Istanza di aggiornamento di un’interdittiva antimafia

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 10 marzo 2020, n. 1724.

La massima estrapolata:

Ove si provveda su una istanza di aggiornamento di un’interdittiva antimafia in caso di risposta negativa, l’Autorità può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, far luogo ad un atto di natura meramente confermativa.

Sentenza 10 marzo 2020, n. 1724

Data udienza 13 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7059 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Di Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati An. Di Li. e l’avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Campania il provvedimento interdittivo, prot. -OMISSIS- del 13.1.2014 (ricorso RG n. -OMISSIS-), conseguente ad una primigenia informativa del -OMISSIS-2012 (la cui legittimità era stata vagliata con sentenza del medesimo TAR n. -OMISSIS-, passata in giudicato), nonchè il provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS-2016 con il quale il Prefetto di Caserta, a seguito di richiesta di aggiornamento della posizione antimafia, ha emesso un nuova informazione a carattere interdittivo (ricorso RG -OMISSIS-).
Il primo dei provvedimenti impugnati basa su una pluralità di circostanze acquisite nel corso delle indagini svolte dagli organi di polizia, e segnatamente: a) sulla nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2012 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, ove venivano rappresentate talune condanne e pregiudizi penali a carico del sig. -OMISSIS-, nonché una serie di controlli di polizia, durante i quali egli era stato trovato in compagnia di persone ritenute gravate da pregiudizi penali; b) sulla nota n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS-2012 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, secondo cui “nell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- r.g.n. r. e n. -OMISSIS- r. GIP emessa dal GIP del Tribunale di Napoli – -OMISSIS-, in data -OMISSIS-2008, nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS- ed altri, il -OMISSIS- viene citato, con l’agnomia di -OMISSIS-, titolare di un -OMISSIS-, nel corso di una conversazione avvenuta tra -OMISSIS- ed -OMISSIS- (-OMISSIS- dell’-OMISSIS- -OMISSIS- “-OMISSIS-“) come uno dei possibili sospettati per la rilevazione del nascondiglio del -OMISSIS-, allo scopo di assicurarsi la protezione dei carabinieri, in quanto aveva in animo di intraprendere un commercio di -OMISSIS-“.
2. Con il secondo provvedimento la Prefettura ha ritenuto non sussistessero i presupposti per un positivo riesame, nonostante l’interessato avesse dedotto che: a) egli era stato prosciolto dai procedimenti penali indicati nelle dette interdittive e, soprattutto, b) era stato accertato che la persona citata nel corso della conversazione intercettata era altra.
3. Il TAR Campania, con la sentenza n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2019, riuniti i predetti ricorsi, li ha respinti entrambi.
4. Il ricorrente propone ora appello.
4.1. Il medesimo ribadisce in fatto che, successivamente alla prima interdittiva sono intervenute significative vicende che avrebbero dovuto essere positivamente valutate o comunque considerate dalla Prefettura. In particolare, con sentenza del Tribunale di Potenza dell’8.6.2015 egli è stato assolto “per non aver commesso il fatto di cui all’art. 648 bis c.p”, sicchè allo stato non vi sarebbe alcuna pendenza penale. All’esito favorevole delle pendenze penali si unirebbe poi il definitivo chiarimento circa l’assoluta erroneità del presupposto che aveva in maniera determinante originato le precedenti interdittive, consistente nel coinvolgimento dell’appellante nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G. not. reato e n. -OMISSIS- R.GIP., in forza di una intercettazione ambientale tra alcuni soggetti nel corso della quale si faceva testuale riferimento a: “-OMISSIS-“. Le indagini avrebbero definitivamente appurato che trattavasi di una terza persona, in particolare tale -OMISSIS-.
4.2. Inoltre, con riferimento alle “frequentazioni” con i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, indicate nelle informazioni di polizia e poste a base delle precedenti interdittive, l’appellante rileva che: a) al tempo degli asseriti controlli di polizia (anni 2003, 2004, 2005 e 2006) il sig. -OMISSIS- non era né indagato, né sottoposto ad alcun procedimento penale. E’ vero che quest’ultimo è -OMISSIS- dell’appellante, ma altrettanto vero sarebbe che il medesimo non ha avuto alcun ruolo nell’attività svolta da quest’ultimo, né il contrario si asserisce negli atti trasmessi dalla Prefettura di Caserta; b) il sig. -OMISSIS-, la cui presunta frequentazione risulta dalla nota della G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli n. -OMISSIS- del 9.1.2014, in realtà non avrebbe mai avuto alcun rapporto con l’appellante; c) quanto al sig. -OMISSIS-, condannato per associazione mafiosa, è vero che costui era Socio dell’appellante in una società denominata “-OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-” (società ora denominata -OMISSIS-), e tuttavia all’epoca, era non solo del tutto incensurato, ma per i rapporti parentali, persona al di sopra di ogni sospetto, essendo -OMISSIS- di un -OMISSIS- in servizio presso il -OMISSIS-della Procura di Napoli. Inoltre sarebbe stato il -OMISSIS- della Polizia di Caserta a chiedere all’appellante, con atto del 4 giugno 2015 (anch’esso versato in primo grado nel settembre 2016, allegato n. 5), di assumere, in quanto confidente della Polizia, il predetto -OMISSIS- nell’azienda per la quale è stata emessa l’interdittiva.
5. Il Ministero dell’Interno, costituitosi a mezzo dell’avvocatura erariale, controdeduce, evidenziando che il quadro indiziario del pericolo d’infiltrazioni mafiose è stato delineato sulla base di una valutazione complessiva di una serie di elementi fattuali emersi dalle indagini delle forze di polizia, relativi oltre alle frequentazioni e allo stretto rapporto di parentela con -OMISSIS-, anche alle cointeressenze economiche con -OMISSIS-.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei limiti di quanto appresso si dirà .
6.1. Giova innanzitutto osservare che l’appellante, nonostante insista per l’annullamento di entrambe le informative impugnate (quella del 13.1.2014 e quella del -OMISSIS-2016), indirizza le sue critiche pressochè esclusivamente nei confronti dell’ultimo dei provvedimenti emessi dalla Prefettura in riscontro della richiesta di riesame avanzata dall’interessato ai sensi del 2° comma dell’art. 86 del D.lg.vo 159/2011. La scelta processuale è frutto – ad avviso del Collegio – della consapevolezza, da parte dell’appellante, che l’evoluzione fattuale della vicenda mostra elementi di novità dotati spessore e rilevanza rispetto alla primigenia informativa del 2012 (confermata nella sua legittimità dal TAR con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato) solo a partire dal 2015, anno della richiesta di riesame.
6.2. E’ infatti nel 2015 che interviene l’assoluzione dell’appellante dal reato di cui all’art. 648 bis c.p “per non aver commesso il fatto”, ed è solo con la richiesta del 25.9.2015 di aggiornamento che l’appellante ha fornito la prova della veridicità delle affermazioni circa l’errore di persona scaturente dalla prima non approfondita disamina delle intercettazioni citate nell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- R.G N. R. e n. -OMISSIS- R. GIP Tribunale di Napoli. Il 2015 è infine l’anno in cui l’appellante assume il sig. -OMISSIS-, evento che, seppur apparentemente di valenza negativa e aggravante, disvela invece, in ragione delle modalità che ne hanno determinato il sorgere, indizi di segno opposto.
6.3. Da quanto sopra discende che – anche a prescindere dai dubbi sull’ammissibilità del gravame nella parte in cui insiste nella richiesta di annullamento di un provvedimento (l’informativa del 13.1.2014) in assenza di specifiche censure avverso il relativo capo della sentenza che in primo grado ha respinto la domanda – la richiesta di riforma della sentenza di prime cure è in parte qua infondata: l’informativa del 2014 è infatti da ritenersi legittima in quanto riproduttiva di quella emessa nel 2012 (giudicata legittima in sede giurisdizionale) oltre che supportata da elementi indiziari ulteriori.
7. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine all’informativa emessa a seguito della richiesta di riesame del 2015.
