Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1169. La previsione dell’art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ritiene necessaria la presenza della c.d. “doppia conformità” non è superabile

La previsione dell’art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ritiene necessaria la presenza della c.d. “doppia conformità” non è superabile.
L’art. 36 dispone che il permesso di costruire “in sanatoria” ovvero quale accertamento postumo di conformità sia ottenibile solo qualora l’intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto, sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda.
In sede amministrativa o giurisprudenziale non possono essere ravvisati altri casi oltre quelli strettamente previsti dalla legislazione, anche in considerazione delle implicazioni che i titoli edilizi hanno sotto il profilo penale.
L’ordinamento penale e quello amministrativo sono ispirati in materia al principio di legalità dell’azione amministrativa e al carattere tipico dei poteri esercitati dall’amministrazione.
L’art. 36 fa espressamente riferimento al ” momento della presentazione della domanda” e comporta l’irrilevanza di eventuali mutamenti degli strumenti urbanistici successivi all’istanza di sanatoria incompatibili con quest’ultima.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1169
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2015, proposto dalla Società agricola semplice “La. Ve. Fa. di Ba. Br., Bi. Cl. e Bi. Gi.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Br. Ca. e Ma. Et. Ve. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Ma. Et. Ve. in Roma, via (…);
contro
il Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Cl. ed El. Ba. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Ma. Cl. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. III, 10 marzo 2015 n. 389, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Prato e visti i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza 29 novembre 20016 n. 5321, con la quale la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della gravata sentenza;
Esaminate le ulteriori memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2017 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per la parte appellante, l’avvocato Br. Ca. e, per la parte appellata, l’avvocato Ma. Cl.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La vicenda fatta oggetto del presente contenzioso in grado di appello fa riferimento alla impugnazione, proposta dall’appellante dinanzi al TAR per la Toscana, del provvedimento assunto dal dirigente del servizio edilizia e attività economiche del Comune di Prato, n. 7656/20013 del 16 gennaio 2013, avente ad oggetto la determinazione della somma richiesta a carico della Società agricola semplice “La. Ve. Fa. di Ba. Br., Bi. Cl. e Bi. Gi.”, per come dovuta a titolo di oblazione ai fini del rilascio della sanatoria edilizia ai soli fini amministrativi (per la pratica PE 2181/2010), nonché, con atto recante motivi aggiunti, del provvedimento del dirigente del servizio edilizia e attività economiche del 28 febbraio 2014, recante il diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e della delibera del Consiglio comunale 53/2014, per mezzo della quale è stata disposta l’abrogazione dell’art. 56 del locale regolamento edilizio.
La società originaria ricorrente è proprietaria di un complesso agricolo, sito in Prato, via (omissis), che, prima degli interventi abusivi che hanno dato luogo al contenzioso, si componeva di un edificio rurale di risalente costruzione e del relativo terreno circostante.
L’area in questione è inserita dal vigente PRG in zona agricola, in particolare nel sistema V, sub sistema V3. Per l’edificio colonico il PRG, prevedeva, fino al 2010, che si intervenisse solo con opere di risanamento conservativo di cui all’art. 22 delle NTA, con esclusione degli interventi di nuova costruzione o ricostruzione (cfr., su tutto ciò, la certificazione comunale prodotta in atti).
Nel 2004, la signora Lo. Ba., all’epoca comproprietaria del suddetto immobile, presentava al Comune di Prato una denuncia di inizio attività avente ad oggetto l’esecuzione, sull’edificio rurale, di “interventi di risanamento conservativo, aumento di unità immobiliare”, ma a seguito di un sopralluogo, del 2 gennaio 2006, veniva accertato che in totale difformità dalla DIA l’edificio era stato interamente demolito ed era stato sostituito con uno completamente diverso per ubicazione sull’area di sedime, sagoma e materiali, determinandosi la realizzazione, quindi, di una nuova costruzione eseguita in zona agricola in assenza del permesso di costruire.

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