Non serve l’apposizione di un formale vincolo storico o paesaggistico per tutelare il tradizionale valore culturale e ambientale dei piccoli Comuni italiani dall’installazione selvaggia delle antenne per la telefonia mobile

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 10 settembre 2018, n. 5311.

La massima estrapolata:

Non serve l’apposizione di un formale vincolo storico o paesaggistico per tutelare il tradizionale valore culturale e ambientale dei piccoli Comuni italiani dall’installazione selvaggia delle antenne per la telefonia mobile, perché il valore di utilità pubblica della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale di una comunità, compreso il paesaggio, prevale sull’interesse pubblico al miglioramento della qualità del segnale dei telefoni cellulari.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 5311

Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. An. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Gi. in Roma, via (…);
contro
Er. Te. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. De Lu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00532/2015, resa tra le parti, concernente la nota del Comune di (omissis) del 18 marzo 2014, n. 1220 con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di autorizzazione presentata dalla Er. spa in data 27 febbraio 2010, n. 2253, per la realizzazione di una stazione radio base nel territorio comunale, nonché gli atti presupposti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Er. Te. Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Ma. Co. su delega dichiarata di Ma. An. Ca. e Ma. De Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con sentenza n,833/2013 il TAR Marche, accogliendo il ricorso RG n. 693/2010 (atto introduttivo e motivi aggiunti) proposto dalla Er. Te. spa, annullava le note10 maggio 2010, n. 2472, 4 agosto 2011, n. 408, e 27 dicembre 2012, n. 5737 (unitamente, in parte qua, al Piano comunale di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, adottato con la presupposta delibera consiliare n. 31/2007), con cui il Comune di (omissis) aveva negato alla medesima società l’autorizzazione, chiesta con istanza del 27 febbraio 2010, per la realizzazione di una stazione radio base-SRB per telefonia mobile (per conto del gestore Wind), identificata come ” SRB (omissis)”, impianto AP 064, dotata di un’antenna alta mt.12, da ubicarsi nel territorio di (omissis), contrada (omissis), sulla sommità di Colle Gu., con un’altezza di circa mt.11/12, in area classificata dal PRG comunale “Territorio agricolo- Ambito di tutela integrale”, distinta al catasto comunale terreni al foglio (omissis), particella (omissis).
Quindi la società, preso atto dell’intervenuto annullamento dei precedenti dinieghi espressi sulla suddetta DIA dal Comune di (omissis), con nota 11dicembre 2013 riproponeva al Comune la Denuncia di Inizio Attività (già presentata il 27 febbraio 2010), chiedendo la riassunzione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione dell’impianto di SRB “(omissis) AP 064”.
1.1.La sentenza TAR Marche 13 novembre 2013, n. 833, impugnata dal Comune con appello RG 4881/2014, poi passava in giudicato per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5838/2014 sul rilievo che, nelle more della trattazione dell’appello, il Comune aveva adottato la nuova determinazione negativa con nota 18 marzo 2014, n. 1220.
1.2. Avverso tale diniego del 18 marzo 2014 la Er. ha proposto un nuovo ricorso al TAR Marche (RG n. 391/2014, notificato il 17 maggio 2014), chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della suddetta nota dirigenziale, unitamente agli altri atti presupposti tra cui la Delibera consiliare n. 31/2007, nonché il riconoscimento del diritto, con relativa condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario a carico del Comune di (omissis), quantificato nella somma di euro 200.000,00 (per danno emergente e lucro cessante) a causa del ritardo nell’attivazione dell’impianto.
1.3.Con sentenza n. 532/2015 (depositata il 25 luglio 2015) il TAR Marche, accogliendo in parte il ricorso RG 391/2014, ha annullato il suddetto diniego di autorizzazione, espresso con la nota 18 marzo 2014, n. 1220, mentre ha respinto per carenza di prova la domanda di risarcimento del danno per equivalente.
1.4. Con l’appello in epigrafe (dato per la notifica il 22 dicembre 2015) il Comune di (omissis) (premessa una accurata ricostruzione della complessa vicenda procedimentale inerente a vari pregressi dinieghi di autorizzazione già espressi a partire dal 2010 sul progetto di allocazione dell’impianto di trasmissione in questione) ha impugnato in parte qua, previa sospensione, la suddetta sentenza di primo grado, quanto al capo 3, con due articolati motivi, chiedendo il rigetto in toto del ricorso con conclusioni articolate in tre diversi profili, indicati in via gradata.
1.4.1. In particolare il Comune appellante ha chiesto che questo Consiglio di Stato, accogliendo i motivi di impugnazione, statuisca:
in via principale, che la delibera consiliare n. 31/2007 (impugnata come atto presupposto) è divenuta inoppugnabile (in quanto la sentenza TAR Marche che l’aveva annullata in parte qua non sarebbe passata in giudicato, visto che il relativo appello era stata dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5838/2014) e che, pertanto, la nota di diniego n. 1220/2014 è legittima;
in via subordinata, che la delibera consiliare n. 31/2007 è integralmente legittima e che, quindi, risulta legittimo anche il diniego del 2014;
in via ulteriormente subordinata, che la delibera consiliare è, comunque, legittima nella parte in cui ha introdotto un vincolo relativo di edificabilità sul colle Gu., e che, quindi, il diniego del Comune di (omissis) n. 1220/2014 risulta legittimo, essendo stata valutata nel caso specifico l’incompatibilità del progetto con il preesistente assetto paesaggistico.
1.5. Si è costituita in giudizio la Er. Te. spa, con sede legale in Roma, che preliminarmente ha compiuto una dettagliata ricostruzione del procedimento amministrativo e del lungo contenzioso, cui, a partire dal 2010, ha dato luogo la posizione negativa assunta dal Comune di (omissis) con più provvedimenti, tra i quali, da ultimo, la nota n. 1220/2014 (oggetto della presente controversia unitamente agli atti presupposti, tra cui la delibera consiliare n. 31/2007); quindi la società appellata ha puntualmente controdedotto sulla domanda di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, contestando la sussistenza dei relativi presupposti, in quanto, da un lato, nel merito non emergerebbe la evidente fondatezza dell’appello, mentre, dall’altro, andrebbe escluso il pericolo del danno grave derivante dalla esecuzione della sentenza, visto che, alla data fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la società non aveva comunicato al Comune l’inizio dei lavori e ritenuto, comunque, che, in ogni caso, non sussisterebbe un danno irreparabile per l’appellante Comune, ove l’antenna fosse installata, nelle more del giudizio di appello, trattandosi di attrezzature facilmente smantellabili e con oneri ricadenti sulla società nell’ambito del cd “rischio di impresa”; infine, nel merito, l’appellata ha chiesto il rigetto integrale dell’appello con la conferma della sentenza di primo grado.
1.6.Abbinata l’esame della domanda cautelare alla trattazione della causa nel merito, con istanza del 19 dicembre 2016 il Comune di (omissis) (ricompreso nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma dell’ottobre 2016) ha chiesto che l’udienza di discussione della causa, fissata al 20 dicembre 2016, fosse differita a data successiva al 31 luglio 2017 in applicazione della misura di sospensione dei termini dei giudizi, disposta dal D.L. n. 189/2016 convertito nella legge n. 229/2016 a favore delle popolazioni vittime dell’evento sismico, che nel 2016 ha colpito varie regioni, tra cui la Regione Marche.
Pertanto, differita la trattazione della causa alla pubblica udienza del 12 ottobre 2017, in tale data, non avendo nessuna delle parti presentato alcun altra difesa o documento, uditi i difensori presenti per le parti medesime, la causa è passata in decisione.
2.Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente definito il perimetro della materia del contendere nel presente giudizio di appello.
Infatti l’appellante Comune si riferisce alla “impugnazione della delibera consiliare n. 31/2007, proposta nel primo grado del giudizio di cui è il presente appello….”, così come, analogamente, nella memoria di costituzione (pag.14) la Er. Te. spa ribadisce di aver impugnato innanzi al TAR nel 2014 (ricorso RG 391/2014) non solo il diniego di autorizzazione, di cui alla nota 18 marzo 2014, ma anche il “Piano comunale localizzazione impianti di telecomunicazioni”, di cui alla delibera consiliare n,31/2007.
2.1.Tuttavia il Collegio rileva che di tale impugnazione e delle corrispondenti censure non si rinviene traccia nel testo della sentenza TAR appellata, che anche nell’epigrafe, quale provvedimento impugnato, menziona soltanto il diniego del 18 marzo 2014.
2.1.1. Peraltro dall’esame degli atti del giudizio di primo grado è emerso che nell’epigrafe del ricorso al TAR, in realtà, la società enuclea la delibera consiliare del 2007 tra gli atti presupposti dell’impugnato ulteriore diniego del marzo 2014, ma poi, nel testo del ricorso, omette di formulare alcuna pertinente censura (come ha rilevato in primo grado lo stesso Comune resistente).
Inoltre nella memoria di costituzione della società in questo secondo grado l’appellata riferisce che “in primo luogo, quel regolamento è stato comunque nuovamente impugnato da Er., per scrupolo, anche con il ricorso che ha dato origine alla sentenza oggi appellata” e poi prosegue asserendo erroneamente che “su di esso il TAR si è nuovamente espresso, rilevandone la palese illegittimità “, mentre, come ha rilevato il Collegio, nella sentenza di primo grado non si trova traccia né di censure al Piano di localizzazione, presupposto del nuovo diniego del 2014, né di pronuncia sulle medesime, limitandosi il giudice di primo grado soltanto a ribadire che i precedenti provvedimenti del Comune (sorretti da quasi analoghe motivazioni) sono stati annullati dalla sentenza TAR n. 833/2013.
2.2. Pertanto, ad avviso del Collegio, la materia del contendere del presente grado di appello deve essere circoscritta alla riforma in parte qua della sentenza in epigrafe, nella misura in cui, accogliendo in parte il ricorso proposto dalla Er. Te. spa, ha annullato la nota del Comune di (omissis) n. 1220/2014.
2.3. Premesso quanto sopra, quindi, si passa ad esaminare nel merito l’appello, composto da due articolati motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello il Comune deduce (con due ipotesi gradate), che, in via principale la delibera consiliare n. 31/2007 sarebbe inoppugnabile, in quanto la relativa impugnazione, proposta in primo grado dalla società con il ricorso del 2014, sarebbe tardiva (per mancata impugnazione all’epoca della sua adozione) oppure, in subordine, che la nota di diniego impugnata troverebbe fondamento nelle disposizioni del Piano Localizzazione del 2007, ancora in vigore nel 2014 nel testo integrale, in quanto la sentenza di primo grado n. 833/2013, che lo ha annullato in parte qua, non sarebbe passata in giudicato, visto che il relativo appello proposto dal Comune è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto nuovo provvedimento (quello del marzo 2014 ora in controversia) con sentenza n. 538/2013.
Invece, con il secondo motivo di appello, il Comune, in ulteriore subordine, deduce che, ove si ritenga, invece, che il Piano collocazione impianti di telecomunicazioni del 2007 sia stato in parte qua annullato dalla sentenza di primo grado n. 833/2013 passata in giudicato (laddove impone vincoli generici di inedificabilità assoluta), la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo il nuovo diniego del marzo 2014, nonostante la puntuale motivazione posta a fondamento del provvedimento dopo la rinnovata specifica valutazione dei contrapposti interessi generali coinvolti nella vicenda.
2.4. L’appello appare fondato limitatamente al secondo mezzo di impugnazione, formulato in via subordinata di secondo grado, mentre vanno disattese le censure dedotte con il primo mezzo.
2.5. Infatti, anche a prescindere dal rilievo che il Piano del 2007 sarebbe stato impugnato tardivamente (solo nel giudizio instaurato dalla società nel 2014), in ogni caso la sentenza TAR n. 833/2013 (che lo ha annullato in parte qua) è passata in giudicato, in conformità al disposto dell’art. 324 cpc (giudicato formale) e dell’art. 2909cc (giudicato sostanziale), in quanto ai fini della formazione del giudicato sulla sentenza n. 833/2013 non risulta ostativa la circostanza che il corrispondente appello sia stato dichiarato improcedibile con sentenza di secondo grado n. 5838/2014, e cioè sia stato definito con una pronuncia in rito, e non nel merito.
2.6. Pertanto il Collegio prende atto che, quando il Comune di (omissis) ha adottato la nota di diniego del marzo 2014, la presupposta delibera consiliare n. 31/2007 era stata annullata nella parte, in cui imponeva un vincolo di inedificabilità assoluta per un ambito generico del territorio, e, quindi, procede ad esaminare il secondo motivo di appello con il quale il Comune contesta le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la nota dirigenziale 18 marzo 2014, 1220.
2.7. Con l’impugnato diniego il Comune di (omissis) ha negato alla Er. spa l’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base con codice identificativo “(omissis) AP 064”, da collocarsi sulla sommità di Colle Gu. (in contrada (omissis), in area distinta al catasto urbano comunale al foglio (omissis), particella (omissis), con riferimento alle ragioni di seguito riportate:
la piazza del centro storico, dotata di belvedere sulla vallata sul cui sfondo si ergono Colle Gu., Colle Ce. e Parco della Ri., costituirebbe il punto principale dal quale va valutata l’impatto visivo dell’antenna dell’impianto SRB alto mt.12; da tale angolo di visuale si rileverebbe la presenza dell’antenna sulla sommità del colle, dove non vi sono costruzioni, ma solo vegetazione arborea, costituita da alcuni alberi di altezza di circa mt.12 visibili nella parte centrale del profilo orografico del colle medesimo; analoga percezione visiva di un elemento chiaramente disomogeneo si riproporrebbe, ove si percorra la strada di ingresso nel Comune dal versante est del territorio; tale alterazione della naturale morfologia del paesaggio e dell’ambiente orografico non risulterebbe giustificata da alcun interesse generale, quale il miglioramento della qualità del segnale o dell’indice di copertura dell’area, mentre l’alterazione della integrità paesaggistica e del contesto storico ambientale rappresentato dal profilo orografico di Colle Gu., unitamente al Colle Ce. ed al Parco della Ri., verrebbe ad incidere sulla integrità del contesto storico ambientale e sulla stessa identità culturale del Comune di (omissis), ove si consideri che, tra l’altro, i tre colli nel loro profilo orografico sono raffigurati nello stemma araldico comunale.
2.7.1. Infine, a conferma della prevalenza riconosciuta da tempo all’interesse generale della comunità alla tutela dell’assetto paesaggistico costituito dai tre colli in questione rispetto ad altri interessi generali (quale quello alla edificazione), la nota impugnata richiama, altresì, che, anche in occasione della approvazione del piano di lottizzazione da realizzare al Parco della Ri. negli anni ’70, il Consiglio comunale dell’epoca (con delibera 22 settembre 1979) impose limiti di altezza dei fabbricati, nonché l’obbligo di lasciare a verde la sommità della collina “al fine di salvaguardare l’aspetto paesaggistico della zona”.
2.8 Esaminando tale diniego, il giudice di primo grado (considerato che il ricorrente aveva contestato il diniego impugnato, tra l’altro, per violazione del L.G.S n. 259/2003, artt. 86 e 87, nonché per errore nei presupposti) ha ritenuto non conferente la circostanza che l’antenna (da collocare sulla sommità di Colle Gu.) sia visibile dalla terrazza belvedere situata sulla piazza del paese, in quanto l’area non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, così come le relative vedute.
2.8.1.Inoltre (ad avviso del TAR) il Comune, nonostante che a fondamento del diniego prospetti che in concreto l’impianto sarebbe incompatibile con la salvaguardia del preesistente paesaggio (oggetto di puntuale salvaguardia in quanto espressione dell’identità storico culturale della popolazione del luogo e caratterizzante il territorio comunale) tuttavia, in via di fatto, continuerebbe ad insistere (illegittimamente) sulla “inedificabilità assoluta del Colle Gu., come emerge dal raffronto con gli altri colli (Ce. e il Parco della Ri.), di cui viene rimarcata più volte l’assenza di edificazione, affinché venga, quindi, salvaguardata, per similitudine, l’integrità anche del primo”(sentenza paragrafo 3).
2.8.2. Quindi il TAR, premesso in punto di fatto, altresì, che la società ricorrente ha indicato (tra l’altro) nel progetto l’antenna meno alta in commercio (mt.12), in punto di diritto ha accolto il ricorso, annullando la impugnata nota di diniego n. 1220/2014.
In particolare, tenuto conto della motivazione della sentenza n. 833/2013 (che ha annullato i precedenti dinieghi di cui alle note n. 2472/2010, n. 3408/2011 e n. 537/2012, motivati con ragioni in parte coincidenti con quelle su cui poggia il diniego del 2014 ora all’esame), ad avviso del giudice di primo grado “non emergono, quindi, altre plausibili e legittime ragioni di diniego, atteso che risultano essere stati superati tutti i precedenti ulteriori profili ostativi, inclusa la questione della strada di accesso”.
2.9. Le argomentazioni del giudice di primo grado vanno disattese.
Innanzitutto la circostanza che la piazza di (omissis) ed il suo belvedere non siano sottoposti a vincolo paesaggistico o ambientale risulta elemento non rilevante ai fini dell’esercizio da parte del Comune di (omissis) del potere di pianificare la collocazione degli impianti di telecomunicazione mediante l’adozione della delibera n. 31/2007, in cui il Comune (ai sensi della legge n. 36/2001, art. 8), nel dare atto di non voler ostacolare l’installazione nel proprio territorio di impianti di telecomunicazioni, tuttavia ha dettato alcune misure per salvaguardare “l’assetto ambientale, visivo -paesaggistico, ed i luoghi storico tradizionali caratterizzanti l’identità storico culturale del Comune di (omissis) e dell’intero territorio comunale”.
2.9.1. Per tale finalità, quindi, il Consiglio comunale disponeva fin dal 2007 che sui tre colli effigiati nello stemma comunale si devono praticare coltivazioni con metodi e piantumazioni conformi alle locali tradizioni agricole, che gli interventi edilizi vanno realizzati in consonanza con le caratteristiche del patrimonio edilizio esistente e con materiali di finitura tipici degli usi locali e che, infine, gli impianti di trasmissioni radio televisive e di telefonia mobile, che “interessano i luoghi e i siti precitati possono essere autorizzati esclusivamente dopo verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica nonché di attinenza con i requisiti ambientali e tradizionali, obiettivo della presente delibera”.
2.9.2 Pertanto, pur considerando che gli artt. 86, 87 ed 88 del D.LGS. n. 259/2003equiparano gli impianti di telecomunicazione (tra cui le SRB) alle opere di urbanizzazione primaria, tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del Collegio appare evidente che il Piano di localizzazione degli impianti di Telecomunicazione (delibera consiliare n. 31/2007), nelle sue plurime disposizioni, non prevede un divieto assoluto e generalizzato di installazione dei detti impianti, ma, piuttosto, si limita a stabilire che, per salvaguardare l’integrità paesaggistica del profilo di Colle Gu., Colle Ce. e Parco della Ri., gli impianti di telefonia mobile possono essere autorizzati “esclusivamente dopo verifica di compatibilità edilizia, urbanistica nonché di attinenza con i requisiti ambientali e tradizionali”.
2.9.3. In conseguenza non risulta supportata dal riscontro documentale l’argomentazione del giudice di primo grado, laddove afferma che, da un lato, non sussistono norme a salvaguardia del belvedere della sommità di Colle Gu. dalla piazza del paese e che, dall’altro, la valutazione di incompatibilità paesaggistica dell’installazione dell’impianto sulla sommità di Colle Gu. sarebbe espressione, di un divieto assoluto e generalizzato di edificazione su tale area, e non di una verifica concreta.
2.9.4. Peraltro, mentre dagli atti emerge che il Comune ha posto un divieto di installazione solo su alcune aree del territorio comunale ritenute rilevanti per l’identità storico culturale della comunità locale (centro storico ed alcune aree situate in una frazione, oltre i tre colli), per altro verso, va ponderata anche la circostanza che l’abitato di (omissis) si è naturalmente espanso nell’area pianeggiante, che costeggia un’antica ed importante via di comunicazione, quale via Salaria, dove attualmente risiede il 60% della popolazione.
2.9.5. Inoltre dagli atti del giudizio risulta che la Er. Te. spa (committente dei lavori per la realizzazione dell’impianto di (omissis) per conto del gestore di telefonia mobile Wind) nelle difese di primo grado non ha illustrato le ragioni per cui non abbia raccolto il suggerimento del Comune di collocare l’antenna in questione su altri colli né ha spiegato perché, nonostante il territorio (ad avviso del Comune) sia complessivamente ben servito dalla rete Wind, abbia ritenuto insussistente qualsiasi valida alternativa alla allocazione dell’antenna proprio sulla sommità di Colle Gu., limitandosi a prospettare complessive esigenze di migliorare l’indice di copertura della rete e osservare congrui rapporti di distanza tra le varie antenne al fine di realizzare una rete di segnali efficacemente connessi tra loro.
