LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed  il  contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

 

(17G00085)
(GU n.127 del 3-6-2017)

Vigente al: 18-6-2017

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita’ e definizioni

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a
carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando
l’attuazione degli interventi senza distinzione di  eta’  nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende
qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati
personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica,
nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu’  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo
intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi  della  societa’  dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la
gestione dei contenuti di un sito in cui si  possono  riscontrare  le
condotte di cui al comma 2.
Art. 2

Tutela della dignita’ del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun  genitore  o
soggetto esercente la responsabilita’ del  minore  che  abbia  subito
taluno degli atti di cui all’articolo  1,  comma  2,  della  presente
legge, puo’ inoltrare al titolare del trattamento o  al  gestore  del
sito internet o del social media  un’istanza  per  l’oscuramento,  la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale  del  minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  della
presente legge, da identificare espressamente  tramite  relativo  URL
(Uniform resource locator), non  integrino  le  fattispecie  previste
dall’articolo 167 del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro  ore  successive  al  ricevimento
dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto  responsabile  non  abbia
comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque  nel  caso  in  cui  non  sia  possibile
identificare il titolare  del  trattamento  o  il  gestore  del  sito
internet o del social media,  l’interessato  puo’  rivolgere  analoga
richiesta,  mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali, il quale, entro  quarantotto  ore  dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli  143  e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3

Piano di azione integrato

1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, e’ istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno,  del
Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
giustizia, del Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui  all’articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  dell’Autorita’  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  del   Garante   per   l’infanzia   e
l’adolescenza,  del  Comitato   di   applicazione   del   codice   di
autoregolamentazione media e minori, del Garante  per  la  protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata  esperienza  nella
promozione dei  diritti  dei  minori  e  degli  adolescenti  e  nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking  e  degli  altri  operatori  della  rete   internet,   una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori  e  una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori  del  tavolo
non e’ corrisposto alcun compenso, indennita’, gettone  di  presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,  coordinato  dal  Ministero
dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca,  redige,  entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano  di  azione  integrato
per il contrasto e la prevenzione  del  cyberbullismo,  nel  rispetto
delle direttive  europee  in  materia  e  nell’ambito  del  programma
pluriennale dell’Unione europea di cui  alla  decisione  1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato  al  monitoraggio
dell’evoluzione   dei   fenomeni   e,   anche    avvalendosi    della
collaborazione con la Polizia postale e  delle  comunicazioni  e  con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela  dei
minori.
3. Il piano di cui al  comma  2  e’  integrato,  entro  il  termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione  per
la prevenzione  e  il  contrasto  del  cyberbullismo,  a  cui  devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il  predetto  codice  e’
istituito un comitato  di  monitoraggio  al  quale  e’  assegnato  il
compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza di
cui all’articolo 2, comma 1, nonche’  di  aggiornare  periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche  e  dei  dati  raccolti  dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la  tipologia
dei soggetti ai quali e’  possibile  inoltrare  la  medesima  istanza
secondo modalita’ disciplinate con il  decreto  di  cui  al  medesimo
comma 1. Ai soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del  comitato  di
monitoraggio non e’ corrisposto alcun compenso,  indennita’,  gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi’,  le  iniziative
di informazione e  di  prevenzione  del  fenomeno  del  cyberbullismo
rivolte  ai   cittadini,   coinvolgendo   primariamente   i   servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell’ambito del piano di  cui  al  comma  2  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  in   collaborazione   con   il   Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e  con  l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni,  predispone,  nei  limiti  delle
risorse di  cui  al  comma  7,  primo  periodo,  periodiche  campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione  sul  fenomeno  del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche’ degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il  31  dicembre  di  ogni
anno, una relazione sugli esiti delle  attivita’  svolte  dal  tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,  di  cui
al comma 1.
7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e’
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,  per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell’ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l’attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
il  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,
sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge  adotta  linee  di  orientamento  per  la
prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo  nelle  scuole,  anche
avvalendosi  della  collaborazione  della  Polizia  postale  e  delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui  al  comma  1,  conformemente  a
quanto previsto alla lettera l) del comma  7  dell’articolo  1  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione  di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione  di
un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex  studenti  che  abbiano
gia’ operato all’interno dell’istituto  scolastico  in  attivita’  di
peer education, nella prevenzione e nel contrasto  del  cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione  dei
minori coinvolti; un  efficace  sistema  di  governance  diretto  dal
Ministero  dell’istruzione,   dell’universita’   e   della   ricerca.
Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della  propria  autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare  le
iniziative di prevenzione e di  contrasto  del  cyberbullismo,  anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle
associazioni e dei centri  di  aggregazione  giovanile  presenti  sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la  pubblicazione  di
bandi per il  finanziamento  di  progetti  di  particolare  interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell’Amministrazione  della  giustizia,  le   prefetture   –   Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche’ associazioni ed  enti,  per  promuovere  sul
territorio  azioni  integrate  di  contrasto  del   cyberbullismo   e
l’educazione  alla  legalita’  al  fine  di  favorire   nei   ragazzi
comportamenti  di  salvaguardia  e   di   contrasto,   agevolando   e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione  competente,
ente o associazione, operante a  livello  nazionale  o  territoriale,
nell’ambito delle attivita’  di  formazione  e  sensibilizzazione.  I
bandi  per  accedere  ai   finanziamenti,   l’entita’   dei   singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i  dettagli  relativi
ai  progetti   finanziati   sono   pubblicati   nel   sito   internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel  rispetto  della
trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera  h)  del  comma  7
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  le  istituzioni
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  nell’ambito  della  propria
autonomia e nell’ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  promuovono  l’educazione  all’uso  consapevole  della  rete
internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale  elemento  trasversale  alle  diverse  discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione  di  apposite  attivita’
progettuali aventi carattere di continuita’ tra i  diversi  gradi  di
istruzione  o  di  progetti  elaborati   da   reti   di   scuole   in
collaborazione con  enti  locali,  servizi  territoriali,  organi  di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli
altri  enti  che  perseguono  le  finalita’  della  presente   legge,
promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati  volti  a  sostenere  i  minori  vittime  di  atti  di
cyberbullismo nonche’ a rieducare, anche  attraverso  l’esercizio  di
attivita’ riparatorie o di utilita’ sociale,  i  minori  artefici  di
tali condotte.
Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico
e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  in  applicazione  della
normativa vigente  e  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  il
dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di  cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti  esercenti  la  responsabilita’
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti  e  attiva  adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui  all’articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,  e  il
patto educativo di corresponsabilita’ di cui all’articolo  5-bis  del
citato  decreto  n.  249  del  1998  sono  integrati  con   specifici
riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo   e   relative   sanzioni
disciplinari commisurate alla gravita’ degli atti compiuti.
Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona  con  cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e’ pubblicata in formato di tipo aperto ai  sensi  dell’articolo  68,
comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo  svolgimento  delle  attivita’  di
formazione in  ambito  scolastico  e  territoriale  finalizzate  alla
sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione  e  al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse  pari  a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo,  pari  a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7

Ammonimento

1. Fino a quando non  e’  proposta  querela  o  non  e’  presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all’articolo 167 del codice  per  la  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di  eta’  superiore
agli  anni  quattordici  nei  confronti  di   altro   minorenne,   e’
applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8,  commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  aprile  2009,  n.  38,  e  successive
modificazioni.
2.  Ai  fini  dell’ammonimento,  il  questore  convoca  il  minore,
unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  persona  esercente  la
responsabilita’ genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento  di  cui  al  comma  1  cessano  al
compimento della maggiore eta’.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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