Ai fini del subentro nell’assegnazione di alloggi erp

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 12 agosto 2019, n. 5662.

La massima estrapolata:

Ai fini del subentro nell’assegnazione di alloggi erp è necessario fornire prova concreta di stabile e pregressa coabitazione, onde supportare la richiesta di subentro nell’assegnazione, con la necessaria attestazione di fatti materiali precisi e circostanziati e con l’indicazione dei relativi riscontri, dovendo per lo meno raggiungere una soglia minima di specificità e dettaglio.

Sentenza 12 agosto 2019, n. 5662

Data udienza 25 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8188 del 2011, proposto dal signor Ge. D’A., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Mi. Za., Ta. Ch. e Se. Mi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa. Mi. Za. in Roma, (…);
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ta., An. Pu., An. An., Br. Cr. e Fa. Ma. Fe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ci. Co. e Ro. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la signora Lo. De Ma., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Quinta n. 1104/2011, resa tra le parti, concernente riacquisizione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ed assegnazione provvisoria ad altro avente titolo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti gli avvocati To. Ch. e Se. Mi. e l’avvocato Si. No. su delega dell’avvocato Br. Cr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania con sentenza n. 1104/2011 ha respinto il ricorso presentato dal signor Ge. D’A. per l’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 456 in data 4 settembre 2009 con la quale il Comune di Napoli ha disposto la riacquisizione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito alla Via (omissis), isolato (omissis), assegnato al padre, signor Sa. D’A., deceduto in data 20 gennaio 2008, riassegnandolo successivamente in via temporanea ad altra avente titolo. Ciò in quanto il provvedimento sarebbe stato preceduto da un’accurata istruttoria, avendo la Polizia Municipale, delegata allo scopo, “effettuato i dovuti riscontri al fine di accertare che effettivamente l’alloggio in questione è stato in maniera prolungata e reiterata disabitato, tant’è che l’immobile era sempre chiuso almeno dal dicembre 2008 ed il campanello della porta d’ingresso non elettrificato”. L’appellante, inoltre, sin dal 30 maggio 2006 aveva il proprio domicilio ad altro indirizzo del medesimo Comune di Napoli (Via (omissis)) e solo in data successiva all’avvenuta adozione dell’impugnato provvedimento ha formalizzato istanza di subentro nel godimento dell’alloggio di cui è causa.
2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 3 ottobre 2011 l’interessato ha chiesto la riforma di tale sentenza predicandone l’erroneità, la contraddittorietà e l’ingiustizia e riproponendo quindi tutte le censure sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate, superficialmente esaminate e respinte con motivazione approssimativa e lacunosa.
3. Hanno resistito al gravame l’I.A.C.P. e il Comune di Napoli, deducendone l’infondatezza. Il Comune di Napoli ne ha sostenuto anche l’inammissibilità in relazione al provvedimento di assegnazione dell’alloggio ad altra avente titolo (signora Lo. De Ma., non costituita in giudizio), in quanto non sarebbe stato individuato alcun autonomo vizio dell’atto relativo e l’improcedibilità per difetto di giurisdizione, avendo la controversia ad oggetto il diritto al subentro nel godimento di un immobile, come tale di competenza del giudice ordinario.
4. Con istanza di prelievo motivata depositata in data 15 novembre 2016 l’appellante ha ribadito di fruire dell’alloggio di via (omissis), unitamente alla propria famiglia, solo a far data dal 30 novembre 2009, giusta contratto di locazione già versato in atti, peraltro in via di risoluzione.
5. All’udienza pubblica del 25 giugno 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