7.1. In tale ultimo provvedimento si dà atto della novità costituita dall’accertato errore di persona compiuto dagli inquirenti nell’interpretazione dei contenuti dell’intercettazione telefonica citata nell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- R.G N. R. e n. -OMISSIS- R. GIP Tribunale di Napoli, ma si sostiene (in linea con quanto, invero, statuito dalla sentenza del TAR Campania, n. -OMISSIS- emessa a seguito di un ricorso per silentium) che “anche a voler accreditare la tesi dell’error in persona” è evidente che quest’ultimo, isolatamente considerato, non obbliga neppure in astratto la Prefettura a procedere ad una complessiva rimeditazione della fattispecie, né a fortiori, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, ad avviare un procedimento di riesame.
7.2. Il carattere asseritamente isolato della sopravvenienza è frutto tuttavia di un travisamento. La Prefettura non ha infatti considerato la pur rilevante, ulteriore e significativa, novità dell’assoluzione dell’appellante dal reato di cui all’art. 648 bis c.p. e la conseguente insussistenza, all’attualità, di procedimenti penali pendenti, giusto quanto documentato dall’istante in sede di richiesta di riesame. Il difetto istruttorio si traduce inevitabilmente in un vizio di legittimità .
E’ pur vero che, ove provveda su una istanza di aggiornamento, “in caso di risposta negativa, l’Autorità può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, far luogo ad un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti prefettizi originari. (Cons. Stato Sez. III, 27 luglio 2018, n. 4620; 9 aprile 2019, n. 2324).
Tuttavia non è consentito, in procedimenti di natura così latamente discrezionale e pregiudizievole per il destinatario, pretermettere l’esame di circostanze astrattamente rilevanti (e l’assoluzione per “non aver commesso il fatto” certamente lo è ), ferma ovviamente ogni motivata valutazione circa l’incidenza, in concreto, di tale sopravvenienza sulla tenuta del quadro indiziario originario e sul rischio infiltrativo che se ne è dedotto.
8. La Prefettura dovrà dunque ripronunciarsi, ponderando motivatamente e contestualmente le due nuove sopravvenienze, in guisa da chiarire se, ciò nonostante, continui a giustificarsi, alla luce del quadro indiziario residuo, una prognosi di permeabilità all’infiltrazione mafiosa.
9. In ordine al citato quadro indiziario residuo, il Collegio osserva che, a seguito dell’assoluzione citata e del documentato errore di persona nell’interpretazione dei contenuti dell’intercettazione più volte richiamata, sono rimasti, quali elementi indiziari, una condanna, in epoca assai risalente (oltre dieci anni fa), per fatti non rientranti nelle ipotesi criminose indicate dal 4° comma dell’art. 84 del D.lg.vo 159/2011; le “frequentazioni”, delle quali dev’essere comunque verificata l’attualità ; il legame di affinità con il sig. -OMISSIS- e, soprattutto, i rapporti di cointeressenza con il sig. -OMISSIS-, soggetto condannato per associazione mafiosa, i cui rapporti con il clan -OMISSIS- sono stati ampiamenti accertati.
9.1. In relazione a tali ultimi elementi l’appellante osserva tuttavia che, se è pur vero che il -OMISSIS- è stato effettivamente, negli anni ’90 e sino al 2008, suo socio in una società denominata “-OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-“, è nondimeno incontestabile che lo stesso all’epoca fosse, non solo del tutto incensurato, ma appartenente ad un ambiente familiare sano che non faceva dubitare della sua condotta. Non solo: l’appellante precisa che l’assunzione di -OMISSIS-, avvenuta al termine della detenzione in carcere del medesimo, è il frutto, non di una spontanea ripresa dei rapporti personali, ma di una esplicita e documentata richiesta da parte dell’allora -OMISSIS- della Squadra Mobile di Caserta (di cui il -OMISSIS- era confidente), cui l’appellante ha consentito “sempre che non via siano controindicazioni della DDA…”.
Elementi che la Prefettura dovrà ponderare, previo adeguato approfondimento istruttorio, in sede di riesame.
10. In conclusione il gravame è accolto solo con riferimento all’informativa -OMISSIS- del -OMISSIS-2016. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione all’esito del riesame.
11. Avuto riguardo all’esito e alla peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto annulla l’informativa -OMISSIS- del -OMISSIS-2016.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere

 

 

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