L’intervento edilizio che consista nella demolizione di una porzione di un originario edificio, appartenente a distinti proprietari, e di altro edificio confinante, con ricostruzione sia pure non “fedele”, per l’inclusione all’interno del nuovo organismo edilizio dell’originaria copertura a falda cui è stato sovrapposto un solaio piano a terrazzo, non può considerarsi nuova costruzione mentre può qualificarsi quale ristrutturazione edilizia con conseguente inapplicabilità dell’indice di fabbricabilità per le nuove costruzioni
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 18 novembre 2016, n. 4802
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8955 del 2006, proposto da:
Ar. Su., rappresentato e difeso dall’avv. Cl. De. Gr., e elettivamente domiciliato in Roma, alla via (…), presso lo studio dell’avv. Co. M. Ri. Tr., per mandato a margine dell’appello;
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d’appello;
Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis), in persona del titolare pro-tempore dell’ufficio, intimato non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
Dirigente del Servizio tecnico del territorio – Ufficio di Chieti della Regione Abruzzo, intimato non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
nei confronti di
Ne. Sa., controinteressato intimato, costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d’appello;
El. Sa., controinteressata intimata, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
Do. Sa., controinteressata intimata, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
Pa. Sa., controinteressata intimata, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 500 del 20 settembre 2006, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n. r. 428/1999, integrato con motivi aggiunti, proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 18/1999, recante variante in corso d’opera a sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, alle concessioni edilizie nn. 17/1998 e n. 28/2008, nonché queste ultime e i presupposti atti, comprese le relazioni tecniche allegate ai progetti, con compensazione delle spese del giudizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito per l’appellante l’avv. Cl. De. Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Ar. Su., quale proprietario di porzione di unico edificio in cemento armato, con il ricorso in primo grado n. r. 428/1999 ha impugnato la concessione edilizia n. 18/1999, recante variante in corso d’opera a sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, alle concessioni edilizie nn. 17/1998 e n. 28/2008, nonché queste ultime, che hanno consentito ai controinteressati intimati, proprietari dell’altra porzione dell’edificio, la demolizione e ricostruzione di quest’ultima, nonché di altro edificio acquisito dai medesimi situato sul confine.
L’interessato ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto vari profili, attinenti sia all’assentibilità della demolizione e ricostruzione, sia al superamento dei parametri edilizi, riferiti a volumetria e altezza e al tipo di copertura, sia all’omessa verifica della sicurezza statica in relazione alla porzione dell’edificio di proprietà.
Con motivi aggiunti l’interessato ha poi impugnato il certificato di abitabilità rilasciato ai controinteressati.
Nel giudizio si è costituito il Comune di (omissis) e, tra i controinteressati intimati, il solo Ne. Sa..
Con sentenza parziale n. 1042 del 20 novembre 2003 il T.A.R. ha rigettato le eccezioni d’irricevibilità e inammissibilità spiegate dal Comune di (omissis) e dal controinteressato costituito, disponendo verificazione tecnica.
In esito alla verificazione tecnica, con sentenza n. 500 del 20 settembre 2006, il T.A.R. ha accolto il ricorso limitatamente alla maggior altezza relativa alla porzione di edificio ricostruita corrispondente al preesistente edificio posto sul confine, ritenuta superiore per ml. 1,20 rispetto a quella consentita dal “profilo regolatore P.3.4” vigente per la zona, rispetto alla linea di gronda dell’altra porzione dell’edificio (già costituente corpo unico con l’immobile del ricorrente), da assumere a parametro di limite di massimo ingombro in altezza.
2.) Con appello notificato il 25 ottobre 2006, depositato il 6 novembre 2006, la sentenza è stata impugnata, deducendosi, in estrema sintesi:
1) Errores in iudicando e in procedendo
1.1) Integrazione postuma della motivazione, carenza di istruttoria, erronea valutazione e travisamento delle circostanze di fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà, sviamento
L’intervento non può considerarsi di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, stanti le differenze tipologiche e volumetriche, e il T.A.R. accedendo alle prospettazioni difensive delle controparti, e “scomponendo” artificiosamente l’intervento in due parti, avrebbe consentito inammissibile motivazione integrativa postuma dei titoli edilizi impugnati.
1.2) Motivazione illogica, contraddittoria, perplessa e carente, travisamento e assenza di presupposti in fatto e in diritto, sviamento, ribadendosi che si tratta di organismo edilizio affatto nuovo.
1.3) Motivazione carente, illogica e contraddittoria riguardo all’artificiosa scomposizione dell’intervento, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, insistendosi sull’artificiosa scomposizione dell’intervento, operata dal T.A.R., con conseguente erroneità del riferimento della maggior altezza soltanto ad una parte del nuovo edificio.
1.4) Sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione carente, illogica e contraddittoria riguardo alla disapplicazione dei limiti e indici di edificabilità, sempre in relazione alla riferibilità della maggior altezza e della violazione dei parametri all’intero nuovo edificio.
1.5) Carenza d’istruttoria, falsità del presupposto, motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al computo volumetrico e mancata valutazione di allegazioni difensive, in relazione all’obliterazione dei parametri da considerare in quanto si tratti di nuovo edificio e ai rilievi del consulente tecnico di parte (si sostiene che rispetto all’i.f. pari a 3 mc/mq si è consentita la realizzazione di una volumetria pari a 9,84 mc/mq.)
1.6) Carenza d’istruttoria, falsità del presupposto, motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al computo altimetrico e mancata valutazione di allegazioni difensive, in relazione all’altezza maggiore siccome riferita solo a una porzione del nuovo edificio anziché alla sua interezza, che in relazione ai parametri per i nuovi edifici è pari a ml. 10,50, laddove l’intervento ha consentito la realizzazione di un edificio di altezza alla linea di gronda di nl. 12,55 sul lato nord e ml. 12,92 sul lato a confine con il ricorrente, dovendosi considerare peraltro anche l’altezza del parapetto a contorno del nuovo lastrico solare piano pari a 1,065 ml. esclusa dal T.A.R..
1.7) Carenza d’istruttoria, falsità del presupposto, motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo all’assenza di autorizzazione sismica, perché il T.A.R. ha confuso tra rispetto della normativa antisismica in relazione alla classificazione della zona, all’epoca in effetti non qualificata come zona sismica, e esigenza della preventiva doverosa autorizzazione da parte del Genio Civile.
1.8) Difetto d’istruttoria, motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo alle censure relative al mancato accertamento dell’incidenza dell’intervento sulla staticità della porzione d’immobile del ricorrente, ribadendosi l’omessa verifica della sicurezza statica in relazione alla porzione dell’edificio di proprietà.
2) Errores in iudicando e in procedendo di cui alla sentenza interlocutoria n. 1042/2003
2.1) Difetto d’istruttoria, motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo alla carenza documentale e procedimentale non preclusiva dell’impugnazione degli atti successivi, in relazione alle censure dedotte con i motivi aggiunti al ricorso.
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.) L’appello in epigrafe è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
3.1) Quanto al motivo d’appello sub 2) è agevole rilevarne l’inammissibilità perché rivolto avverso la parziale e istruttoria n. 1042 del 20 novembre 2003 già impugnata in via diretta e immediata con appello n. r. 4844/2004, di cui è stata dichiarata la perenzione con decreto presidenziale n. 6655 del 13 settembre 2010.
3.2) Non hanno maggior regio giuridico i motivi d’appello sub 1), come ivi variamente articolati, che muovono dall’erroneo presupposto che l’intervento debba considerarsi nuova costruzione, laddove, in modo corretto e condivisibile il giudice amministrativo pescarese lo ha qualificato come ristrutturazione edilizia, consistita nella demolizione di una porzione di originario edificio appartenente a distinti proprietari, e di altro edificio confinante, con ricostruzione, sia pure non “fedele” per la inclusione all’interno del nuovo organismo edilizio dell’originaria copertura a falda cui è stato sovrapposto solaio piano a terrazzo.
Ne consegue che tutte le censure che presuppongono la sua qualificazione come nuova costruzione, con l’invocata applicazione dell’i.f. di zona sono destituite di fondamento.
Quanto poi alla questione dell’altezza, la sentenza gravata dà conto che il suo superamento riguarda soltanto una porzione del nuovo organismo edilizio, e per tale parte ha accolto il ricorso originario.
4.) In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza confermata, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.) In relazione alla mancata costituzione in giudizio delle controparti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l’appello in epigrafe n. r. 8955 del 2006 e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 500 del 20 settembre 2006.
Nulla per le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
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