Processo amministrativo i termini fissati dal giudice per gli adempimenti istruttori

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 282.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo, il quale a differenza del processo civile non è distinto in varie fasi, i termini fissati dal giudice per gli adempimenti istruttori devono ritenersi meramente ordinatori, non essendo la relativa inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme regolatrici del potere istruttorio.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 282

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7210 del 2017, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. D’O., Gi. D’O. e Ra. D’O., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ga. D’O. in Roma, via (…)
contro
Cooperativa Ba. non costituita in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…)
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 619/2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Fe. per delega dell’avvocato D’O. e l’avvocato dello Stato, Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria e recante il n. 168/2017 l’odierna appellante -OMISSIS- impugnava e chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale era stata disposta la sua esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di spaccio bar e distribuzione automatica di alimenti e bevande all’interno del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria, indetta in data 16 novembre 2016.
La società ricorrente rappresentava di avere presentato tempestivamente la propria offerta, di aver superato la fase della verifica della documentazione prodotta e, tuttavia, di essere stata esclusa dalla gara nel corso della riunione della commissione del 9 febbraio 2017.
In particolare, la Commissione Giudicatrice aveva posto a fondamento del provvedimento di esclusione impugnato le risultanze di una informativa cd “atipica” emessa dalla locale Questura, nonché la circostanza che nei confronti della medesima concorrente si era proceduto a revocare precedenti aggiudicazioni per mancanza dei requisiti morali.
La amministrazione si determinava, pertanto, nel senso di non consentire alla società ricorrente la prosecuzione della gara.
Il provvedimento di esclusione veniva quindi impugnato dalla -OMISSIS- dinanzi al T.A.R. della Calabria il quale, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso dichiarandolo infondato.
La sentenza in parola è stata impugnata in appello dalla -OMISSIS- la quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico motivo di appello (‘Violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 46, 88 e 167 del D.lgs 104 del 2010, nonché dell’art. 80, co. 5, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e, inoltre, degli articoli 8 e 11 del Disciplinare di gara. Travisamento dei fatti, omesso esame di punti decisivi ed incongruità della motivazione e manifesta illogicità ‘).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.
Con ordinanza n. 3313/2018 (resa all’esito della camera di consiglio del 24 maggio 2018) è stato disposto che la Polizia di Stato – XII Reparto Mobile di Reggio Calabria versasse in atti l’atto richiamato nel verbale del 9 febbraio 2017 come “informativa atipica”.
L’amministrazione ha provveduto al deposito del documento richiesto in data 19 ottobre 2018.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore della gestione dei bar e delle mense aziendali (la quale aveva partecipato a una gara di appalto indetta dal Reparto Mobile della Polizia di Reggio Calabria per l’affidamento dei servizi di spaccio/bar ed era stata esclusa dalla partecipazione) avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui la stazione appaltante ha disposto la sua esclusione dalla gara.
2. In primo luogo il Collegio deve esaminare il motivo con cui l’appellante -OMISSIS- ha lamentato l’inutilizzabilità dell’atto del Reparto mobile di Reggio Calabria richiamato nel verbale del 9 febbraio 2017 come “informativa atipica” (si tratta di un documento che è risultato determinante ai fini dell’esclusione disposta in primo grado).
L’inutilizzabilità ai fini processuali del richiamato documento deriverebbe dal fatto che lo stesso sia stato prodotto in atti dopo il decorso del termine di sessanta giorni fissato dal Collegio con l’ordinanza n. 3213/2018 (termine fissato dal giudice che, ai sensi dell’articolo 52 del cod. proc. amm., dovrebbe essere considerato perentorio).
L’appellante soggiunge al riguardo che non potrebbe neppure essere riconosciuto all’amministrazione appellata il beneficio dell’errore scusabile e che, in ogni caso, il documento (tardivamente) prodotto non risulterebbe in alcun modo idoneo a dimostrare la carenza in capo all’appellante delle qualità morali necessarie per intrattenere rapporti contrattuali con l’amministrazione.
2.1. Il motivo è infondato.
Deve qui essere richiamato il principio giurisprudenziale – dal quale non si individuano ragioni per discostarsi – secondo cui nel processo amministrativo, il quale a differenza del processo civile non è distinto in varie fasi, i termini fissati dal giudice per gli adempimenti istruttori devono ritenersi meramente ordinatori, non essendo la relativa inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme regolatrici del potere istruttorio (Cons. Stato, III, 31 marzo 2014, n. 1515).
Si osserva comunque che (anche a voler sottacere il rilievo dirimente che il richiamo appena svolto sortisce ai fini del decidere) il documento in questione potrebbe comunque essere utilizzato in giudizio in quanto esso è stato comunque prodotto entro il termine ultimo fissato per le produzioni documentali ai sensi degli articoli 73, comma 1 e 119 del cod. proc. amm.
3. Nel merito l’appello è infondato.
3.1. Deve essere infatti confermata la statuizione del primo Giudice il quale, avendo rilevato l’adozione nei confronti dell’appellata di un’informativa interdittiva (sia pure nella forma c.d. ‘atipicà ), ha rilevato la sussistenza della ragione ostativa di cui al comma 2 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, infatti, è disposta l’esclusione dalle gare dei concorrenti in caso di “sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, d sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (recante i o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (…)”.
Del pari correttamente il primo giudice ha rilevato che l’esclusione non è stata adottata in ragione della presunta incapacità professionale della ricorrente (che sarebbe stata stigmatizzata mercé la revoca di un precedente contratto di gestione di uno stabilimento balneare), ma in ragione della speciale preclusione derivante dalla richiamata informativa interdittiva.
3.2. Non è necessario ai fini del decidere indagare circa i nessi (sui quali, pure, si sofferma l’appellante) fra la comunicazione di recesso relativa allo stabilimento balneare già gestito dall’appellante e le ragioni sottese all’esclusione dalla gara per cui è causa.
E’ qui sufficiente osservare, infatti, che il provvedimento di esclusione risultava in effetti congruamente giustificato alla luce delle risultanze della più volte richiamata informativa interdittiva in data 7 febbraio 2017 da cui emergevano circostanze univoche e significative circa il rischio di tentativi di infiltrazioni malavitose nell’ambito della società .
Tali circostanze risultavano quindi ex se idonee a supportare sotto il profilo motivazionale il disposto provvedimento di esclusione.
3.3. Dall’esame della più volte richiamata nota della Questura di Reggio Calabria emergono infatti numerosi elementi che manifestano quanto meno aspetti di rilevante contiguità fra i soci della cooperativa appellante ed elementi anche di spicco della malavita organizzata locale.
Basti osservare al riguardo che, in base a quanto emerge dalla richiamata informativa:
– il sig. -OMISSIS-(socio della -OMISSIS-) risulta pluripregiudicato per i reati di furto, rapina, porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni personali, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, condannato per furto tentato continuato, urto in concorso, evasione, violazione delle norme sul reclutamento continuato, furto aggravato produzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso, diserzione, più volte condannato per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di P.S. e per violazione del T.U. sulla disciplina deli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, destinatario di una misura di sorveglianza speciale di P.S. per anni tre e notificatagli nel corso della detenzione in carcere (e in relazione alla quale veniva più volte denunziato per violazione dei relativi obblighi);
– il sig. -OMISSIS-, marito della socia -OMISSIS-, risulta imputato per il reato di lesioni personali;
– il sig. -OMISSIS-, marito della socia -OMISSIS-risulta sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui agli articolo 392 e 633 cod. pen., nonché per il reato di cui all’articolo 22, comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3.4. L’elenco delle informazioni rese dalla Questura di Reggio Calabria è di gran lunga più nutrito ma è qui sufficiente osservare che le circostanze appena richiamate (con particolare riguardo a quelle inerenti la figura del sig. -OMISSIS-) risultano di per sé idonee a giustificare – con assorbimento di ogni ulteriore rilievo – il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.
4. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.
Il Collegio ravvisa giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e le persone nominativamente indicate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente FF, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *