione del centro storico ricordando derivante dal piano di recupero edilizio redatto dopo il terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.
12 – La doglianza non può essere condivisa.
Correttamente il TAR ha ritenuto che:
“- il paragrafo 5 del bando precisa espressamente che per “borgo rurale”, suscettibile di intervento di recupero finanziabile nell’ambito del “Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale” posto in gara, “si intende tutta o una parte ben delimitata della zona A “Centro storico” dello strumento urbanistico vigente del Comune quale PRG o PUC oppure, in assenza di tali strumenti, dell’area omologa in caso di Programma di Fabbricazione (P.d.F.), purché quest’ultima abbia conservato l’impianto originario, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche primarie e la propria identità culturale”;
– ora, a dispetto degli assunti attorei, il testuale riferimento alla classificazione dell’area di intervento in zona A (“Centro storico”) non può riguardarsi in chiave puramente formalistica e nominalistica, essendo chiara la determinazione della lex specialis di evocare specificamente la correlativa categoria definita dall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968 (concernente “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”), alla quale il pianificatore locale, ai sensi dell’art. 41 quinquies, della l. n. 1150/1942, è chiamato a conformarsi in sede di zonizzazione dei comparti aventi le corrispondenti caratteristiche architettoniche, funzionali e infrastrutturali ed alla quale, stante la peculiarità di queste ultime, non sono assimilabili le altre categorie definite dal citato art. 2 del d.m. n. 1444/1968 (quale, segnatamente, la zona B)”.
Ha quindi aggiunto il primo giudice che il riferimento contenuto nel bando alla zona “A” ha una specifica ratio e non può essere superata attraverso un’interpretazione di tipo sostanzialistico fondato sulla specifica situazione dei luoghi, in quanto:
“- la restrizione degli interventi di recupero finanziabili ai comparti edificati localizzati in zona A (“Centro storico”) del vigente strumento urbanistico generale trova, infatti, ragionevole giustificazione sostanziale nelle svariate ‘salvaguardiè che una simile classificazione di per se stessa comporta e, quindi, nella sottesa garanzia di conservazione delle richieste condizioni di “borgo rurale” (“caratterizzato dalla presenza di un impianto urbano i cui fabbricati siano stati realizzati entro il XIX secolo, siano collocati nel centro storico e caratterizzati da elementi tipici dell’identità dei luoghi con particolare riferimento ai materiali delle facciate e dei tetti, alle aperture quali porte e finestre, agli elementi di ornamento e di decoro”: cfr. paragrafo 5 del bando);
– si tratta, ad es.: dei limiti di densità edilizia e fondiaria previsti dall’art. 7 del d.m. n. 1444/1968, a norma del quale “per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico”, mentre “per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq”; del regime abilitativo aggravato del permesso di costruire o della super-SCIA per i mutamenti di destinazione d’uso (art. 10, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001); dell’esclusione del regime abilitativo della SCIA per le demolizioni e ricostruzioni e per le varianti ai permessi di costruire con modifiche di sagoma, rimessa alle determinazioni discrezionali delle amministrazioni comunali (art. 23 bis, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001); della prescrizione del parere vincolante da parte della competente autorità tutoria per l’irrogazione della sanzione ripristinatoria degli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva ovvero di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati (artt. 33, comma 4, e 37, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001); dell’esclusione dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici dal novero dell’attività edilizia libera; dell’esclusione dalle misure premiali del Piano Casa regionale (art. 3, comma 1, lett. b, della l. r. Campania n. 19/2009)”.
Ha quindi concluso, condivisibilmente, che:
“- non vale, dunque, sostenere che la zona B1 del PRG (Recupero edilizio, coincidente con l’omonima zona del pregresso piano di recupero), di ubicazione dell’area di intervento, ingloberebbe il centro storico di (omissis), così da rendere sostanzialmente suscettibile di finanziamento il “Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale” de quo;
– ciò, perché la disciplina urbanistico-edilizia corrispondente a detta classificazione di zona B1, siccome, ex se, più ampiamente permissiva di attività costruttive di trasformazione del territorio, non può dirsi equiparabile alla disciplina urbanistico-edilizia corrispondente alla distinta classificazione di zona A, più rigorosa e restrittiva, e, quindi, elettivamente preordinata al mantenimento di quel tessuto storico urbano, il cui recupero e rilancio, nella peculiare forma del “borgo rurale”, costituisce il precipuo obiettivo del PSR della Regione Campania 2014-2020″.
12.1 – Tenuto conto della carenza del requisito urbanistico, è irrilevante quanto stabilito dal TAR con riferimento all’estensione territoriale del progetto presentato dal Comune di (omissis).
Può dunque prescindersi dalla disamina di tale prospettazione, in quanto non potrebbe comunque condurre all’accoglimento dell’impugnativa.
La censura va, quindi, respinta.
13. – Con il quinto motivo viene contestata la decisione del TAR che ha ritenuto immune da vizi i provvedimenti con cui sono state dichiarate inammissibili le domande presentate dalle ditte private, in quanto carenti del requisito della regolarità contributiva.
Nell’appello viene reiterata la tesi secondo cui la regolarità contributiva non costituirebbe requisito di ammissione alla procedura, ma sarebbe richiesto solo al momento dell’erogazione del finanziamento.
14. – La tesi degli appellanti non può essere condivisa.
Il paragrafo 14 del bando prescriveva ai soggetti privati candidati di allegare a corredo della propria domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, attestante le condizioni minime di affidabilità riportate nel paragrafo 12.1 delle Disposizioni generali.
In particolare, nel modello 12, allegato al bando, relativo a detta dichiarazione sostitutiva, figura l’attestazione “di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553, della legge n. 266 del 23.12.2005”.
La regolarità contributiva, quindi, era imposta dalla lex specialis fin dal momento della presentazione della domanda di sostegno.
Gli appellanti To. Do. e Ia. Gr. hanno reso tale dichiarazione sostitutiva in data 28/9/2017 nella quale hanno affermato di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.
La Regione ha svolto i dovuti accertamenti sulla dichiarazione sostitutiva e, una volta acquisiti i DURC negativi in data 11 maggio 2018, ha disposto la loro esclusione della procedura selettiva.
Prima di procedere all’esclusione la Regione si è premurata anche di acquisire il parere tecnico-giuridico reso dal proprio consulente (soc. De.) chiedendo espressamente come avrebbe dovuto comportarsi in caso di DURC negativo al momento della presentazione della domanda (ovvero successivamente in sede di controllo); correttamente la società di consulenza ha precisato che in caso di irregolarità contributiva al momento della presentazione della domanda non era possibile consentire l’ammissione al beneficio, in quanto tale requisito era stato espressamente previsto ai fini dell’accertamento dell’affidabilità del richiedente il contributo.
Correttamente il TAR ha rigettato la tesi delle ditte ricorrenti dirette a sostenere la possibilità di regolarizzazione della loro posizione sottolineando, peraltro, che la stessa disposizione evocata dai ricorrenti non era idonea a sostenere la tesi prospettata in giudizio.
Anche quest’ultimo motivo va, pertanto, rigettato.
15. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha respinto i ricorsi riuniti di primo grado.
16. – Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha respinto i ricorsi riuniti di primo grado.
Condanna le appellanti al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *