Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

Consiglio di Stato, Sentenza|28 giugno 2021| n. 4871.

Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica.

Vietando l’inserimento di ogni riferimento ad elementi economici all’interno dei documenti da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica, la stazione appaltante ha imposto ai concorrenti il rispetto del principio di segretezza dell’offerta economica. La prima regola applicativa dello stesso è costituita proprio dal divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica. Si vuol evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e dica preferibile l’offerta di un operatore anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere postergata ad altra. In questa ottica il divieto è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa previsti dall’art. 97 Cost. e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5928). Se questa è la ratio della regola ben si intende perché la giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente abbia precisato che il predetto divieto non vada inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; V, 29 aprile 2020, n. 2732; III, 9 gennaio 2020, n. 167; V, 25 giugno 2019, n. 4342; III, 24 settembre 2018, n. 5499; III, 3 aprile 2017, n. 1530), ovvero, altrimenti detto, di consentire effettivamente alla commissione di ipotizzare il contenuto dell’offerta economica nella sua interezza, o anche solamente in relazione agli aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284). Con sintesi efficace si è dunque spiegato che nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530; III, 20 gennaio 2016, n. 193). Qualora tale verifica si concluda negativamente – se cioè si possa assumere che il dato economico contenuto nell’offerta tecnica mai avrebbe consentito alla commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell’impegno dell’operatore per la realizzazione dell’opera o l’esecuzione del servizio – non v’è ragione alcuna di dire in pericolo la par condicio tra gli operatori economici in sede di valutazione degli elementi tecnici dell’offerta, non essendo certo la commissione in condizione di reputare conveniente o meno l’offerta da valutare.

Sentenza|28 giugno 2021| n. 4871. Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Appalto – Procedure di affidamento – Gara – Offerta tecnica – Inclusione di elementi economici – Presupposti di ammissibilità – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9895 del 2020, proposto da
Ci. s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Br., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
En. So. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente della Provincia in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato El. Ba., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 02170/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di En. So. s.r.l. e della Provincia di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il Cons. Federico Di Matteo e data la presenza dell’avvocato Gi. Br.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

FATTO

1. Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2019 la Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e Brianza avviava per conto del Comune di (omissis) una procedura di project financing ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica.
La procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era di valore complessivo pari ad Euro 13.861.109,79 iva esclusa.
1.1. Ai fini del presente giudizio interessa, in particolare, quanto previsto al par. 8.1.4 del disciplinare di gara per il quale: “A pena di esclusione dalla gara, nella “Busta B – Offerta tecnica”, non dovrà essere riportata alcun riferimento ad elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all’interno della “Busta C – Offerta economica”, in particolare, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico dovranno obbligatoriamente, pena di esclusione dalla gara, essere contenuti nella busta C “Offerta economica” e non inclusi nella Busta B “Offerta tecnica” “.
All’esito delle operazioni di gara, Ci. s.a. risultava prima graduata; la sua offerta era valutata congrua a conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia per cui con provvedimento dirigenziale del 20 agosto 2020 n. 824 le veniva aggiudicato il contratto.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia En. So. s.r.l. impugnava il provvedimento di aggiudicazione sulla base di tre motivi.

 

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Con il primo motivo sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Ci. s.a. dalla procedura di gara per violazione del principio di segretezza delle offerte e del divieto di commistione tra elementi tecnici ed elementi economici, avendo inserito dei dati economici all’interno degli elaborati tecnici dei quali era composta l’offerta tecnica in palese violazione del divieto contenuto al par. 8.1.4. del disciplinare di gara.
Con il secondo motivo, sosteneva che l’assegnazione di un punteggio più alto all’aggiudicataria in relazione ai diversi sotto-criteri di valutazione dell’offerta era stato l’esito di un’erronea valutazione da parte della commissione giudicatrice: la sua offerta, infatti, andava reputata migliore in relazione a ciascuno dei suddetti criteri.
Infine, con il terzo motivo assumeva l’incompletezza, inammissibilità ed insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria; errata, dunque, era a suo dire la conclusione del sub – procedimento di verifica dell’anomalia nel senso della congruità dell’offerta della prima graduata.
2.1. Resistenti il Comune di (omissis), la Provincia di Monza e Brianza, nonché Ci. s.a., il giudice di primo grado con la sentenza della sezione quarta, 13 novembre 2020 n. 2170, accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, e per l’effetto annullava il provvedimento di aggiudicazione.
Premesso che la presenza di elementi economici, e precisamente dei prezzi dei pali rastremati dritti, nell’offerta tecnica della società aggiudicataria era pacifica e risultante dagli atti versati in giudizio da entrambe le parti private, e rammentata l’esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali in punto di portata escludente della violazione del divieto di commistione tra elementi tecnici ed elementi economici, il giudice di primo grado riteneva che, nel caso di specie, non fosse necessario procedere alla compiuta disamina della questione per il chiaro tenore della clausola contenuta nel disciplinare di gara che, fissando uno “specifico divieto” di inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, non lasciava margini di apprezzamento al giudice.
3. Propone appello Ci. s.a.; si è costituita En. So. s.r.l. che ha concluso per il rigetto dell’appello, nonché la Provincia di Monza e Brianza che ha aderito alle ragioni dell’appello concludendo per il suo accoglimento.
Le parti hanno presentato memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2021 la causa è stata assunta in decisione.

 

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DIRITTO

1. Ci. s.a. ha proposto un unico articolato motivo di appello con cui ha contestato la sentenza di primo grado per “violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione e libera concorrenza; violazione dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016; errore di valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione del principio di segretezza dell’offerta economica correttamente inteso”.
1.1. Spiega l’appellante di aver inserito tra i documenti dell’offerta tecnica l’elaborato “D.09_8.5.6_Schede tecniche componenti” con le schede tecniche originali di diverse tipologie di pali redatte dalla società Ca. s.r.l., nelle quali per i soli pali rastremati diritti erano riportati anche i prezzi di listino; precisa poi che l’inserimento in offerta delle schede tecniche dei componenti dell’impianto era richiesta dal disciplinare di gara e di aver ritenuto opportuno non alterarne il contenuto mediante l’eliminazione dei prezzi ivi riportati; specifica che il prezzo indicato non poteva in alcun modo essere assunto a elemento dell’offerta economica per varie ragioni: – in quanto la Ca. s.r.l. non rientrava tra i suoi fornitori e le schede tecniche dei suoi pali erano state utilizzate al solo scopo di presentare all’amministrazione un riferimento tecnico prestazionale; – poiché il prezzo effettivo di acquisto di una categoria di prodotto dipende sempre dallo sconto riservato dal venditore al cliente; – in quanto nelle schede erano riportate tipologie di pali rastremati dritti molto diversi tra loro e non tutti utilizzabili per l’esecuzione del servizio.
1.2. Aggiunge l’ulteriore considerazione che in una procedura di gara da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il disciplinare di gara impone ai concorrenti di articolare l’offerta economica prevedendo uno “sconto percentuale sui componenti del canone annuo soggetto a ribasso” (nel caso di specie: la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica e amministrativa degli impianti e prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti, nonché oneri finanziari relativi ai lavori e corrispettivo per il consumo di energia), nonché un “ribasso percentuale per i prezzi contenuti nel Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI”, pur avendo conoscenza del prezzo di taluni componenti dell’impianto – come nel caso avvenuto – sarebbe comunque impossibile ricostruire in via anticipata, e, dunque, prima dell’apertura della busta con l’offerta economica, quanto il concorrente abbia inteso offrire quale corrispettivo del servizio, essendo l’offerta economica evidentemente fondata su tutt’altri elementi che non i prezzi di listino dei componenti dell’impianto.

 

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1.3. Quanto alla clausola del disciplinare di gara, l’appellante, detto che la giurisprudenza amministrativa è ormai assestata nel ritenere che la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica quale ragione di espulsione dalla procedura necessiti di una valutazione in concreto e non in astratto, ritiene “puramente formalistica” la lettura della clausola del disciplinare operata dal giudice di primo grado; a suo parere, il divieto previsto dal par. 8.1.4. andava inteso come finalizzato ad impedire che l’organo di gara, esaminando l’offerta tecnica, si trovasse di fronte a risultanze idonee a rivelare, in modo diretto o indiretto, l’entità dell’offerta economica: escluso, per quanto in precedenza detto, che ciò fosse concretamente avvenuto, non poteva consentirsi la sua esclusione dalla procedura di gara.
2. Il motivo è fondato; la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
2.1. Vietando l’inserimento di ogni riferimento ad elementi economici all’interno dei documenti da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica, la stazione appaltante ha imposto ai concorrenti il rispetto del principio di segretezza dell’offerta economica.
La prima regola applicativa dello stesso è costituita proprio dal divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica.
Si vuol evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e dica preferibile l’offerta di un operatore anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere postergata ad altra.
In questa ottica il divieto è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa previsti dall’art. 97 Cost. e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5928).
2.2. Se questa è la ratio della regola ben si intende perché la giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente abbia precisato che il predetto divieto non vada inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; V, 29 aprile 2020, n. 2732; III, 9 gennaio 2020, n. 167; V, 25 giugno 2019, n. 4342; III, 24 settembre 2018, n. 5499; III, 3 aprile 2017, n. 1530), ovvero, altrimenti detto, di consentire effettivamente alla commissione di ipotizzare il contenuto dell’offerta economica nella sua interezza, o anche solamente in relazione agli aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284).

 

Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

Con sintesi efficace si è dunque spiegato che nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), purchè siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530; III, 20 gennaio 2016, n. 193).
2.3. Qualora tale verifica si concluda negativamente – se cioè si possa assumere che il dato economico contenuto nell’offerta tecnica mai avrebbe consentito alla commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell’impegno dell’operatore per la realizzazione dell’opera o l’esecuzione del servizio – non v’è ragione alcuna di dire in pericolo la par condicio tra gli operatori economici in sede di valutazione degli elementi tecnici dell’offerta, non essendo certo la commissione in condizione di reputare conveniente o meno l’offerta da valutare.
Se, allora, la clausola dal disciplinare fosse intesa – come sostenuto dal giudice di primo grado – nel senso che l’operatore economico debba essere escluso per il solo fatto che dati economici siano stati rinvenuti nei documenti componenti la sua offerta tecnica, senza ulteriore verifica della loro (dei dati economici) capacità di influenzare le determinazioni del seggio di gara, non sarebbe data applicazione al principio di segretezza dell’offerta economica, ma piuttosto verrebbe introdotta una nuova clausola di esclusione in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

 

Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

2.4. Ritiene il Collegio che, nel caso qui in esame, l’inserimento da parte di Ci. s.a. di un dato economico all’interno della sua offerta tecnica non fosse in grado, neppure in astratto, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice.
Rammentato che il dato economico di cui si tratta è rappresentato dal prezzo dei pali rastremati dritti indicato nel listino del fornitore Ca. s.r.l., le ragioni che inducono a stimare ininfluente tale acquisita conoscenza sono le seguenti:
– Ca. s.r.l. non era indicato come il fornitore dei pali utilizzati dalla Ci. s.a. per l’esecuzione del servizio e la scheda tecnica con il prezzo era stata inserita nell’offerta tecnica al solo fine di dimostrare le caratteristiche tecniche e prestazionali del componente tecnico utilizzato (ovvero per dar prova che il prodotto con le caratteristiche indicate risultasse effettivamente presente sul mercato);
– il prezzo dei pali era indicato in un prezziario di privato fornitore e nulla poteva escludere che in sede di contrattazione le parti avessero raggiunto l’accordo per un prezzo diverso e che quest’ultimo fosse stato poi considerato per l’elaborazione dell’offerta economica (come poi s’è potuto constatare essere effettivamente avvenuto mediante l’analisi dei giustificativi forniti dall’impresa in sede di verifica dell’anomalia);
– specialmente, quel dato economico non poteva consentire di formulare alcuna ipotesi sul corrispettivo richiesto dall’operatore per rendere il servizio essendo quest’ultimo elaborato in forma di sconto percentuale sui componenti del canone annuo e di ribasso percentuale sui prezzi unitari contenuti nel prezziario impianti elettrici edito dalla DEI.
In sostanza, il prezzo dei pali rastremati dritti non rientrava né era in collegamento con i componenti dell’offerta economica.
3. Vanno ora esaminati gli altri motivi del ricorso di primo grado di En. So. s.r.l. correttamente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. in quanto assorbiti in primo grado dall’accoglimento del primo motivo del ricorso.
3.1. Con il primo dei motivi riproposti (il secondo motivo del ricorso di primo grado) En. So. s.r.l. si duole del punteggio che la commissione di gara ha attribuito all’offerta di Ci. s.a. per ciascuno dei sotto-criteri nei quali erano articolati il primo macrocriterio (che prevedeva l’assegnazione di max 60 punti) così descritto nel disciplinare “1- Valore tecnico, architettonico ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione” ed il secondo macrocriterio (che prevedeva l’assegnazione di max 20 punti) così descritto: “2 – Valore del piano gestionale”.
In particolare, a suo dire, l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe stata sopravvalutata in maniera illogica, irragionevole ed arbitraria e in maniera speculare sarebbe stata sottovalutata la sua offerta.
3.2. Ritiene il Collegio che le critiche rivolte dalla ricorrente ai punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice siano in parte inammissibili poiché dirette a sollecitare una riesame nel merito delle valutazioni della commissione, in altra parte inammissibili perché genericamente articolate, ed infine, ammissibili, ma la cui fondatezza va vagliata all’esito di verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm..

 

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3.3. Precisamente, sono inammissibili le critiche rivolte all’attribuzione del punteggio in relazione ai sotto – criteri:
– 1.1.1. peculiarità ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse associate: spettava alla commissione stimare il grado di approfondimento con il quale il concorrente aveva indagato le peculiarità ambientali del territorio e le particolari esigenze dell’illuminazione secondo propria discrezionale valutazione;
– 1.2.1. modalità di adeguamento dell’impianto esistente al criterio di conformità normativa: in punto di “Eliminazione delle promiscuità elettriche” era previsto che: “Possono essere mantenuti in promiscuità elettrica esclusivamente singoli punti luce isolati, oppure isolati e contigui e composti da un numero massimo di due punti luce. Nel caso in cui vi siano zone isolate con più di due punti luce contigui si dovrà provvedere all’eliminazione della promiscuità elettrica”; preferibile non era quella offerta contenente l’impegno ad eliminare tutte le promiscuità elettriche, ma quella che meglio avesse distinto tra promiscuità da eliminare e promiscuità suscettibili di conservazione; in questa valutazione v’era ampia discrezionalità rimessa alla commissione giudicatrice non sindacabile in sede giurisdizionale;
– 1.2.3. estensione degli impianti esistenti con esclusione degli interventi obbligatori già indicati nel progetto di adeguamento con particolare interesse per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali: la preferenza accordata alla commissione non era orientata esclusivamente dal numero delle installazioni presso attraversamenti pedonali offerte dai concorrenti, ma specialmente dalla tipologia, qualità, valenza innovativa/migliorativa dell’installazione, requisiti la cui valutazione spettava alla sola commissione giudicatrice che, dunque, ben poteva – come in effetti avvenuto – premiare con un miglior punteggio l’operatore che avesse offerto un numero inferiore di installazioni ma di maggior pregio (tenuto conto, peraltro, che la differenza numerica tra l’offerta di En. So. e quella di Ci. s.a. è di sole tre installazioni);
– 1.2.4. altri miglioramenti Smart City: era rimesso alla valutazione discrezionale della commissione di gara l’apprezzamento degli interventi migliorativi proposti dai concorrenti: la decisione di assegnare il maggior punteggio ad un’offerta con un numero di interventi migliorativi minore dell’altra non è illogica poiché il numero degli interventi andava accordato con la qualità degli stessi;
– 2.1. qualità e completezza del piano di manutenzione: spettava alla commissione giudicare il piano di manutenzione dell’impianto proposto dai concorrenti; le considerazioni di En. So. sulla miglior performance del proprio impianto post operam ricavabile dal confronto tra il diagramma di Kiviat riportato nelle due offerte appaiono inconferenti con i profili oggetto di valutazione per l’attribuzione del punteggio in relazione al sotto – criterio in esame; correttamente, poi, Ci. s.a. rileva che, in una valutazione complessiva del piano di manutenzione, l’assegnazione del punteggio avviene tenendo conto dei diversi impegni assunti dai concorrenti e non solamente in ragione delle tempistiche di intervento manutentivo previste (nel caso di specie migliori per En. So.), né appare decisivo che nel piano di Ci. s.a. mancasse ogni riferimento alla manutenzione straordinaria, trattandosi di piano relativo alla manutenzione programmata dell’impianto.

 

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3.4. Sono, invece, inammissibili perché genericamente articolate le critiche relative al punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice in relazione ai seguenti sotto – criteri:
– 1.2.5. caratteristiche costruttive e valore estetico degli elementi tecnici componenti l’impianto: la ricorrente si duole del fatto che le sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello di Citelum per “giudizio soggettivo della commissione che non trova riscontro nelle evidenze documentali dell’offerta tecnica”, ma non spiega a quali “evidenze documentali” intenda far riferimento e la ragione per la quale dalle stesse dovrebbe derivarsi censura alla valutazione – che non poteva che essere “soggettiva” – della commissione di gara;
– 1.3. valore di potenza installata nella riqualifica (nel rispetto della qualità minima del servizio): En. So. s.r.l. non espone alcun argomento critico rispetto alla decisione della commissione ma si limita a riportare il valore di potenza installata nella riqualifica indicato nella propria offerta ed in quella dell’aggiudicataria, sostanzialmente rimettendo in maniera inammissibile al giudicante di ipotizzare la censura che abbia inteso proporre;
– 2.2. funzionalità ed organizzazione del call center, dotazioni, strumentazione ed attrezzature impiegate: l’offerta dell’aggiudicataria è detta “carente ed inadeguata” senza però che la ricorrente dia compiuta spiegazione a supporto della sua critica; non vale a superare tale carenza il richiamo all’analisi dei diagrammi di Kiviat mancando, comunque, una esplicazione di come dagli stessi sia possibile pervenire alla conclusione di inadeguatezza dell’offerta che ha inteso sostenere.
3.5. In relazione agli altri sotto criteri, infine, En. So. s.r.l. articola delle critiche che, come anticipato, sono ammissibili poiché in prospettazione assumono la preferenza accordata dalla commissione all’altrui offerta illogica ed arbitraria in relazione al parametro tecnico di riferimento.
Va, dunque, rimesso al verificatore:
a) relativamente al sotto-criterio di valutazione 1.1.2. – analisi dello stato di fatto dell’impianto esistente, con censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con evidenziate le principali criticità rilevate, le interferenze e le non conformità legislative e normative – quantificare la percentuale dei quadri di comando, degli attraversamenti pedonali e dei punti luce rispetto al numero complessivo presente sul territorio del Comune di (omissis) accertati da Ci. s.a. e da En. So. s.r.l. per come riportati nei rispettivi elaborati e nelle tavole di sintesi del territorio;
b) relativamente al sotto-criterio di valutazione 1.2.2. – descrizione degli interventi relativi alla riqualifica urbana dell’impianto – accertare se la documentazione progettuale presentata da Ci. s.a. contenga un’adeguata descrizione tecnica degli interventi da effettuare ed in particolare:
b1) se vi sia coerenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche degli apparecchi contenuti nel computo metrico per zone omogenee e gli apparecchi di illuminazione indicati nei calcoli illuminotecnici per le medesime zone omogenee;
b2) se il numero di punti luce post – intervento indicato nei vari elaborati che compongono la documentazione tecnica sia coerente;
b3) se vi sia coerenza tra gli apparecchi di illuminazione indicati nei calcoli illuminotecnici e i flussi luminosi ad essi riferiti riportati e se l’eventuale mancanza di coerenza accertata possa avere valida spiegazione;
b4) se vi sia coerenza tra le geometrie di impianto adottate per i calcoli illuminotecnici e il contesto territoriale cui si riferiscono;
b5) se fosse richiesto ai concorrenti riportate all’interno dei calcoli illuminotecnici di progetto il calcolo per l’illuminamento verticale nella tabella 5.1.;
b6) se, nell’ambito dei calcoli illuminotecnici di esercizio, sia stata correttamente e coerentemente compilata da Ci. s.a. la tabella 5.2.;
b7) se il numero di calcoli illuminotecnici di esercizio presenti nel progetto di Ci. s.a. contenta sia adeguato alla descrizione degli interventi da compiere e se fosse necessario sviluppare calcoli illuminotecnici anche in relazione agli attraversamenti pedonali proposti;
b8) se il dettaglio tecnico degli interventi di riqualificazione urbana proposti da Ci. s.a. sia completo ed adeguata alla descrizione degli interventi da compiere;
c) relativamente al sotto-criterio 1.4 – Flessibilità della regolazione e possibilità di modifica livelli di regolazione e orari – accertare se la modifica degli orari di regolazione per gli impianti installati con tecnologia FAI sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara e dai suoi allegati progettuali e se vi siano o meno incongruenze nell’ambito della tabella 5.5. rispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica in punto di sistemi di regolazione dell’impianto;
d) relativamente al sotto-criterio 2.3 – Sistema informatico e gestionale utilizzato e sistema cartografico – accertare se Ci. s.a. abbia fornito adeguata elaborazione grafica o, comunque, abbia adeguatamente descritto il sistema cartografico adottato ed, inoltre, se gli elaborati grafici del progetto consentano, anche in ragione della scala in cui sono redatti, una chiara comprensione degli interventi;
e) relativamente al sotto-criterio 2.4 – Riduzione dei tempi di intervento manutentivo – confrontare le tempistiche degli interventi manutentivi previste da Ci. s.a. e da En. So. s.r.l. nelle rispettive offerte riportando per ciascuno di essi quale dei due operatori abbia offerto l’intervento in un tempo minore;
d) relativamente al sotto-criterio 2.5 – Misure di gestione ambientale adottate e bilancio materico – accertare se Ci. s.a. abbia fornito il Calcolo del bilancio materico per gli interventi proposti nel progetto definitivo e se tale calcolo era richiesto dagli atti di gara ovvero se esso poteva essere surrogato da una diversa elaborazione tecnica relativa alle opere da realizzare.

 

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3.6. Considerato poi che i commissari potevano assegnare il punteggio tecnico secondo una griglia di valutazione (da “ottimo=1” ad “insufficiente=2”) e che: “Al termine delle operazioni di valutazione sopra indicate, i coefficienti andranno riportati al fattore ponderale del criterio tecnico complessivo operando la c.d. riparametrazione o normalizzazione dei punteggi, attribuendo quindi alla migliore offerta tecnica il punteggio tecnico massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre offerte, così da non alterare il rapporto stabilito nel bando tra il peso dell’offerta tecnica rispetto all’offerta economica”, dirà il verificatore se, riconosciuto ad En. So. s.r.l. il miglior punteggio per ciascuno dei sotto-criteri riportati al punto 3.5., fermo restando il punteggio assegnato per i sotto-criteri riportati al punto 3.3. e 3.4., ed operata la riparametrazione prevista dal disciplinare, l’offerta tecnica della ricorrente consegua un punteggio maggiore di quella della società aggiudicataria.
3.7. Con il secondo dei motivi di ricorso riproposti (il terzo motivo del ricorso di primo grado) En. So. s.r.l. lamenta che sia stata erroneamente ritenuta congrua l’offerta economica di Ci. s.a. a conclusione del sub procedimento di verifica dell’anomalia; a suo dire, invece, l’offerta andava stimata:
– incompleta per aver omesso di indicare nell’ambito del computo metrico sulla base del quale era stata predisposto il prezzo finale le prestazioni accessorie previste nell’ambito dell’offerta tecnica;
– inammissibile per aver in sede di offerta economica modificato al ribasso i prodotti e le quantità indicate nel progetto tecnico;
– insostenibili per essere gli apparecchi dichiarati nel computo metrico diversi e meno costosi di quelli utilizzati nei calcoli illuminotecnici di progetto, al punto che se fosse calcolato il costo reale dei prodotti e delle quantità previste nell’offerta tecnica l’offerta di Ci. s.a. risulterebbe in perdita.
3.8. Ritiene il Collegio che anche tale motivo possa essere vagliato solo ricorrendo alla verificazione.

 

Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

Il verificatore dovrà, pertanto, accertare se:
e) il computo metrico presente nell’offerta economica sia coerente con il documento denominato Computo metrico dei lavori suddiviso per zone e, in particolare, se nel primo siano inserite le prestazioni accessorie riportate nell’offerta tecnica;
f) i prodotti e le quantità indicate nel progetto tecnico corrispondano a quelli indicati nell’offerta economica;
g) gli apparecchi dichiarati in sede di computo metrico corrispondano a quelli utilizzati per i calcoli illuminotecnici di progetto.
3.9. In ragione di quanto sopra, il Collegio:
– affida l’incarico di verificazione al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma con facoltà di delega a professori esperti nella materia dell’elettrotecnica;
– demanda al verificatore di dar risposta ai quesiti di cui ai par. 3.5., (dalla lett. a) alla lett. d), 3.6 e 3.8 (dalla lett. e) alla lett. g);
– concede al verificatore un termine per lo svolgimento dell’attività richiesta di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza e un anticipo sulle spese per la prestazione professionale di Euro 2.000,00;
– stabilisce che l’attività si svolgerà in contraddittorio delle parti che il verificatore dovrà opportunamente avvisare
– pone a carico della parte più diligente la presentazione dell’istanza per la fissazione dell’udienza di merito in seguito al deposito della relazione finale del verificatore.
4. In conclusione, l’appello di Ci. s.a. è accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, respinto il primo motivo del ricorso di En. So. s.r.l.; la decisione sugli altri due motivi avverrà all’esito della disposta verificazione.
5. Le spese saranno liquidate al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
– accoglie l’appello di Ci. s.a. e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 2170/2020, respinge il primo motivo del ricorso di primo grado di En. So. s.r.l.;
– dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
– pone a carico della parte più diligente l’onere di presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito in seguito al deposito della relazione finale del verificatore
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con la modalità di cui all’art. 4, primo comma, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere

 

 

 

Appalto ed il principio di segretezza dell’offerta economica

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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