Ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 13 ottobre 2020, n. 6201.

Ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione di un determinato livello di reddito, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché tali periodi siano stati limitati nel tempo e non abbiano comportato una definitiva perdita della capacità di produrre reddito.

Sentenza 13 ottobre 2020, n. 6201

Data udienza 8 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – Dimostrazione in senso assoluto di un determinato livello di reddito – Non è necessaria – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3582 del 2016, proposto da
Di. Da., rappresentato e difeso dagli avvocati Va. Ca., Vi. Tr., domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 01772/2015, resa tra le parti, concernente il diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Tar Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha respinto, con sentenza in forma esemplificata n. 01772/2015, il ricorso (02347/2015), proposto dal sig. Di. Da., avverso il decreto del Questore della Provincia di Brescia che aveva denegato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero, in Italia dal 2003.
L’Amministrazione ha motivato il diniego sul rilievo della carenza reddituale, circostanza non sementita dalle stesse affermazioni dell’interessato che aveva dichiarato di essersi allontanato dall’Italia nel 2014, per rientrare nel proprio Paese e di non essere stato più in grado, al suo rientro, di reperire un’occupazione, proprio in ragione del fatto di non essere in possesso dell’invocato titolo abilitativo.
L’appellante, chiede ora la riforma della vista sentenza in forma semplificata n. 1772, resa il 21 dicembre 2015, con cui il primo giudice ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’interessato lamenta, in particolare, l’erroneità della decisione, deducendo che il provvedimento contestato si è basato esclusivamente sulla carenza del requisito reddituale, senza considerare che attualmente si avvale dell’aiuto economico aiutato da due connazionali, i cui redditi risultano adeguati, come comprovato dalla documentazione fiscale versata in atti.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 2307, questa Sezione ha respinto, nella camera di consiglio del 23.6.2016, l’istanza cautelare di sospensione della sentenza gravata.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
Osserva, in proposito, il Collegio che, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596).
Analogamente: “Ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione di un determinato livello di reddito, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché tali periodi siano stati limitati nel tempo e non abbiano comportato una definitiva perdita della capacità di produrre reddito” (Consiglio di Stato, sez. III, 08/07/2020, n. 4387).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche l’appello deve essere, perciò, respinto, oltre che per la circostanza richiamata nella motivazione del primo giudice, là dove ha statuito che lo straniero non è stato in grado, al rientro dal suo Paese, di reperire un’occupazione, per l’ulteriore motivo che l’allontanamento volontario nel 2014 dell’interessato ha comportato la definitiva perdita della capacità di produrre reddito; in quanto, evidentemente non si era trattato di un periodo transitorio.
In conclusione, l’appello va rigettato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, dichiara la legittimità del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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