Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

Consiglio di Stato, Sentenza|26 luglio 2021| n. 5554.

Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo.

Pur in presenza di una tutela rafforzata di cui godono i cosiddetti soggiornanti di lungo periodo, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE in precedenza rilasciato ad un cittadino extracomunitario, sul presupposto di una sua pericolosità sociale derivante da pregresse condanne penali risulta sufficientemente motivato ove, sia adottato dalla Questura all’esito di una ponderata considerazione di tutti gli elementi potenzialmente rilevanti (condizione sociale, lavorativa e familiare, durata del soggiorno, indizi di pericolosità); nella specie, la pericolosità sociale tale da far scolorare ogni profilo di inserimento sociale, familiare e lavorativo, così come ogni altro elemento di fatto addotto dall’interessato nelle sue osservazioni, era desunta dalla presenza di elementi quali una condanna per il reato inerente gli stupefacenti del 2018, unitamente alle condanne del 2010 e del 2015 per i reati di guida in stato di ebbrezza e di percosse ed ingiurie, anche sulla base della valutazione delle modalità di commissione degli illeciti penali predetti, in costanza di occupazione lavorativa e nonostante un articolato complesso di legami parentali che avrebbero dovuto giocare da fattore deterrente rispetto a condotte potenzialmente lesive della stessa unità e serenità del quadro familiare.

Sentenza|26 luglio 2021| n. 5554. Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

Data udienza 8 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Immigrazione – Permesso di soggiorno CE – Soggiornante di lungo periodo – Revoca – Pericolosità sociale – Pregresse condanne penali – Art. 10 bis, L. n. 241/1990 – Osservazioni – Motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9173 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – della Provincia di Trento n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e l’ordine di lasciare il territorio dello Stato Italiano;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del -OMISSIS-il Questore di Trento ha disposto la revoca del permesso di soggiorno CE in precedenza rilasciato al cittadino tunisino Alì -OMISSIS-, sul presupposto di una sua pericolosità sociale derivante da pregresse condanne penali.
2. Il provvedimento riporta la sentenza n. -OMISSIS-di condanna dello straniero per traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e desume la sua “reale pericolosità ” dalla complessiva considerazione dei diversi parametri rilevanti, attinenti al suo grado di inserimento sociale e lavorativo, alla “situazione della famiglia.. composta, oltre che dallo stesso, anche dalla signora…. e dai tre figli minori”, concludendo che “nel bilanciamento degli interessi, le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico e la necessità di prevenire i reati di cui l’interessato potrebbe in futuro rendersi responsabile, sono prevalenti rispetto al diritto del cittadino straniero a mantenere l’unità del proprio nucleo familiare” anche in quanto l’art. 8 CEDU non impone allo Stato “l’obbligo generale di rispettare la scelta compiuta dal nucleo familiare di vivere sul proprio territorio”.
3. Oltre a contestare la valutazione espressa dalla Questura – sotto i diversi profili della omessa considerazione del suo stabile e regolare soggiorno in Italia sin dal 1994, del tempo trascorso dalla commissione del reato (2017), della condotta ad esso successiva e comunque del carattere isolato del fatto criminale contestato (beneficiato dalla sospensione condizionale della pena) – il ricorrente ha lamentato anche l’omessa pronuncia sulla istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro diverso titolo, pure avanzata con le osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
4. Il Tar ha respinto il ricorso con la pronuncia qui appellata n. -OMISSIS-.
Riconosciuta in linea di principio la tutela rafforzata di cui godono i cosiddetti soggiornanti di lungo periodo, il primo giudice ha valutato come ben motivato il provvedimento adottato dalla Questura all’esito di una ponderata considerazione di tutti gli elementi potenzialmente rilevanti (condizione sociale, lavorativa e familiare, durata del soggiorno, indizi di pericolosità ) e ha conclusivamente condiviso l’assunto sintetico che ne è al fondamento, secondo il quale la condanna per il reato inerente gli stupefacenti del 2018, unitamente alle condanne del 2010 e del 2015 per i reati di guida in stato di ebbrezza e di percosse ed ingiurie, risulta espressiva di una pericolosità sociale tale da far scolorare ogni profilo di inserimento sociale, familiare e lavorativo, così come ogni altro elemento di fatto addotto dal ricorrente stesso nelle sue osservazioni, anche perché l’illecito penale di cui si discute è stato commesso in costanza di occupazione lavorativa e nonostante un articolato complesso di legami parentali che avrebbe dovuto giocare da fattore deterrente rispetto a condotte potenzialmente lesive della stessa unità e serenità del quadro familiare.

 

Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

Donde la valutazione di adeguatezza della motivazione esternata dalla Questura, anche se svolta senza analitica confutazione delle singole osservazioni avanzate dall’interessato nel contraddittorio instaurato ai sensi dell’art. 10 bis.
Il primo giudice ha infine aggiunto che “la valutazione di pericolosità svolta dalla Autorità di pubblica sicurezza, d’altra parte, condiziona pesantemente in termini ostativi l’ottenimento di un permesso di soggiorno per altro diverso titolo, per cui il provvedimento impugnato non risulta inficiato per non averne previsto il rilascio, né per non essersi esplicitamente espresso al riguardo nonostante la richiesta in tal senso contenuta nelle osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale. Il pur stringato riferimento all’inadeguatezza della memoria giustificativa e le complessive motivazioni a supporto della revoca, valgono, nel caso di specie, a rendere percepibili le ragioni della mancata adesione a quanto chiesto: e ciò, in disparte il fatto che in ogni caso non è impedito al ricorrente di presentare, successivamente alla revoca, formale richiesta di altro titolo di soggiorno rispetto al quale ritenga di possedere i relativi requisiti..”.
5. I temi del primo giudizio vengono riproposti attraverso il filtro di una argomentata contestazione della motivazione addotta dal primo giudice.
6. A seguito della costituzione meramente formale dell’intimata Amministrazione e dell’accoglimento parziale dell’istanza cautelare (disposto con decreto monocratico n. -OMISSIS-e confermato con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-), la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2021.

 

Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

7. Con un primo mezzo di impugnazione, l’appellante torna a censurare la consistenza meramente formale, stereotipata e apparente della motivazione esternata nel provvedimento gravato e, di riflesso, nella pronuncia di primo grado. Sulla base della stessa linea argomentativa vengono denunciate l’omessa indicazione di fatti sintomatici di pericolosità posteriori al 2016 (anno di concessione del rinnovo del titolo di soggiorno); la mancata giustificazione del carattere subvalente dei dati concernenti la sua condizione familiare e socio-lavorativa; l’omessa considerazione del concreto contenuto della sentenza di condanna del 2018 (anche nella parte i cui riconosce i presupposti della sospensione condizionale – ovvero formula una prognosi di non reiterazione dell’illecito); l’omessa ponderazione degli ulteriori dati concernenti la durata del soggiorno, il carattere isolato del precedente penale, il radicamento nel territorio italiano, la consistenza dei legami familiari potenzialmente pregiudicati dal provvedimento impugnato, le difficoltà che il coniuge e i figli rischierebbero di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione.
7.1. Il motivo è infondato.
Come argomentato nella pronuncia appellata, il provvedimento di revoca dà mostra di avere preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione conclusiva, dei quali fa menzione richiamando le osservazioni depositate nel corso del procedimento.
L’assunto secondo il quale non tutti i profili concorrenti nella valutazione avrebbero ricevuto adeguata e concreta ponderazione nasce, dunque, da un sostanziale dissenso sulle valutazioni sintetiche assunte all’esito del giudizio di bilanciamento.
Ciò che la parte manca tuttavia di considerare è la centralità prevalente che nella ponderazione dell’amministrazione hanno assunto la specifica tipologia e la gravità del corredo di precedenti penali, dalla quale motivatamente il primo giudice ha tratto due determinanti indicazioni di rilievo, ovvero: a) l’insussistenza dell’asserita occasionalità degli illeciti, posto che lo straniero è stato condannato, oltre che nel 2018 per il reato inerente gli stupefacenti, anche nel 2010 e 2015, in via definitiva, per i reati di guida in stato di ebbrezza e di percosse ed ingiurie; b) la particolare significanza della condanna del 2018, dalla quale il giudice di primo grado ha ritenuto di poter desumere “.. un significativo coinvolgimento nell’attività delittuosa da parte del ricorrente “compartecipe al sodalizio, referente diretto dei coniugi…… e…….., dai quali riceveva direttive finalizzate alla gestione del narcotico, che custodiva presso la propria abitazione”: attività che ha poi comportato la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione nonché ad euro 5 mila di multa. Il ricorrente, d’altra parte, al fine di minimizzare la valenza delle condotte delittuose ascrittegli, nelle osservazioni al preavviso di revoca, si limita a precisare che la custodia della sostanza stupefacente era avvenuta “per fare un favore ad un connazionale”, circostanza questa che, al contrario, evidenzia piuttosto la conoscenza e frequentazione abitudinaria di soggetti alquanto discutibili”.

 

Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

7.2. Dunque, l’operazione di bilanciamento condotta dall’amministrazione viene messa in dubbio nella sua logicità attraverso un tentativo di ridimensionamento di uno degli essenziali profili oggetto di ponderazione (quello concernente gli indici di pericolosità sociale): detto tentativo, tuttavia, non pare supportato dal quadro degli elementi istruttori in atti, sul quale del tutto legittimamente l’amministrazione poteva fondare (come ha fatto) un giudizio di prevalenza delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Al di là di un possibile motivato dissenso sulla ponderazione valutativa così condotta, nulla consente di tacciarla di irrazionalità e incongruenza logico-formale, ovvero di sottoporla efficacemente ad un sindacato di illegittimità per eccesso di potere.
8. Va invece accolto il secondo motivo di appello recante la censura del provvedimento e della sentenza impugnata nella parte in cui disattendono la richiesta subordinata di rilascio di un permesso di soggiorno “ordinario” ai sensi dell’art. 9 comma 9 T.U. Imm., ossia per motivi di lavoro subordinato o per motivi familiari.
Tale istanza è stata formulata dal sig. -OMISSIS- nelle osservazioni ex art. 10 bis l. 241/90 del 7 ottobre 2019, ma sulla stessa il Questore non si è espresso se non affermando in via generale che “la documentazione non è stata sufficiente a sanare le irregolarità contestate”.
Tuttavia, l’art. 9 comma 9 prevede espressamente che anche nel caso di revoca del “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” allo straniero “nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione, è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
8.1. Dunque, il Questore, a fronte della specifica istanza del sig. -OMISSIS-, avrebbe dovuto prendere posizione sulla stessa e spiegare i motivi dell’eventuale rigetto.
Pur a fronte della ritenuta cessazione dei presupposti per la conservazione della cd. carta di soggiorno – quale titolo che richiede una piena integrazione dello straniero nel tessuto sociale italiano e che non può essere mantenuto in capo a soggetti che abbiano posto in essere condotte pericolose, tali da suscitare un significativo allarme sociale – la Questura avrebbe potuto e dovuto svolgere una diversa considerazione in relazione alla possibilità di rilasciare un differente titolo di soggiorno di durata limitata, tenendo in considerazione i vari e rilevanti fattori di integrazione sociale-familiare-lavorativa anche al fine, eventualmente, di circoscrivere il giudizio di pericolosità e ritenerlo compatibile col rilascio di un diverso titolo di soggiorno di natura limitata e temporanea. In tale valutazione avrebbe potuto emergere, quale fattore di rilievo, la particolare situazione familiare del sig. -OMISSIS- (coniugato e padre di tre figli minori) e, quindi, trovare in ipotesi spazio la considerazione dell’istanza di salvaguardia dei legami parentali in essere nel territorio dello Stato.

 

Permesso di soggiorno CE e soggiornante di lungo periodo

8.2. Appare invece erroneo sostenere che il ricorrente dovesse ricavare in via interpretativa i motivi del rigetto della domanda formulata ex art. 9 comma 9 T.U. Imm. dalla motivazione generale del provvedimento di revoca della cd. carta di soggiorno, stante la diversa gradazione dei presupposti relativi ai due titoli; del pari, risulta incongruo assumere la valenza di implicito rigetto della affermazione (in realtà riferibile alla istanza di rinnovo del permesso UE) secondo la quale “la documentazione non è stata sufficiente a sanare le irregolarità contestate”.
8.3. Neppure basta a sanare l’omessa pronuncia il rinvio alla futura possibilità per lo straniero di “presentare, successivamente alla revoca, formale richiesta di altro titolo di soggiorno rispetto al quale ritenga di possedere i relativi requisiti”.
Una richiesta in tal senso poteva legittimamente essere formulata dal ricorrente al Questore tramite le “osservazioni” ex art. 10 bis l. 241/90 ed in questi termini la stessa è stata in effetti presentata.
9. In conclusione, il ricorso deve essere in parte accolto, con conseguente parziale annullamento del decreto impugnato, dal che consegue l’obbligo conformativo per l’amministrazione di determinarsi nuovamente sul rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello per soggiornante di lungo periodo.
10. Le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate, stante l’esito di parziale accoglimento del gravame e tenuto conto della natura delle questioni trattate e degli interessi in esse implicati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e lo respinge per la restante parte.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Umberto Maiello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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