Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici

Consiglio di Stato,Sentenza|11 gennaio 2021| n. 386.

Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Sentenza|11 gennaio 2021| n. 386

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale Tag – parola chiave: Contratti della PA – Affidamento – Gare d’appalto – Requisiti generali e speciale – Possesso esteso per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità Sentenza|11 gennaio 2021| n. 386

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2238 del 2020, proposto da Istituto di Vi. Ar. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lu. Na. in Roma, via (…). contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. nei confronti Se. Se. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ab., An. D’A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Ab. in Roma, via (…). per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sezione Terza n. 05593/2019, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Se. Se. s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e dato atto che gli avvocati delle parti sono considerati presenti ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’Istituto di Vi. Ar. s.r.l. contro la Regione Campania e nei confronti della Se. Se. s.r.l., per l’annullamento sia dell’aggiudicazione a quest’ultima, con decreto dirigenziale n. 219 del 3 luglio 2019, della procedura aperta telematica per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, reception e custodia della sede della Giunta regionale, sia dell’esclusione della ricorrente, con decreto dirigenziale n. 277 del 7 agosto 2019 e decreto dirigenziale integrativo n. 288 del 20 agosto 2019, dalla stessa gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f), del d.lgs. n. 50 del 2016 e succ. mod. 1.1. Il Tribunale amministrativo regionale – ritenuto di dover esaminare preliminarmente i motivi aggiunti relativi all’esclusione (in quanto attinenti “al mantenimento della posizione in graduatoria della ricorrente” ed aventi perciò “priorità rispetto alla valutazione delle contestazioni mosse all’operato della Commissione e all’esito della procedura” – ha privilegiato la disamina dell’esclusione comminata, col decreto n. 288 del 2019, in conseguenza dell’applicazione della sanzione ANAC della sospensione della società ricorrente per sessanta giorni dalla partecipazione alle gare, con decorrenza dal 6 giugno 2019. 1.2. Come si legge in sentenza, col ricorso per motivi aggiunti, l’Istituto di vigilanza Ar. aveva osservato, quanto a tale ragione di esclusione, che: “- l’art. 80, co. 5, lett. f), facendo riferimento ad esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto, riguarda le procedure successive alla sanzione applicata dall’ANAC (sicché la ricorrente non avrebbe potuto partecipare a procedure concorsuali nel periodo di efficacia della sanzione, cioè dal 6/6/2019 al 5/8/2019); – diversamente opinando (ovverossia, ritenendo la sanzione applicabile alla procedura in corso) si finirebbe con il precludere, per una sanzione di durata minima, non solo la partecipazione a nuove gare ma anche l’esclusione da tutte le gare in corso (e la risoluzione dei contratti in essere), in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché di libera iniziativa economica.”. 1.2.1. Nella sentenza si dà atto che nella memoria difensiva la ricorrente aveva inoltre considerato che “è stata malamente invocata la lettera f) (riguardante l’operatore economico soggetto alla “sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″), mentre nella specie si tratta della sanzione prevista dall’art. 80, comma 12 (iscrizione nel Casellario informatico per falsa dichiarazione resa nelle procedure di gara), comportante l’applicazione tutt’al più della lettera f-ter) dell’art. 80 comma 5, d.lgs. 50/16.”. 1.3. Il Tribunale amministrativo regionale, premesso che l’art. 80, comma 5, si dovrebbe interpretare nel senso che “la sanzione non ha effetto preclusivo, ma, altresì, espulsivo”, ha richiamato un proprio precedente della Sezione I, 4 febbraio 2019, n. 598, riportandone ampi stralci, confermativi della tesi che, se l’interdizione interviene durante la procedura di gara, alla quale partecipa l’operatore economico sanzionato, trova immediata applicazione anche nel contesto di tale procedura, comportando la perdita dei requisiti di partecipazione e, quindi, come detto, l’effetto espulsivo immediato. 1.3.1. Quanto al tenore della lettera f-ter, ultimo inciso (“Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”), invocata dalla ricorrente, si afferma in sentenza che “la disposizione, se da un lato preclude l’ultrattività della sanzione, ne chiarisce la portata di motivo di esclusione, che, alla stregua di quanto considerato, produce effetti nelle procedure in corso e comporta il divieto di parteciparvi per l’impresa che ne è stata colpita, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva […]”. 1.3.2. Dopo aver ribadito, in punto di fatto, che l’interdizione è intervenuta (6 giugno 2019) prima della formulazione della graduatoria in data 17 giugno 2019 e che era efficace al momento dell’aggiudicazione (3 luglio 2019), il primo giudice ha concluso che era preclusa alla stazione appaltante la possibilità di affidare la gara alla ricorrente, destinataria a quella data della sanzione ANAC. 1.4. Il corrispondente motivo di ricorso è stato respinto, con l’ulteriore considerazione che “l’esclusione disposta per la suddetta ragione si mostra legittima ed assume carattere decisivo e assorbente”. Da ciò è conseguito l’assorbimento delle censure relative all’ulteriore ragione di esclusione (per la risoluzione di precedente contratto di appalto), attesa la sufficienza della ragione suddetta a sorreggere la determinazione di esclusione. 1.5. Respinti i motivi aggiunti e disattesa la domanda risarcitoria, il Tribunale amministrativo regionale ha giudicato la ricorrente priva della legittimazione a contestare l’aggiudicazione in favore della controinteressata ed ha perciò dichiarato improcedibile il ricorso principale. 1.6. Le spese processuali sono state compensate. 2. L’Istituto di Vi. Ar. s.r.l. (d’ora innanzi “Ar.”) ha avanzato appello con un motivo e riproposizione dei motivi aggiunti dichiarati assorbiti in primo grado, nonché dei motivi del ricorso principale dichiarato improcedibile. 2.1. La Regione Campania e la Se. Se. s.r.l. si sono costituite per resistere al gravame. 2.2. All’udienza del 15 dicembre 2020 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie difensive di tutte le parti, di memoria di replica dell’appellante e di note di udienza sia di quest’ultima che delle controparti. 3. Con l’unico motivo di gravame (Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 d.lgs. 18.4.2016 n. 50 – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo), la Ar. torna a sostenere che, avendo la sanzione interdittiva della partecipazione alle gare decorrenza dal 6 giugno 2019, avrebbe dovuto avere effetti soltanto per i successivi sessanta giorni, cioè per le gare indette durante il periodo di interdizione, e non anche, invece, per le gare in corso, pena la violazione dei principi costituzionalmente garantiti di irretroattività e di certezza della pena. Aggiunge che la Regione, applicando la sanzione alla gara in corso, avrebbe finito per farla retroagire al gennaio 2019 (data di indizione della gara) e per un periodo (a ritroso) di circa otto mesi, quindi ben superiore al periodo di sessanta giorni dell’interdizione ed a partire da un periodo precedente la sua irrogazione. 3.1. L’appellante osserva, quindi, che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania del 4 febbraio 2019, n. 589, su cui si basa la sentenza qui appellata, è stata fatta, a sua volta, oggetto di appello e la sentenza del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2019, n. 8514, sebbene l’abbia confermata, avrebbe affrontato la questione con un diverso approccio, che avrebbe conseguenze anche nella presente controversia. Infatti, gli effetti prodotti sulle gare in corso dalla sanzione interdittiva, secondo tale ultima sentenza -come intesa dall’appellante- sarebbero diretti sulle gare future ma indiretti sulle gare in corso, anche se bandite precedentemente all’irrogazione della sanzione interdittiva, quindi rileverebbero solo in termini di inaffidabilità dell’operatore economico, da motivarsi da parte della stazione appaltante. Con la conseguenza, ad avviso dell’appellante, che sarebbe illegittimo il provvedimento di esclusione di Ar. dalla gara e sarebbe errata la sentenza di primo grado perché l’uno e l’altra fanno discendere dalla sanzione comminata da ANAC l’automatica esclusione dalla gara in corso, in assenza di qualunque valutazione circa l’incidenza che quella sanzione avrebbe su quest’ultima. In sintesi, l’interdizione alla partecipazione alla gara, o meglio la sua assenza, non sarebbe un requisito di partecipazione, come ritenuto dal primo giudice, ma una sanzione che non potrebbe che operare per il futuro, come riscontrato, sempre ad avviso dell’appellante, dall’art. 38 del regolamento ANAC approvato con delibera del 6 giugno 2018 (che prevede espressamente che “l’operatore economico è escluso dalle procedure di gara […] se la scadenza del termine di presentazione delle offerte […] ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione”), nonché dal disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f ter), d.lgs. n. 50 del 2010. Quest’ultima sarebbe, peraltro, la norma applicabile nel caso di specie, perché l’interdizione sarebbe stata disposta nei confronti di Ar. ai sensi dell’art. 80, comma 12, mentre il decreto dirigenziale n. 288 del 2019, qui impugnato, contiene il riferimento del tutto erroneo (sul quale il primo giudice non si sarebbe pronunciato) all’art. 80, comma 5, lett. f), dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016. 4. Il motivo è infondato. Prendendo le mosse da tale ultima doglianza, va precisato che, avendo la stessa ricorrente riconosciuto di essere stata destinataria della misura interdittiva prevista all’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (la quale consiste nell’iscrizione nel casellario informatico “ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara” fino a due anni), sarebbe integrata la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f ter). Si tratta di un autonomo “motivo di esclusione”, che, come tale, comporta un effetto espulsivo immediato (a causa e) dal momento di inizio dell’iscrizione e “fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”. Poiché l’iscrizione, in sé, è causa di esclusione, la sua mancanza si configura come requisito generale di partecipazione e la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dello stesso art. 80, comma 6, dal momento che questi si viene a trovare “a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5” (tra le quali, appunto, quella del comma 5, lett. f-ter). Il senso della disposizione di cui all’ultimo periodo della lettera f ter) è quindi quello, già chiarito nella sentenza appellata, di impedire l’ultrattività dell’iscrizione nel casellario informatico: l’effetto espulsivo automatico cessa quando l’iscrizione è cancellata o perde efficacia, essendo decorso il periodo di vigenza fissato dall’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12. In sintesi, l’operatore economico potrà prendere parte alle pubbliche gare soltanto dopo che abbia perso efficacia l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione. E’ vero, peraltro, che, come osserva l’appellante, nel decreto dirigenziale n. 288 del 20 agosto 2019 si fa solo un riferimento generico all’inserimento “sul sito dell’ANAC in data 06.06.2019” dell’interdizione comminata ad Ar., mentre non è richiamato l’art. 80, comma 5, lett. f-ter). 4.1. Piuttosto, il provvedimento menziona espressamente la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f) e la riferisce alla “incapacità a contrarre con la P.A. nel periodo temporale di efficacia della sanzione” (lett. a del “considerato” del decreto dirigenziale n. 288 del 2019). Nello stesso decreto è fatto riferimento anche alla violazione dell’obbligo informativo, gravante (“pena l’esclusione dalla gara”) sull’operatore economico, “dell’intervenuta emanazione di una sanzione ANAC, avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche, anche se intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta” (lett. b del “considerato” del decreto dirigenziale n. 288 del 2019). 4.2. Il contenuto del provvedimento espulsivo risulta essere coincidente con quello oggetto della sentenza di questa Sezione V, 16 dicembre 2019, n. 8514, richiamata dall’appellante. 4.2.1. Quanto alla riconduzione dell’iscrizione nel casellario informatico (per aver presentato false dichiarazioni) alle fattispecie previste dall’art. 80, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 50 del 2016, va qui ribadito che, poiché l’interdizione alla partecipazione alle gare pubbliche comporta necessariamente – sia pure solo per un lasso di tempo determinato – l’impossibilità di contrarre con l’amministrazione, “tale temporanea incapacità integra… uno dei presupposti della norma di cui all’art. 80, comma 5, lett. f) del vigente Codice dei contratti pubblici – applicabile ratione temporis all’odierna controversia – a mente del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: […] l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″” (così testualmente Cons. Stato, n. 8514/19 citata). Quindi le disposizioni dell’art. 80, comma 5, lett. f) e lett. f-ter), non sono incompatibili, ma, all’opposto, parzialmente sovrapponibili, di modo che il generico riferimento ad ogni “altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.”, contenuto nella lettera f) è idoneo a ricomprendere il provvedimento ANAC con cui l’operatore economico che abbia presentato false dichiarazioni o falsa documentazione risulta essere destinatario dell’interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara ed è perciò iscritto nel casellario informatico ai sensi della lettera f ter). 4.2.2. Le due situazioni escludenti sono peraltro coincidenti anche quanto ai tempi ed alle modalità dell’effetto espulsivo che producono nelle gare in corso, vale a dire nelle gare alle quali l’operatore economico ha avuto regolare accesso, essendo sopravvenute l’incapacità a contrarre e/o l’iscrizione nel casellario informatico dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte. Nell’un caso e nell’altro si tratta di motivi di esclusione, come letteralmente detto nell’art. 80, sia nell’incipit del comma 5 che nella lettera f-ter ed anche nel comma 12, per i quali opera la già richiamata disposizione del comma 6 dello stesso art. 80. L’appellante ha colto solo parzialmente quanto affermato dalla citata sentenza n. 8514/2019, poiché ha trascurato l’affermazione – presente in motivazione – che la sopravvenienza della misura interdittiva “ha comportato la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione in corso di gara, circostanza di per sé costituente un’autonoma causa di esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Ad. plen. 20 luglio 2015, n. 8)” (così testualmente in sentenza). Non si può che convenire con tale conclusione poiché, come detto, conseguente alla regola dell’art. 80, comma 6, ed al principio affermato dal citato precedente dell’Adunanza plenaria, secondo il quale “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità .” (cfr. anche, tra le altre, di recente, Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2968). 4.2.2. La ragione per la quale nella sentenza n. 8514/2019 si aggiunge che la sopravvenienza della misura interdittiva (o di sospensione della possibilità di partecipare alle pubbliche gare) ha dato luogo, oltre che alla perdita dei requisiti, ad “una condotta non trasparente e collaborativa del medesimo concorrente, con conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza” è costituita dal fatto che il ricorso oggetto della pronuncia in commento censurava un provvedimento che aveva basato l’esclusione del concorrente (anche) sulla violazione dell’obbligo informativo (il quale, nel caso oggetto del presente giudizio, è menzionato, senza che però risulti espressamente contestata la fattispecie espulsiva dell’art. 80, comma 5, lett. c, oggi c-bis). Ed è appunto a tale, diversa ed ulteriore, causa di esclusione che si riferisce il passaggio della motivazione che l’appellante infondatamente richiama a sostegno delle proprie ragioni (pag. 7 del ricorso in appello). Si tratta dell’affermazione che non “è persuasiva la contestazione in base alla quale dell’annotazione in questione non si sarebbe comunque potuto tener conto ai fini della gara in questione, ma solo per le gare successive alla pubblicazione. Sul punto, parte appellante impropriamente confonde gli effetti diretti del provvedimento (l’interdittiva temporanea, appunto) dalle ulteriori conseguenze indirette (dunque sottratte al limite temporale di cui sopra) dello stesso ossia la perdita, nelle more di una diversa procedura di gara, della capacità di contrarre con l’amministrazione, nonché l’obbligo di rappresentare comunque tale circostanza alle stazioni appaltanti di diverse procedure di gara, allo specifico fine di consentire alle stesse ogni opportuna e più approfondita valutazione in ordine all’affidabilità professionale dell’operatore economico.” (così testualmente in Cons. Stato, V, n. 8514/2019). La misura interdittiva – essendo preferibile tale terminologia, che corrisponde alla qualificazione di misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, piuttosto che quella di misura sanzionatoria, o sanzione, pure invalsa nella prassi (cfr. Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427) – ha quindi effetti preventivi diretti consistenti nell’inibizione, o sospensione, della possibilità per l’operatore economico di partecipare alle gare che saranno indette dopo l’iscrizione, per tutto il periodo di durata dell’efficacia di questa. Ha inoltre effetti immediati indiretti; questi ultimi vanno distinti – per come si evince non solo dal su riportato passaggio motivazionale, ma dall’intera motivazione, della sentenza – in due fattispecie; e segnatamente: – la perdita, nelle more di una diversa procedura di gara, della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; – l’obbligo di rappresentare comunque tale circostanza alla stazione appaltante. Soltanto a tale obbligo dichiarativo è riferita la precisazione, su cui insiste l’appellante, che esso è finalizzato a “consentire alle stesse [stazioni appaltanti] ogni opportuna e più approfondita valutazione in ordine all’affidabilità professionale dell’operatore economico”, in coerenza con quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. c), oggi c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016. Quanto invece alla perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, vale quanto detto sopra, e chiaramente affermato nel precedente giurisprudenziale in commento circa il fatto che “la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione – sospesa a seguito di tale provvedimento [n. d.r. la misura interdittiva disposta dall’ANAC] – integra indubbiamente un requisito di ordine generale per la partecipazione alle gare” (Cons. Stato, V, n. 8514/2019, pag. 11). 4.3. L’art. 38 del Regolamento ANAC approvato con delibera in data 6 giugno 2018, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è interpretabile nel senso che la misura interdittiva opera soltanto per le gare indette dopo la sua annotazione (ciò, che lo porrebbe in contrasto con l’art. 80, comma 5, lett. f e f-ter e comma 6 del Codice dei contratti pubblici), ma piuttosto nel senso che, per le gare indette dopo l’iscrizione nel casellario informatico, la partecipazione è interdetta finché è efficace l’annotazione. Il regolamento si limita a chiarire la portata della corrispondente previsione legislativa (art. 80, comma 5, lett. f ter), precludendo la partecipazione alla gara soltanto se la scadenza del termine di presentazione delle offerte ricade in tale periodo, non anche se viene a scadere successivamente. Irrilevante è quindi la previsione regolamentare rispetto alla questione oggetto del presente contenzioso. 4.4. Questa va perciò risolta confermando la sentenza di primo grado ed affermando che l’interdizione a partecipare alle pubbliche gare che abbia comportato l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione opera come causa di esclusione dalla gara in atto, con effetto espulsivo immediato, ai sensi dell’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora sopravvenga nel corso di una procedura iniziata prima dell’iscrizione. 5. L’appello va quindi respinto, col definitivo assorbimento dei motivi riproposti dall’appellante ai sensi dell’art. 101 Cod. proc. amm.. 5.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti appellate, nell’importo complessivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenuta ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati: Fabio Franconiero – Presidente FF Valerio Perotti – Consigliere Federico Di Matteo – Consigliere Alberto Urso – Consigliere Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore /h1>
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *