Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 1458.

La massima estrapolata:

Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto determinante è individuabile nella indefettibile presenza congiunta di tre rigorose condizioni, segnatamente: “a) nel derivare esso da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente pronunciato; c) infine, nell’essere stato elemento determinante della decisione adottata.

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 1458

Data udienza 22 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2015, proposto da:
Ba. de. Sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Vi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici per il Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato El. Ca., domiciliata in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 04671/2014, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del parere negativo reso in riferimento alla realizzazione di un campo pratica da golf nell’area ex vigna volpi-guerrieri in Roma
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati An. Bu., per delega di St. Vi., e M. Vi. Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – La controversia oggetto di causa nasce con l’impugnazione, da parte di Società Ba. de. Sa. s.r.l., del diniego di autorizzazione paesaggistica reso ai sensi dell’art. 146 del D. lgs del 22 gennaio 2004, n. 42 dalla Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma, su istanza della Regione Lazio, in relazione alla realizzazione di un campo da golf a nove buche con annessa club house nei pressi del Bastione di Sangallo e delle Terme Antoniane.
2 – La sentenza n. 2297/14 del TAR Lazio ha accolto il ricorso. La medesima sentenza è stata riformata da questo Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero, con la sentenza n. 4671/2014, depositata il 15 settembre 2014.
3 – Con il ricorso in esame, Società Ba. de. Sa. s.r.l. chiede la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. di quest’ultima sentenza.
3.1 – A tal fine deduce che la pronuncia n. 4671/2014 di questo Consiglio si fonderebbe su un errore relativo ad un fatto non controverso tra le parti e decisivo ai fini del giudizio. Tale errore si rinverrebbe nell’affermazione secondo cui il PTPR non consente nuovi impianti sportivi, quando invece la normativa tecnica consentirebbe la realizzazione di nuovi impianti sportivi mediante il recupero di aree ed edifici esistenti.
4 – Con ordinanza n. 1802/2015 è stata respinta l’istanza cautelare proposta incidentalmente dalla società ricorrente, rilevando che il ricorso appare inammissibile sotto il profilo della insussistenza del preteso errore di fatto revocatorio e comunque del suo carattere non dirimente ai fini decisori.
5 – E’ utile rammentare che, ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto determinante è individuabile nella indefettibile presenza congiunta di tre rigorose condizioni, segnatamente: “a) nel derivare esso da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente pronunciato; c) infine, nell’essere stato elemento determinante della decisione adottata”(Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 398, cfr. anche Cons. St., Sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; Cons St., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2101).
6 – Tanto ricordato, la prognosi effettuata in sede cautelare deve trovare piena conferma e, pertanto, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
6.1 – Invero, il fatto in relazione al quale, secondo la ricorrente, il Collegio giudicante sarebbe incorso in errore non è affatto decisivo ai fini della decisione. Viceversa, come correttamente messo in rilievo dal Ministero, la motivazione della sentenza impugnata poggia su una pluralità di argomenti, e la non possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi alla stregua del PTPR risulta, in ultima analisi, non determinante ai fini della decisione.
6.2 – Più precisamente, la sentenza impugnata ha messo in luce che: “L’area intorno a cui si discute, infatti, è interessata da molteplici vincoli a tutela del patrimonio culturale: da quelli paesaggistici, che impongono l’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a quelli culturali diretti, riferiti alla natura monumentale ed archeologica, di cui all’art. 10 del medesimo Codice, ai vincoli monumentali indiretti dell’art. 45, con riferimento alle vicine mura Aureliane, con conseguente assoggettamento alle inerenti limitazioni e autorizzazioni”.
Solo successivamente, e non certo per riconoscervi una valenza decisiva ai fini della decisione, la sentenza da altresì atto che: “risultano anche presenti, poi, alcuni vincoli e limitazioni di ordine territoriale: vale a dire le previsioni a tutela del centro storico dell’art. 24 delle Norme attuative del PRG di Roma, nonché quelle dei Piani Territoriali Paesistici (PTPR e PTP)”.
6.3 – Coerentemente con la ricordata esposizione in fatto, i successivi passaggi motivazionali della sentenza impugnata sono incentrati sulla bontà dei rilievi della Sovraintendenza alla luce dei vincoli culturali diretti, riferiti alla natura monumentale ed archeologica dell’area, di cui all’art. 10 del Codice dei Beni culturali; nonché ai vincoli monumentali indiretti dell’art. 45 del medesimo Codice, con riferimento alle vicine mura Aureliane, da cui l’irrilevanza a tal fine di ogni questione relativa ai vincoli di cui al PTPR. Invero, nella parte centrale della motivazione – di per sé idonea a fondare la decisione di annullamento della sentenza di primo grado ed a reputare, pertanto, legittima la valutazione della Soprintendenza – si legge: “Nel citato parere la Soprintendenza fa prioritario riferimento ad una “incongruità ” del progetto rispetto al contesto ambientale, richiamando l’omessa considerazione del vincolo indiretto riferito alle mura Aureliane, ed esprime l’avviso che “l’allestimento di un campo pratica del golf nell’area ex vigna Volpi Guerrieri non sia conforme alle finalità di conservare la continuità del paesaggio delle mura, pregiudicandone inoltre la percezione di insieme”. Il nuovo impianto sportivo, secondo la medesima Soprintendenza, realizzerebbe peraltro un non consentito mutamento della destinazione d’uso, “sottraendo una porzione di un’area verde, caratterizzata dalla presenza di resti archeologici e storici, introducendo il disturbo di attività ricreative e dell’uso di veicoli…In effetti, il parere della Soprintendenza risulta basato, in via prioritaria ed assorbente, su un apprezzamento formale e culturale di stretto valore, insindacabile nel merito nella parte in cui – con motivazione non arbitraria né illogica, tenuto conto dell’eccezionale valenza storico culturale e paesaggistica del sito – ritiene non compatibile con il ricordato, stretto regime vincolistico esistente l’installazione dell’impianto sportivo di cui trattasi”.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente che la pronuncia non fondi la propria decisione sulle prescrizioni contenute nel PTRP; ma sul rilievo della incompatibilità del progetto rispetto a tutta la normativa vincolistica che interessa l’area, di cui le prescrizioni di cui al PTRP non sono che una componente, che nel tessuto motivazione della sentenza, come già evidenziato, non svolgono alcuna particolare valenza.
8 – Per le ragioni esposte non è ravvisabile alcun errore di fatto suscettibile di dar luogo alla revocazione della sentenza. Pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate in complessivi Euro3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere