Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
(17G00085)
(GU n.127 del 3-6-2017)
Vigente al: 18-6-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’ e definizioni
1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della societa’ dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.
Art. 2
Tutela della dignita’ del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente
legge, puo’ inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del
sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l’interessato puo’ rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella
promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo
non e’ corrisposto alcun compenso, indennita’, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato
per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto
delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma
pluriennale dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio
dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della
collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei
minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e’ integrato, entro il termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e’
istituito un comitato di monitoraggio al quale e’ assegnato il
compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza di
cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ di aggiornare periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia
dei soggetti ai quali e’ possibile inoltrare la medesima istanza
secondo modalita’ disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e’ corrisposto alcun compenso, indennita’, gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi’, le iniziative
di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo
rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell’ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche’ degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sugli esiti delle attivita’ svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui
al comma 1.
7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e’
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico
1. Per l’attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell’articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di
un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex studenti che abbiano
gia’ operato all’interno dell’istituto scolastico in attivita’ di
peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche’ associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e
l’educazione alla legalita’ al fine di favorire nei ragazzi
comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell’ambito delle attivita’ di formazione e sensibilizzazione. I
bandi per accedere ai finanziamenti, l’entita’ dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi
ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della
trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria
autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete
internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita’
progettuali aventi carattere di continuita’ tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli
altri enti che perseguono le finalita’ della presente legge,
promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonche’ a rieducare, anche attraverso l’esercizio di
attivita’ riparatorie o di utilita’ sociale, i minori artefici di
tali condotte.
Art. 5
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico
e progetti di sostegno e di recupero
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il
dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilita’ di cui all’articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravita’ degli atti compiuti.
Art. 6
Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48
1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e’ pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68,
comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Ammonimento
1. Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’
applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita’ genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta’.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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