6. L’appello non è meritevole di accoglimento.
7. Occorre innanzitutto rilevare che non risulta eccepito innanzi ai primi giudici il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda spiegata dall’interessato per l’accertamento del proprio diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio in questione, così che se, per un verso, ogni questione al riguardo è da ritenersi definitivamente preclusa, d’altra parte è stata devoluta al giudice di appello solo la questione concernente la legittimità del provvedimento di riacquisizione dell’alloggio.
8. Ciò chiarito, rileva la Sezione come dirimente ai fini della definizione dell’odierna controversia sia l’esatta qualificazione del provvedimento avversato, reiteratamente ricondotto alla dizione impropria di “decadenza” dal relativo diritto da parte dell’odierno appellante. Nel caso di specie, invece, la determinazione dirigenziale n. 456 in data 4 settembre 2009, come desumibile dalla sua stessa formulazione letterale, ha riguardo alla mera riacquisizione dell’alloggio alla disponibilità dell’Istituto gestore, giusta il decesso dell’assegnatario in assenza di domanda di subentro da parte di eventuali aventi titolo. Conseguentemente, pertanto, non risultava individuato o individuabile un qualche soggetto da coinvolgere nel relativo procedimento, stante che, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, “parte ricorrente aveva omesso di presentare alcuna istanza di subentro nell’alloggio già assegnato al padre, una volta che questi era deceduto, e l’ha poi formalizzata solo in data 12 ottobre 2009, ovvero in data successiva ai provvedimenti oggetto di impugnazione, laddove il padre era venuto a mancare il 20 gennaio 2008”.
8.1. Sostiene l’appellante che il ridetto subentro opererebbe ope legis al sussistere delle condizioni descritte dalla vigente L.R. n. 18/1997, gravando caso mai sull’Amministrazione l’onere di verificare l’insussistenza dei relativi presupposti, peraltro previo coinvolgimento nel procedimento del diretto interessato.
La tesi non è condivisibile.
La richiamata L.R. della Campania 2 luglio 1997, n. 18, recante “Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, all’art. 14, rubricato, appunto, “Subentro nella domanda e nell’assegnazione”, prevede che “in caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l’ordine indicato nell’art. 2 della presente legge” (comma 1), precisando altresì che “al momento della voltura del contratto, l’Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio” (comma 4).
È evidente dunque che l’Ente gestore è onerato dei necessari controlli una volta che se ne pongano le condizioni, avendo l’interessato richiesto di subentrare e ponendosi pertanto un’esigenza oggettiva di “volturazione” dell’originario contratto. Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso di legittimare di fatto l’occupazione senza soluzione di continuità di alloggi, il cui peculiare regime di assegnazione risponde a precise esigenze di natura sociale, senza che l’Amministrazione ne sia neppure resa edotta, dovendosi la stessa attivarsi con monitoraggi costanti, avuto riguardo anche alle coabitazioni protratte che il richiamato art. 2 della medesima legge pone a fondamento della legittimazione a richiedere il subentro (comma 3: ” Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi”).
9. Sulla base di tale substrato normativo, dunque, correttamente interpretato, i provvedimenti impugnati non sono affetti dai vizi denunciati.
9.1. In punto di fatto, come del resto emerge dalla documentazione versata in atti, è pacifico che:
a) l’alloggio di cui si discute fu originariamente assegnato al signor Ge. D’A., ma non lo è che alla sua morte, avvenuta il 20 gennaio 2008, esso sia legittimamente passato al di lui figlio (signor Sa. D’A.), che non ha avanzato alcuna istanza di “volturazione”, sino al settembre del 2009, ovvero all’esito dei provvedimenti avversati, ivi compreso l’accesso forzoso all’immobile per trasmetterne la disponibilità di fatto alla nuova assegnataria;
b) l’appellante è domiciliato in via (omissis) ed ha siglato per la fruizione del relativo alloggio, risalente al 2006, e non al 2009, come affermato in sede di ricorso e ribadito in appello.
10. Non trovando applicazione al caso di specie la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 20 della richiamata L.R. n. 18/1997, nemmeno se ne possono ipotizzare le lamentate violazioni procedurali. In particolare, non era necessario alcun coinvolgimento preventivo mediante notifica delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, in quanto la relativa garanzia, essenziale in vista della privazione di un diritto fondamentale quale quello abitativo, presuppone la sussistenza di tale diritto in capo ad un soggetto “assegnatario”; il che non è nel caso di specie, avendo l’appellante manifestato la propria volontà al riguardo, a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti oggettivi e soggettivi, a riacquisizione dell’immobile già perfezionata.
11. D’altro canto, a confutazione delle corrette e coerenti conclusioni, cui è logicamente pervenuta l’amministrazione appellata, l’interessato ha opposto, senza fornirne documentata prova, che la situazione di fatto non corrispondeva a quella di diritto, avendo egli fissato da sempre la propria effettiva dimora abituale nell’alloggio in questione, pur avendo avuto per un certo periodo il domicilio fiscale altrove. Da qui l’asserita – ma non dimostrata – inattendibilità delle verifiche della Polizia Municipale, che non avrebbero tenuto conto della temporanea assenza dall’immobile per esigenze di manutenzione funzionali a renderlo utilizzabile dall’intero nucleo familiare dell’occupante.
11.1. Rileva tuttavia il Collegio come le richiamate verifiche, conseguite, peraltro, come da prassi diffusa vista la sensibilità degli interessi sottesi alla materia, a denuncia anonima, registrata agli atti dello I.A.C.P. in data 30 aprile 2009, sebbene effettivamente non indichino date e orari dei sopralluoghi, tuttavia ne sintetizzino gli esiti in termini di pluralità di effettuazione degli stessi “in ore e giorni diversi”, riscontrando l’alloggio “sempre chiuso, non frequentato”, nonché, ad abundantiam, con “campanello della porta d’ingresso non elettrificato”. In assenza, dunque, di possibili interlocuzioni con ipotetici occupanti, a ciò si aggiunge la riferita circostanza, de relato, che “da affermazione assunte in loco si è appurato che l’appartamento non è in uso dal dicembre 2008”.
12.1. Le osservazioni svolte (e la ricordata pacifica mancanza di un qualsivoglia titolo che giustifichi l’occupazione dell’immobile da parte dell’appellante) escludono l’esistenza di un legittimo affidamento a fondamento della propria pretesa e della correlativa illegittimità dell’operato dell’amministrazione. Nessuna valenza probatoria contraria, infatti, può attribuirsi a documentazione meramente formale, quali l’essersi fatto carico, peraltro in misura parziale, del pagamento di canoni locativi, ovvero di bollette relative ad utenze EN..
Rileva caso mai per completezza il Collegio la strumentalità del richiamo, in relazione all’importo dei ridetti canoni, all’asserita necessità di avere preventiva contezza dell’importo globale al fine di formulare la domanda di subingresso con cognizione di causa in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi relativi al proprio nucleo familiare: a prescindere, infatti, dalla riferita circostanza che l’istanza di rateizzazione presentata per sanare pregresse morosità era stata regolarmente riscontrata positivamente in data 18 dicembre 2007, essa si palesa inconferente ai fini dell’attivazione del procedimento di subingresso, salvo caso mai precluderne gli esiti integrando diversa fattispecie di decadenza, in ragione della riscontrata persistenza del debito per un importo pari ad euro 10.604,43 (v. pag. 5 della memoria di costituzione dell’I.A.C.P., incontestata sul punto).
13. Perché si abbia una stabile ed effettiva relazione abitativa, dunque, non è certo sufficiente compiere atti formali o strumentali, quali la stipulazione di contratti per la fornitura di acqua ed energia elettrica, ovvero semplicemente l’essersi fatti carico del pagamento delle relative bollette di pagamento.
È comunque necessario fornire prova concreta di tale stabile e pregressa coabitazione, onde supportare la richiesta – come già detto, nel caso di specie tardiva – di subentro nell’assegnazione, con la necessaria attestazione di fatti materiali precisi e circostanziati e con l’indicazione dei relativi riscontri, dovendo per lo meno raggiungere una soglia minima di specificità e dettaglio. Il che non è avvenuto nel caso di specie, essendosi limitato l’appellante a riferire di una progressiva separazione di fatto dai componenti il proprio numeroso nucleo familiare, nonché della effettiva preesistenza di un contratto di locazione per il medesimo immobile di via (omissis), rescisso nel 2007, senza peraltro chiarire neppure la soluzione abitativa fruita medio tempore dai ridetti familiari, nell’eventualità che sia effettivamente venuta meno la disponibilità dell’immobile, poi riacquisita con la stipula del contratto in data 30 novembre 2009.
13. In conclusione l’appello deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate induce la Sezione a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, come da suestesa motivazione, la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 1104/2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Carlotti – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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