2.9.6. Tra l’altro la società ha anche omesso di spiegare come, nonostante la vicinanza del Colle Gu. agli altri colli (sui quali il Comune di (omissis) suggeriva di ubicare l’impianto), tale alternativa non sia stata praticata, mentre la circostanza che la società non abbia proposto siti alternativi per l’ubicazione dell’impianto risulta in contraddizione con la necessità (prospettata dalla medesima) che le antenne siano collocate possibilmente in luoghi privi di ostacoli alla massima propagazione del segnale.
Infatti, ove si consideri che sulla sommità del Colle in questione si erge un gruppo di alberi, stimati (nel 2014) di altezza di circa 11 metri (e di cui la stessa società prospetta il rapido incremento), tale situazione appare non coerente con la linea difensiva della società, che ha rappresentato come la buona propagazione del segnale richieda che l’antenna sovrasti gli ostacoli situati nell’area circostante la SRB: infatti la società non ha spiegato come, nel volgere di qualche anno l’incremento dell’altezza degli alberi sulla sommità di Colle Gu. non interferisca con la qualità di trasmissione del segnale dell’impianto in controversia.
2.9.7. Né risultano pertinenti i rilievi della società sulla presenza di edifici sul clivio di Colle Gu. e degli altri due colli contigui, in quanto nel diniego impugnato il Comune fa riferimento al paesaggio collinare di impronta rurale alla sommità dei tre colli e, quindi, all’esigenza di tutelarne l’assetto paesistico ed al profilo orografico; obiettivi che, quindi, non sono sminuiti nella loro ragionevolezza dalla circostanza che, comunque, i clivi dei colli attualmente si presentano già parzialmente edificati.
2.9.8. Inoltre la società riferisce che la realizzazione della SRB AP 064 sarebbe volta a consentire al gestore Wind di migliorare i servizi “UMTS indoor” per un bacino di utenti, stimato all’incirca nella metà della popolazione di (omissis), censita complessivamente in 2.300 abitanti
Pertanto, alla luce di questo ulteriore dato di fatto, nel bilanciamento tra contrapposti interessi generali richiamati nella nota impugnata (quali quello all’incremento del livello qualitativo dei servizi della telefonia mobile e quello alla salvaguardia di un assetto paesistico con preminente carattere di testimonianza storico culturale), il Collegio ritiene che (in proporzione) la pretesa della società non appaia assistita da adeguato profilo di utilità pubblica, ove si consideri che la installazione dell’impianto sacrificherebbe l’interesse generale alla tutela della testimonianza storico culturale costituita dal profilo orografico dei tre colli, disciplinato nel Piano del 2007 e posto a fondamento del provvedimento impugnato.
2.9.9.. In conseguenza tale interesse della comunità locale configura una ragione più che sufficiente per non autorizzare l’installazione dell’antenna di mt.12 di altezza sulla sommità di Colle Gu., specie ove si consideri che la stessa nota di diniego reca l’ulteriore invito alla istante “a localizzare, anche nel territorio com.le, altro sito non compromettente la tutela ambientale”.
2.10.Il Collegio, infine, osserva, per completezza, che il ricorso di primo grado, quanto all’impugnazione della delibera n. 31/2007, nonché dell’att.25 delle NTA annesse al PRG (specificamente individuati tra gli atti presupposti del diniego impugnato del 2014) deve essere dichiarato inammissibile anche sotto il profilo della mancanza di specifiche censure.
3. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, l’appello va accolto nei sensi e limiti sopraesposti e per l’effetto, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado va respinto, in quanto infondato nel merito, con riguardo all’impugnazione del diniego di autorizzazione espresso dal Comune di (omissis) con la nota 18 marzo 2014, n. 1220, mentre va dichiarato inammissibile per carenza di interesse con riferimento all’impugnazione della delibera consiliare n. 31/2007e degli altri atti presupposti.
Considerato che si tratta di un lungo contenzioso con esiti non omogenei, sussistono, comunque, giuste ragioni per compensare tra le parti gli oneri di lite per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza accoglie l’appello in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, respinge nel merito il ricorso proposto in primo grado avverso la nota del Comune di (omissis) n. 1220/2014, mentre lo dichiara inammissibile per carenza di interesse quanto agli atti presupposti, tra cui la delibera consiliare n. 31/2007.
Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Francesco Bellomo – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Giulio Veltri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere

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