La combinazione interpretativa degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 3 aprile 2019, n. 2205.

La massima estrapolata:

La combinazione interpretativa degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 porta a concludere che la consistenza originaria dell’immobile preso di volta in volta in considerazione non debba avere subito alcuna alterazione nel corso dei decenni prestabiliti, come minimo, dalla norma di legge.

Sentenza 3 aprile 2019, n. 2205

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2015, proposto dalla Im. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Co., Ma. Vi., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. in Roma, Via (…);
contro
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo-Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, Via (…);
nei confronti
Monastero di Sa. Be. delle Mo. Be. Ad. Pe. del SS. Sa. ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda, n. 2903/2014, resa tra le parti, concernente dichiarazione di interesse storico artistico del Monastero di Sa. Be..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo-Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Lombardia, della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Ma. Vi. e An. Co. dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la Im. s.p.a. (di seguito “Im.”) ha impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 2903/2014, pubblicata il 3.12.2014, che – con l’onere delle spese – ha dichiarato inammissibile, in parte, e respinto, nel resto, l’originario ricorso proposto da questa società, nonché dalla R.C. Re. Es. s.r.l. per l’annullamento:
– in via principale:
— dell’atto del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito “MIBAC”) prot. n. 10310 del 19.10.2005;
— dell’allegato decreto di pari data; nonchè
— degli atti presupposti, connessi o consequenziali;
– con motivi aggiunti:
— della nota del 25.1.2006 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.
1.1. In fatto (qui sinteticamente ricostruito anche in base a quanto desumibile dagli scritti delle parti), è stato premesso in primo grado che:
– il 12.5.2000 l’ente ecclesiastico cui faceva capo il Monastero di Sa. Be. delle Mo. Be. Ad. Pe. del SS Sa. (di seguito, nell’insieme, “Monastero”) ha venduto alla R.S. Lo. s.p.a. una porzione del suo edificio di Milano, Via (omissis), un tempo destinato ad uso scolastico, prospiciente Via (omissis);
– nel febbraio 2005 la R.S. Lo. s.p.a., divenuta intanto R.S. It. s.p.a., ha sottoscritto un preliminare di compravendita della porzione immobiliare in questione con la R.C. Re. Es. s.r.l.;
– il 16.3.2005 questo preliminare è stato ceduto alla Im.;
– nel frattempo il Monastero aveva promesso in vendita alla Av. Tr. s.r.l. la volumetria edificabile connessa al suo residuo complesso immobiliare. Il contratto era stato poi ceduto dalla promissaria alla R.C. Re. Es. s.r.l. la quale, a propria volta, lo aveva ceduto alla Im. il 17.3.2005;
– in tal modo la Im. si rendeva titolare sia dei diritti proprietari sia di quelli edilizi connessi, riferibili alla porzione immobiliare del Monastero sopra detta;
– Im. avviava poi, a livello amministrativo, quanto necessario per conseguire i titoli abilitativi occorrenti a realizzare il progetto immobiliare che l’aveva indotta alle acquisizioni contrattuali sopra detti;
– gli approfondimenti che ne seguirono portarono al fatto che la locale Soprintendenza sollecitasse la competente Direzione generale del MIBAC a dichiarare, ai sensi dell’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004, la qualità di “bene culturale” della predetta porzione immobiliare del Monastero. Dichiarazione intervenuta, quindi, col provvedimento primariamente impugnato del 19.10.2005;
– accadeva ancora, poi, che:
— il 20.10.2005 la Soprintendenza comunicava alla Im. che nè il MIBAC né altri enti territoriali intendevano esercitare la prelazione sulla porzione immobiliare in discorso;
— il 26.10.2005 la Im. sottoscriveva il contratto definitivo di acquisto della porzione immobiliare.
1.2. La sentenza ha poi deciso affermando:
– l’infondatezza:
— della prima censura – di mancata previa comunicazione alla Im. e alla R.S. It. s.r.l. (già R.S. Lo. s.p.a.) di avvio del procedimento sfociato con l’atto impugnato del 19.10.2005 -, in quanto il MIBAC non vi era tenuto giacchè la vendita del 12.5.2000 doveva reputarsi nulla (ex art. 164, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004) in quanto non comunicata al Dicastero né dallo stesso previamente autorizzata ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto delegato;
— per analoghi motivi, della seconda censura (di mancato approfondimento amministrativo della situazione proprietaria della porzione immobiliare in discorso);
— della terza censura (di contestazione del provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale della porzione immobiliare in argomento e di eccesso di potere per travisamento di fatti e valutazione erronea di presupposti, in particolare perché il mancato esercizio della prelazione avrebbe ormai consolidato, alla data del provvedimento del 19.10.2005, gli effetti della vendita del maggio 2000), e ciò perchè :
— era stato violato il divieto di alienabilità di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 42/2004;
— in disparte il fatto che la teorica dell’atto implicito ne marginalizza fortemente la riconoscibilità, la “decisione dell’amministrazione di non far conseguire alla mano pubblica il bene in questione non manifesta alcuna volontà con riferimento alla valutazione, propria dell’atto di autorizzazione, dell’incidenza dell’atto traslativo sulla conservazione e sulle condizioni di fruizione pubblica del bene”;
— ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, la nullità ivi prescritta non esclude in ogni caso che l’Amministrazione possa esercitare la prelazione, onde “Al mancato esercizio del diritto di prelazione non consegue quindi un’implicita autorizzazione all’alienazione o una sanatoria dell’atto non autorizzato.”;
— era inconsistente la tesi dell’inopponibilità alla Im. della predetta nullità contrattuale (dato che il preliminare di compravendita col Monastero era stato trascritto il 7.3.2005) perché :
—- la questione non incideva sulla legittimità del provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale, dato che quest’ultimo era stato adottato prima dell’acquisto definitivo della Im., il quale dunque era “assolutamente irrilevante per l’amministrazione”;
—- il contestato provvedimento era stato adottato nei confronti del Monastero che “quantomeno nei confronti del Ministero, era da considerarsi il proprietario del bene”;
—- il vincolo ex art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004 “costituisce un limite legale alla proprietà e si trasferisce pertanto senza alcun bisogno di trascrizione (che è prevista dall’art. 12, c. 7, d.lgs. n. 42/2004 solo dopo che si è conclusa positivamente la verifica dell’interesse culturale di cui al comma 2)”;
— ove pure la vendita del 12.5.2000 si considerasse valida, nondimeno legittimo sarebbe il contestato provvedimento del 19.10.2005 in quanto, per legge (art. 12, co. 9, del d.lgs. n. 42/2004), la riconducibilità al novero dei ‘beni culturalà di un dato cespite prescinde da chi, nel tempo, ne è proprietario;
— della quarta e quinta censura (tese a confutare l’adeguatezza dell’istruttoria in relazione sia alla ricorrenza, nella specie, del requisito della vetustà almeno cinquantennale, giusta la norma pro-tempore dell’art. 2 del d.lgs. n. 490/1999, dato che l’immobile in questione era stato distrutto nel periodo bellico e ricostruito solo nel 1953, sia al suo ‘pregio culturalè ), in quanto sinteticamente:
— per un verso, la valutazione dell’interesse del bene era frutto di esercizio di discrezionalità tecnica (notoriamente riservata all’Amministrazione e censurabile in sede giudiziaria solo per profili limitati, qui non ricorrenti), peraltro bene esercitata nella specie;
— per altro verso, la distruzione bellica del complesso era stata parziale (e parziale, perciò, anche la sua ricostruzione), la parziale riedificazione era comunque avvenuta nel rispetto della morfologia e delle caratteristiche iniziali (risalenti al 1800) dell’immobile, il’pregio culturalè non presuppone l’integrità assoluta di un manufatto né la sua corrispondenza formale alla relativa versione originaria. Neppure rilevava nella fattispecie che la facciata dell’edificazione fosse rimasta incompiuta;
— conseguentemente, della domanda di risarcimento del danno;
– l’inammissibilità dei motivi aggiunti, attesa la natura non provvedimentale della nota in tal modo impugnata, che s’era limitata ad inoltrare una copia del provvedimento originariamente contestato e quindi già noto. Di conseguenza, “l’acquirente del bene sottoposto al vincolo non si avvale della riapertura dei termini di impugnazione: gli atti di trasferimento del bene sono vicende di diritto privato, che non pongono nel nulla la conseguita inoppugnabilità del provvedimento”.
2. L’appello, senza la formulazione di formali censure, mira a contestare la sentenza impugnata relativamente ad una ritenuta, mancata considerazione appropriata, da parte dei primi Giudici, dei motivi primo, secondo, quarto e quinto dell’originario ricorso introduttivo.
3. Con memoria della difesa erariale in data 11.2.2019 le Amministrazioni intimate hanno replicato partitamente, nel merito, alle tesi avversarie, dopo la formulazione di eccezioni di ammissibilità dello stesso atto di appello.
4. Con memoria del 20.2.2019 l’Im. ha a propria volta replicato alle deduzioni delle predette Amministrazioni.
5. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 14.3.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, pur in presenza del precedente di Sezione costituito dalla sentenza n. 8/2016, non ritiene di poter reputare fondata l’eccezione delle Amministrazioni intimate di inammissibilità dell’appello a causa di un (in ipotesi) mancato gravame della parte della sentenza impugnata (ivi suo punto 11.) che ha riguardato l’esame e la reiezione del terzo motivo dell’originario ricorso di primo grado (per la cui sintesi si veda il punto 1.2. che precede e, ivi, sub primo trattino).
Invero, i primi paragrafi della parte in diritto dell’atto di appello sono tutti specificamente orientati ad introdurre ragioni di gravame proprio in relazione a questa parte del tema motivo della sentenza appellata. E dunque, nonostante il richiamo (contenuto nella citata sentenza n. 8/2016) alle esigenze di rispetto formale dei criteri legali in materia di redazione degli atti di appello, non pare distonico qui osservare che, pur in assenza di un apposito epigrafato motivo di gravame, la questione giuridica di rilievo è stata, nel caso di specie, oggettivamente e sufficientemente enucleata e posta in risalto dalla Im..
L’eccezione, pertanto, può essere superata in quanto non può dirsi che una parte della sentenza impugnata è passata in giudicato.
7. Segue – per esigenze logiche – la necessità di osservare che l’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004 recita così : “1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”.
Per quanto qui maggiormente interessa, la disposizione richiamata, una volta depurata delle sue parti incidentali, si esprime così : “1. Sono beni culturali le cose immobili (…) appartenenti (…) compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”.
Nel contesto della proposizione, le parole “che presentano” possono all’evidenza logicamente corrispondere alle seguenti: “a condizione che presentino” ovvero “sempre che presentino”.
In sintesi, sulla base della norma richiamata i beni immobili non sono di per se stessi ‘beni culturalà per il solo motivo di appartenere a ‘enti ecclesiastici civilmente riconosciutà .
Per divenire detti beni giuridicamente tali (ossia beni culturali) occorre qualcosa di più .
7.1. Se ne ha conferma leggendo l’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 (non a caso rubricato “Verifica dell’interesse culturale” e collocato nella Parte seconda del testo legislativo, dedicato ai “beni culturali”).
Il suo co. 1 dispone che: “Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”
Va subito incidentalmente ricordato che i settanta anni menzionati in questa disposizione erano, invece, cinquanta nella versione originale e ante novelle del codice dei beni culturali e del paesaggio (analogamente, peraltro, nell’art. 10, co. 5, del testo legislativo).
Poi, il co. 2 del citato art. 12 prevede che: “I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.”.
Orbene, è sufficientemente evidente che, nel congegno del codice in questione, l’appartenenza di un immobile ad un novero qualificato di soggetti ne può far sì presumere (ma soltanto presumere) ope legis un particolare interesse (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) di rilievo pubblico.
Ma poi, perché detto interesse possa dirsi effettivamente sussistente (ossia ‘accertatò, giacchè appositamente ‘verificatò dall’Autorità competente), occorre ancora che:
– per un verso, la ‘esecuzionè dell’immobile (per stare al caso di specie) risalga ‘ad oltre settanta annà (ma solo cinquanta all’epoca dei fatti per cui è causa);
– per altro verso, che, appunto, venga concretamente effettuata la ‘verificà da parte dei ‘competenti organi del Ministerò di settore.
7.2. Vale inoltre sottolineare subito che è soltanto l’art. 164 del codice in questione, rubricato “Violazioni in atti giuridici”, a stabilire che:
“1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2.”.
Questa norma, all’interno del codice, è però collocata al di fuori della sua Parte seconda e pertanto essa non rientra nel perimetro applicativo della disposizione di cui all’art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004, lì dove essa recita che “Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, (…) sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica (…)” di cui sopra s’è detto.
In altri termini, la sanzione della nullità delle alienazioni dei beni in discorso non scatta – pur sussistendo il presupposto dato dalla ricordata ‘appartenenzà di un immobile ad un soggetto qualificato ai sensi del codice – fino al momento nel quale il Ministero non abbia effettuato, positivamente, la verifica di cui sopra s’è parlato.
Va poi aggiunto, per completezza, che l’eventualità prevista dall’art. 164, co. 2, del codice non rileva nella presente fattispecie in ragione del fatto – non controverso tra le parti – che nessun ente pubblico è risultato interessato ad esercitare prelazione nei riguardi dell’immobile per cui è causa.
8. La ricognizione dei dati sopra riepilogati vale ad utilmente orientarsi nella soluzione del caso in questione.
9. Le parti non discutono della circostanza che l’immobile in discorso abbia subito, e pesantemente, gli effetti distruttivi dei bombardamenti che interessarono Milano nel corso del secondo conflitto mondiale.
Né è in discussione che l’immobile appartenesse al Monastero all’epoca del conflitto e che sia stato suo fino all’atto della vendita del 12.5.2000.
Neppure risulta sostanzialmente controverso il fatto che la ricostruzione dell’immobile si sia conclusa nel 1953.
9.1. Parte appellante, a fronte della (indubitabile) ricostruzione post bellica, invoca allora un orientamento giurisprudenziale (CdS, IV, sentenza n. 4690/2018) che, in modo netto, partendo dalla constatazione di un’intervenuta riedificazione di un immobile d’interesse pubblico (non storico-artistico, tuttavia), ha decisamente escluso che potesse ritenersi persistente – in quella fattispecie – il vincolo che, prima della ricostruzione, coinvolgeva il manufatto.
Le Amministrazioni resistenti invece, a parità di evento (ricostruzione), reputano che possano continuare ad operare le sopra ricordate disposizioni del d.lgs. n. 42/2004. Ciò, in particolare, alla luce di una analitica valorizzazione della metodologia seguita in occasione della riedificazione (evincibile dalla documentazione in atti) che, a loro avviso, non avevano modificato né le volumetrie del manufatto né le sue linee estetiche, col che – sempre a loro avviso – per quanto rifatto (peraltro non integralmente) il manufatto non si sarebbe alterato né quindi avrebbe perso i valori idonei a farlo ritenere (continuativamente e dunque) ancora un’bene culturalè .
9.2. Il Collegio non reputa che possa operarsi una trasposizione mera, nel caso in esame, dell’orientamento espresso in quel citato precedente del Consiglio di Stato.
Troppe, invero, le differenze fattuali, a partire da quella che, nel caso trattato in occasione del precedente, la riedificazione mostrava anche tratti di abusività .
9.3. Il Collegio, tuttavia, neppure ritiene che si possa abbracciare appieno la tesi delle Amministrazioni resistenti.
Date le circostanze, infatti, è altrettanto un fatto che l’immobile per cui è causa, giacchè ricostruito (pur se non integralmente), non è più lo ‘stessò immobile che esisteva prima della sua riedificazione post bellica.
9.3.1. L’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, lì dove dice che “Sono beni culturali le cose immobili (…) appartenenti (… ad un novero preciso di soggetti giuridici e) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”, ove preso di per se stesso ed isolatamente, potrebbe pure indurre a far ritenere che la qualità intima del bene (‘bene culturalè ) non si perdi nonostante che tutto o parte di esso siano stati ricostruiti nel corso del tempo.
Ciò ovviamente nel presupposto che si possa accertare (peraltro mediante un’attenta istruttoria di merito tecnico che, per più aspetti, potrebbe anche sfuggire al sindacato del Giudice) che la ricostruzione del bene non ne abbia alterato i suoi caratteri originari.
9.3.2. Tuttavia non si può ignorare che la predetta disposizione – anche per le considerazioni che sono state sopra sviluppate – va pur sempre letta in uno stretto coordinamento con l’art. 12, co. 1, del medesimo decreto delegato il quale però, come visto, dispone che, affinchè “Le cose indicate all’articolo 10, comma 1 (…)” possano essere positivamente e concretamente ‘verificatè come beni culturali persistenti, occorre pure che la loro “esecuzione risalga ad oltre settanta anni” (cinquanta, all’epoca dei fatti in questione).
In sostanza, allora, la combinazione interpretativa degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004, nelle parti di diretto e specifico interesse in questo giudizio, porta naturalmente a concludere che la consistenza originaria dell’immobile preso di volta in volta in considerazione non debba avere subito alcuna alterazione nel corso dei decenni prestabiliti, come minimo, dalla norma di legge.
Occorre cioè che l’immobile, nel tempo considerato dalla legge, rimanga lo ‘stessò .
Cosa che, però, nella fattispecie non è .
9.4. Se, dunque, l’immobile per cui è causa è stato ricostruito dalle sue macerie (pur se non totali) nel 1953, esso non può essere stato lo ‘stessò tra un momento anteriore agli eventi bellici ed un momento ad essi successivo.
E allora, dato pure per ammesso che la ricostruzione dell’immobile sia avvenuta con totali coincidenze, a petto delle disposizioni di legge sopra richiamate il cinquantennio (valevole all’epoca dei fatti) andava computato dalla riedificazione del bene, persistendo peraltro la proprietà in capo al Monastero.
Tuttavia, come già riepilogato, il Monastero ha ceduto la proprietà dell’edificio il 12.5.2000, ossia prima che si compisse il predetto cinquantennio.
Il competente Ministero, a sua volta, ha adottato l’atto di ‘verificà della sussistenza dell’interesse idoneo a far qualificare l’immobile come soggetto a vincolo soltanto il 19.10.2005.
Ma, allora, sia prima del compimento del cinquantennio sia al momento di adozione dell’atto di ‘verificà l’immobile non era più di proprietà del Monastero.
Di conseguenza, in entrambi questi momenti non ricorreva più il presupposto (principale) cui il combinato disposto degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 subordina la possibilità di una positiva verificazione dell’esistenza di un bene culturale.
Se ne ricava ancora che all’atto della vendita il Monastero non doveva ritenersi tenuto a comunicare alcunchè all’Amministrazione competente per materia e che allora, dunque, nei suoi riguardi non può essersi determinata quella sanzione di nullità negoziale di cui tratta l’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004.
In altri termini, il Monastero ha bene venduto il suo immobile prima del censurato provvedimento del 19.10.2005 ed inoltre, quando questo è intervenuto, il bene non era più del Monastero, difettando per questo il presupposto primo perché si potesse statuire la natura di bene culturale dell’edificio per cui è causa, ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004.
10. Se, allora, alla data del 19.10.2005 l’immobile che fu del Monastero non godeva più del principale requisito (proprietario) per poter essere riconosciuto come un’bene culturalè, ne consegue la fondatezza della prima e seconda censura dell’originario ricorso introduttivo.
I primi Giudici invero – e prima di loro le Amministrazioni resistenti – non hanno indagato sufficientemente sul regime proprietario dell’immobile per cui è causa (giacchè, ove lo avessero fatto, non avrebbero potuto fare a meno di affrontare le questioni di cui ai punti da 9. a 9.4. che precedono) né hanno considerato che, essendo avvenuto legittimamente il trasferimento della sua proprietà dal Monastero cedente alla società cessionaria, allora il procedimento di ‘verificà di cui innanzi s’è detto doveva necessariamente essere avviato anche nei riguardi della (o delle) cessionaria (cessionarie) e questo per stimolare quanto più possibile la partecipazione e l’interlocuzione procedimentale amministrativa.
Detta interlocuzione, tra l’altro, avrebbe permesso a tali Amministrazioni di acquisire una mole di dati valutativi utili per la determinazione che si sarebbe dovuta assumere in occasione della ‘verificà in corso. La medesima interlocuzione avrebbe potuto più agevolmente far emergere come non fosse scontato il convincimento (ritenuto invece da dette Amministrazioni) di una nullità negoziale della compravendita dell’immobile ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004.
11. Le considerazioni che precedono, infine, consentono di poter ritenere assorbite le rimanenti questioni sottese alla quarta e quinta censura dell’originario ricorso di primo grado. Non vale invero, a questo punto, soffermarsi sul grado di accuratezza o meno della ricostruzione post bellica dell’immobile.
12. E’ superata altresì la questione del risarcimento del danno, posto che le tesi della Im. risultano meritevoli di accoglimento.
13. Non mette conto soffermarsi sulla questione della ammissibilità o meno dei motivi aggiunti, specie perché non riproposta in questo grado di giudizio.
14. In conclusione, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell’originario ricorso, devono essere annullati gli atti impugnati.
15. Nulla esclude peraltro, pur se sulla base di presupposti diversi da quelli che hanno dato vita agli atti ora annullati, che le Amministrazioni resistenti possano, all’esito di questo giudizio, rinvenire diversi ed ulteriori ragioni per le quali meritino di essere adottate prescrizioni a fini edilizi nei riguardi dell’attuale proprietaria dell’immobile, in ragione di valori storico-artistico del bene in questione.
16. Dato l’esito della controversia, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti originariamente impugnati, impregiudicata ogni eventuale successiva attività delle Amministrazioni intimate.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere, Estensore

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