Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5127. Quando la cartella esattoriale sia stata notificata mediante il servizio postale, l’agente della riscossione può legittimamente rispondere a una richiesta di accesso agli atti producendo

Quando la cartella esattoriale sia stata notificata mediante il servizio postale, l’agente della riscossione può legittimamente rispondere a una richiesta di accesso agli atti producendo copia degli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e delle relate di notifica ovvero dei pertinenti avvisi di ricevimento; a piena tutela dell’interesse del privato, è comunque tenuto ad attestare, con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un autonomo documento, che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli originali richiesti

Sentenza 6 novembre 2017, n. 5127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2017, proposto da Eq. se. di ri. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Fi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Sa. Sc., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria – sede staccata di Reggio Calabria 24 ottobre 2016, n. 1060.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Dato atto che per le parti nessuno è comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 31 marzo 2016, il signor Sa. Sc. ha presentato a Eq. Su. s.p.a. istanza di accesso per ottenere copia integrale delle cartelle esattoriali – indicate con il numero identificativo – emesse nei suoi confronti, delle relative relate di notifica e di ulteriore documentazione attestante le generalità, l’atto di nomina e l’autorizzazione a esercitare nel territorio comunale del messo notificatore come pure il rispetto delle modalità della notifica.

2. In data 3 maggio Eq. Su. ha inviato al procuratore dell’istante, per via telematica, copia degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di ricevimento.

3. Il signor Sc. ha ritenuto la documentazione ricevuta parziale, del tutto omissiva quanto ai dati concernenti il messo notificatore, comunque non corrispondente alla richiesta formulata e pertanto insufficiente a garantire la sua posizione giuridica. In quanto il semplice estratto sarebbe inadeguato a soddisfare pienamente l’esigenza conoscitiva essendo privo di tutte le indicazioni previste dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, il privato, una volta raggiunto da un’intimazione di pagamento o da un pignoramento, sarebbe costretto a proporre un’impugnazione “al buio” contro gli atti della riscossione.

4. L’istante ha dunque proposto un ricorso per l’accesso, sostenendo che la propria richiesta sarebbe sorretta da un interesse concreto e attuale in quanto l’acquisizione degli atti e dei dati oggetto dell’istanza sarebbe finalizzata a esercitare eventualmente il diritto di agire in giudizio avverso pretese esattoriali.

5. Con sentenza 24 ottobre 2016, n. 1060, il T.A.R. per la Calabria – sede staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso, condannando l’agente della riscossione al pagamento delle spese processuali.

5.1. Nel solco di un indirizzo di questa IV Sezione (31 marzo 2015, nn. da 1696 a 1705), il Tribunale territoriale ha ritenuto che:

a) il cittadino, destinatario di un atto asseritamente lesivo, ha diritto a ottenere la documentazione necessaria per valutare se contestarlo;

b) poiché vi è un interesse tutelato dall’ordinamento a ottenere l’esibizione dell’originale della cartella di pagamento e della relata di notifica, se la documentazione esiste, questa va esibita;

c) se il concessionario non ne è più in possesso, deve dichiarare in apposito atto formale dove la documentazione possa essere reperita, se e in quali circostanze sia andata distrutta, e, se trasmessa ad altra Amministrazione, girare la richiesta a quest’ultima;

d) parimenti, se l’originale della cartella è stato notificato a mezzo di posta raccomandata, senza relata di notifica, e pertanto non sia più nella disponibilità né del concessionario né di altra Amministrazione, lo stesso concessionario dovrà attestare ciò in apposito atto, consegnare la documentazione di cui comunque dispone e rilasciare copia conforme all’originale della cartella di pagamento.

5.2. In conclusione, il T.A.R. ha ordinato a Eq. Su. di provvedere entro trenta giorni, consegnando la documentazione richiesta o quella disponibile, attestando se del caso con atto fidefaciente che la cartella, notificata per posta, non è nella disponibilità né propria né di altra Amministrazione e rilasciando, semmai, copia conforme all’originale della cartella di pagamento.

6. Eq. se. di ri. s.p.a. – nel frattempo subentrata alle tre società del gruppo: Eq. No. e altri – ha interposto appello avverso la sentenza n. 1060/2015, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva sul rilievo del rischio obiettivo di non poter dare seguito alle richieste dell’istante.

7. Nel merito, l’agente della riscossione ha svolto quattro motivi di ricorso sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado che:

a) avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta in giudizio dall’appellante attestante che: I) Eq. non sarebbe in possesso degli originali delle cartelle di pagamento notificate né di copia conforme; II) l’ente provvederebbe alla notifica dell’unico esemplare in originale non conservando negli archivi una copia cartacea; III) il modello formato secondo la normativa regolamentare prevedrebbe che la cartella di pagamento abbia una parte principale e una matrice, cioè il lembo esterno della busta contenente la relata di notifica e destinato a essere staccato all’atto della consegna al destinatario; IV) tali modalità di formazione e notificazione della cartella esattoriale sarebbero state ritenute corrette dalla giurisprudenza di legittimità; V) nel caso di notifica a mezzo del servizio postale l’agente della riscossione conserverebbe l’avviso di ricevimento; VI) l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1983 imporrebbe al concessionario il solo obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o l’avviso di ricevimento; VII) gli estratti di ruolo conterrebbero una riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali della cartella esattoriale, idonei a identificare la pretesa dell’Amministrazione e a consentire al privato le difese del caso; VIII) la Corte di Cassazione avrebbe affermato che “la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificato alla parte”, sicché l’Amministrazione non sarebbe in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale sarebbe in possesso della parte debitrice; IX) l’originale, dopo la notifica, non sarebbe in possesso di alcun altra Amministrazione, mentre Eq. avrebbe tempestivamente esibito la documentazione in suo possesso. Non essendo più esistente la documentazione richiesta e redigendo e depositando l’atto formale ora richiamato, Eq. avrebbe assolto ai suoi obblighi, nei termini delineati dalle ricordate decisioni del Consiglio di Stato;

b) sarebbe affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà sia in quanto, dopo avere ricordato l’obbligo del concessionario, privo della disponibilità della documentazione richiesta, di rilasciare un apposito atto fidefaciente, avrebbe trascurato la dichiarazione prodotta in giudizio da Eq., sia perché avrebbe incongruamente imposto all’ente l’obbligo di consegna di copia conforme a un originale non più disponibile;

c) avrebbe violato l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 che, con riguardo alle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale – a fronte della possibilità di notificare le cartelle esattoriali con diverse modalità – farebbe solo obbligo di conservare la matrice attestante l’avvenuta notifica; non esisterebbe una copia cartacea dell’originale e sarebbe perciò impossibile produrre copia integrale della cartella di pagamento o copia conforme all’originale;

d) avrebbe implicitamente accolto il ricorso per l’accesso anche nella parte concernente le generalità del messo notificatore, l’atto di nomina e l’autorizzazione a esercitare nel territorio comunale, mentre rispetto ai tali dati l’istante non potrebbe vantare alcun concreto interesse. La relativa pretesa si risolverebbe dunque in un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di un concessionario della P.A. in una vicenda in cui, oltretutto, la notifica sarebbe avvenuta non tramite messi notificatori, ma attraverso l’ordinario servizio postale.

8. Benché ritualmente chiamata in giudizio, l’originaria ricorrente non si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

9. Con ordinanza 10 marzo 2017, n. 1004, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da Eq..

10. Non sono state successivamente depositate memorie.

11. Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

12. Le principali questioni in diritto da risolvere, ordinate logicamente, sono le seguenti:

a) se sia configurabile il diritto di accesso alle cartelle di pagamento;

b) in caso di risposta affermativa, se Eq. possa liberarsi dall’onere dichiarando con determinate formalità che non è in possesso delle cartelle di pagamento;

c) se sia ammesso l’accesso ai ruoli ed alle relate di notificazione (e la loro equipollenza rispetto all’ostensione delle cartelle esattoriali);

d) se sia ammesso l’accesso agli avvisi di debito, ad alcune informazioni sulle generalità dei messi comunali o agenti impiegati per la notificazione.

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