La Commissione per gli accertamenti attitudinali

Consiglio di Stato, Sentenza|2 agosto 2021| n. 5682.

La Commissione per gli accertamenti attitudinali, nella valutazione psicoattitudinale, essendo una tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, emette un giudizio non sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti assunti ad oggetto di valutazione o per manifesta illogicità di quest’ultima e incongruenza delle relative conclusioni.

Sentenza|2 agosto 2021| n. 5682. La Commissione per gli accertamenti attitudinali

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Arma dei Carabinieri – Concorso per esami indetto – Accademia per la formazione di base degli ufficiali – Commissione per gli accertamenti attitudinali – Art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 198/1995 – Specifici requisiti attitudinali – Giudizio di non idoneità – Accertamenti psicoattitudinali – Discrezionalità tecnica – Sindacato del Giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8651 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. An., con domicilio eletto presso lo studio del dottor Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis, in Roma, via (…);
i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021, svolta con modalità telematica, e udito l’avvocato Lu. An. per la parte appellante, nonché dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato dello Stato Da. Gi. per il Ministero della difesa;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La Commissione per gli accertamenti attitudinali

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, -OMISSIS-, avverso giudizio di non idoneità del -OMISSIS-espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali relativi al Concorso per esami indetto per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 192° corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nonché, all’occorrenza, avverso il Bando del concorso, la determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri del 28 settembre 1995 n. 201/6-6, con cui ai sensi dell’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 198/1995, sono stati approvati gli specifici requisiti attitudinali per prestare servizio come ufficiale dei carabinieri, e le norme tecniche per l’individuazione di tali requisiti, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
1.1. Successivamente l’interessato ha proposto, in tempi diversi, cinque atti di motivi aggiunti: a) con i primi motivi aggiunti, depositati il 16 dicembre 2010, egli ha impugnato la graduatoria finale del concorso; b) mediante i secondi motivi aggiunti, depositati il 14 gennaio 2011, ha ulteriormente contestato il giudizio di non idoneità sulla base di consulenza tecnica di una psicologa psicoterapeuta e a seguito dell’estrazione, in data 2 novembre 2010, di copia del questionario informativo, del test della figura umana, della relazione psicologica, della scheda di valutazione redatta dall’ufficiale perito selettore e del verbale della Commissione attitudinale; c) attraverso i terzi motivi aggiunti, depositati il 3 giugno 2011, ha proposto censure sulla valutazione delle prove, con riserva di ulteriori censure in attesa della ricezione di altra documentazione; d) tramite i quarti motivi aggiunti, depositati il 28 settembre 2011, ha svolto ulteriori censure a seguito dell’acquisizione di ulteriore documentazione; e) con i quinti motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2012, ha dedotto altre doglianze in conseguenza dall’ostensione, in data 24 novembre 2011, da parte dell’Arma dei Carabinieri di una parte della documentazione richiesta dal consulente di parte.

 

La Commissione per gli accertamenti attitudinali

1.2. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-, il T.a.r. per -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-bis, ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione statale, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 novembre 2012 e in data 7 dicembre 2012 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo.
4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, con memoria depositata l’11 dicembre 2012, eccependo l’inammissibilità dell’appello, siccome asseritamente reiterativo dei motivi esposti nel ricorso di primo grado, e comunque la sua infondatezza; l’amministrazione statale ha successivamente depositato memoria integrativa e documentazione in data 4 febbraio 2013.
4.1. L’impugnazione è stata indirizzata ad alcuni soggetti controinteressati, che non si sono costituiti in giudizio.
5. In vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato memoria in data 18 dicembre 2020 e il Ministero memoria di replica in data 21 dicembre 2020.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 gennaio 2021.
7. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata dal Ministero. Ed invero, dal testo dell’atto d’impugnazione è possibile evincere, anche indirettamente, le critiche alla sentenza gravata, sicché l’appello è ammissibile, non sussistendo l’eccepita violazione dell’art. 101, comma 1, del codice del processo amministrativo, che va interpretato in senso sostanzialistico e non formalistico.
8. Ciò posto, l’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
9. In sintesi, si osserva che:
– durante i quiz il candidato è stato interrotto due volte per comunicargli una positività al controllo sull’assunzione di stupefacenti;
– il candidato, ritenendo l’apparecchiatura non tarata correttamente, terminata la prova, ha provveduto a sottoporsi il giorno stesso presso un centro privato a nuovi esami, che hanno escluso la positività a stupefacenti;
– il candidato ha immediatamente inviato all’amministrazione tale responso;
– l’amministrazione non ha proceduto alle controanalisi dei campioni in suo possesso;
– l’amministrazione ha escluso il candidato siccome non idoneo alla prova quiz;
– ne discende che l’amministrazione militare ha definitivamente rinunciato a contestare la positività agli stupefacenti;
– il candidato ha tuttavia lamentato che la duplice interruzione e la comunicazione di notizia infamante avrebbe compromesso la sua stabilità emotiva durante le prove;
– l’amministrazione ha sostenuto (e il T.a.r. ha statuito) che la prova non superata era il questionario informativo, che non era una prova a tempo determinato ed erano consentite interruzioni.
L’appellante ha contestato la pronuncia gravata, lamentando che:
– la sua prestazione concorsuale sarebbe stata notevolmente alterata dalla duplice interruzione e dalla notizia della positività agli stupefacenti (da reputarsi totalmente erronea);
– non sarebbero stati predeterminati (o comunque non sono stati forniti dall’amministrazione) i criteri di valutazione della valutazione psicoattitudinale;
– i risultati della prova sarebbero smentiti da una consulenza svolta autonomamente dal candidato.

 

La Commissione per gli accertamenti attitudinali

9.1. Si rileva che durante la compilazione del test “DA-5”, trattandosi di test a tempo determinato, i candidati vengono invitati a prestare la loro attenzione esclusivamente all’attività che stanno svolgendo ed è vietato a chiunque di entrare in aula e arrecare disturbo, mentre, durante la compilazione del questionario informativo, che è attività non a tempo determinato, è possibile fare delle interruzioni sia a richiesta del candidato, che a richiesta del personale di servizio connesse ad esigenze attinenti all’attività di selezione, sicché le interruzioni verificatesi nel caso di specie sono ragionevolmente e fisiologicamente avvenute dopo la compilazione del test “DA-5”, ovverosia prima o durante la compilazione del questionario informativo. Sul punto il ricorrente non ha fornito alcuna concreta prova in senso contrario e, pertanto, le relative doglianze sono infondate, come correttamente affermato dal T.a.r..
In proposito va sottolineato che la compilazione del questionario informativo, che, diversamente dalla compilazione del test di ragionamento “DA-5”, non è a tempo determinato, ha funzione conoscitiva dei dati dell’interessato (storia in ambito scolastico, familiare, sportivo, di gruppo ed eventualmente lavorativo; valori di fondo e motivazioni personali) e consente interruzioni. Tali informazioni forniscono indicazioni all’ufficiale perito selettore per la conduzione del colloquio intervista. Il test “DA-5”, invece, misura le capacità di analisi e di pensiero logico attivate dal compito di seguire istruzioni complesse e la sua valutazione è di competenza dell’ufficiale psico. Ambedue le procedure vengono considerate dalla commissione per il suo giudizio finale sintetico, il che è puntualmente avvenuto nel caso di specie.
Si osserva altresì che, come precisato dal T.a.r., le censure sulle risposte reputate erronee nel test “DA-5” sono inammissibili per carenza d’interesse, avendo il candidato ottenuto comunque un risultato positivo di compatibilità con il ruolo da svolgere nell’area cognitiva.
9.2. Non sussiste il lamentato difetto d’istruttoria, poiché la selezione attitudinale è un’attività di valutazione diretta all’emissione di un giudizio prognostico sul possesso da parte del candidato delle capacità adeguate al superamento del futuro percorso formativo e allo svolgimento delle funzioni del ruolo messo a concorso. Ne deriva che siffatta procedura non può basarsi soltanto sul numero delle risposte corrette fornite in uno dei test somministrati, che, per contro, è uno degli elementi utili per valutazione delle capacità attitudinali del candidato e dove l’appellante ha conseguito il giudizio positivo di compatibilità . Tuttavia all’esito del giudizio complessivo è stata riscontrata “l’inidoneità globale attribuita all’aspirante -OMISSIS-, nonostante la compatibilità attribuitagli nell’area cognitiva, discende quale risultanze delle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, nelle quali è risultato non compatibile con il profilo attitudinale di riferimento” (come da relazione tecnica dell’Ufficio selezione del personale).
Al riguardo va evidenziato che l’analisi di tutta la produzione del candidato è affidata prima all’ufficiale psico e poi all’ufficiale perito selettore, i quali rispettivamente redigono la relazione psicologica e la scheda di valutazione (dopo l’intervista attitudinale di selezione), e che il giudizio finale viene emanato dalla Commissione, organo collegiale composto da altri tre soggetti, differenti dai precedenti esaminatori e dotati di comprovata professionalità ed esperienza, ovverosia un ufficiale superiore, direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, in qualità di Presidente, un ufficiale perito selettore e un ufficiale psico.
Orbene, questa valutazione psicoattitudinale, essendo una tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che non sia inficiata da un macroscopico travisamento dei fatti assunti ad oggetto di valutazione o per manifesta illogicità di quest’ultima e incongruenza delle relative conclusioni (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 aprile 2020, n. 2497; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 dicembre 2013, n. 6070).
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie non è riscontrabili abnormità dell’esito valutativo, né manifeste illogicità, né macroscopici travisamenti degli elementi fattuali, sicché il giudizio espresso dalla commissione di concorso non è concretamente sindacabile, né possono avere rilievo le critiche mosse dal consulente di parte alle valutazioni svolte in sede concorsuale.
Inoltre le contestazioni circa la mancanza di precisi criteri predeterminati per la valutazione attitudinale, al di là della loro ricevibilità, negativamente valutata dal T.a.r., sono, ad ogni modo infondati, poiché i criteri specifici – seppur con margini di elasticità – sono indispensabili soltanto ove il giudizio sia di natura esclusivamente numerica, mentre nel caso di specie il giudizio è costituito da una sintetica valutazione che dà sufficiente conto dei motivi della determinazione della commissione, sicché sono pienamente bastevoli, come linea guida valutativa, le generali note tecniche dell’Arma dei carabinieri.
9.3. Il giudizio di non idoneità non può essere fondatamente contestato sulla base di una consulenza tecnica di una psicologa psicoterapeuta effettuata in sede non concorsuale, non solo in quanto “di formulazione generica e assai breve, e quindi non risulta concretare calibrate confutazioni scientifiche a fronte dei contestati giudizi, i quali per contro appaiono effettuati in applicazione di un protocollo scientifico che appare privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative”, come affermato dal T.a.r., ma soprattutto e in via assorbente poiché gli accertamenti sanitari – svolti volontariamente presso altre strutture e in tempi diversi da un candidato – non valgono ad inficiare gli esiti di quelli espletati dagli organi previsti dalla procedura concorsuale al momento in cui si sono svolti e che cristallizzano le relative risultanze tecnico-scientifiche alle quali ancorare il giudizio di idoneità o non del candidato (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 aprile 2020, n. 2497; Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 agosto 2017, n. 3999).
10. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8651 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti private o di persone comunque ivi citate.
Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Carlo Deodato – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *