Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 30 luglio 2020, n. 4857.

La massima estrapolata:

Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti; sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, ma anche dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Sentenza 30 luglio 2020, n. 4857

Data udienza 16 luglio 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Demanio e patrimonio – Vendita – Asta pubblica – Irregolarità partecipazione – Annullamento dell’ammissione a – Controversia – Appello – Rinuncia ai ricorsi di primo grado e appello – Improcedibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 4594 del 2020, proposto da
Vi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Zo. e La. Pe., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Br., Gi. Ma. e Pa. Gi. Br., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Im. di Mo. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati St. So., Ma. Sg. e Ma. Sc., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 554/2020.
Visto il ricorso in appello di Vi. s.r.l.;
Visto l’appello incidentale di Im. di Mo. s.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra altro, stabilisce ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso”, e che “Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;
Visto l’art. 4 del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, che dispone al comma 1, tra altro, che “A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici […] In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza […]”;
Relatore nella camera di consiglio del 16 luglio 2020 il Cons. Anna Bottiglieri;
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza della prima sezione n. 554/2020, accoglieva sia il ricorso principale che il ricorso incidentale con cui, rispettivamente, Vi. s.r.l. e Im. di Mo. s.r.l., uniche partecipanti all’asta pubblica indetta il 30 luglio 2019 dal Comune di Monza per la vendita dell’area denominata “ex fiera”, giunta alla fase dell’aggiudicazione provvisoria a favore di Im. di Mo., hanno sostenuto l’irregolarità della partecipazione alla gara dell’altro concorrente. Disponeva indi l’annullamento dell’ammissione alla procedura di entrambe le società, compensando le spese del giudizio, nell’ambito del quale l’Amministrazione comunale si era costituita contro il ricorso principale.
La sentenza è stata appellata da Vi. mediante appello principale e da Im. di Mo. mediante appello incidentale. Entrambe le società, con articolate argomentazioni, hanno concluso per la riforma dei capi della sentenza impugnata che hanno inciso sulla propria ammissione alla procedura.
Il Comune di Monza si è costituito in giudizio, concludendo per la reiezione di entrambi gli appelli.
2. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 16 luglio 2020 per la delibazione delle domande cautelari formulate negli appelli; in tale sede il Collegio ha ravvisato i presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm..
3. Le società appellanti principale e incidentali hanno infatti depositato il 13 luglio 2020 atto congiunto di rinuncia ai ricorsi principale e incidentale di primo grado, agli effetti della gravata sentenza e agli odierni appelli principale e incidentale.
Non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’improcedibilità degli appelli principale e incidentale e dei ricorsi principale e incidentale di primo grado, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Tanto in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, invocato dalle stesse società, secondo cui ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti; sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, ma anche dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Cons. Stato, V, 22 aprile 2020, n. 2563; 23 dicembre 2019, n. 8723; 15 ottobre 2018, n. 5923; 11 ottobre 2017, n. 4699; VI, 22 ottobre 2018, n. 6021; IV, 1 agosto 2018, n. 4741).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, dichiara l’improcedibilità degli appelli principale e incidentale e dei ricorsi principale e incidentale di primo grado, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di giudizio del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore
Elena Quadri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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