Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 2 aprile 2015, n. 1743

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2014, proposto da:

Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pi.Ad., con domicilio eletto in Roma, (…);

contro

Azienda Sanitaria Locale di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ag.Me., con domicilio eletto presso Al.Pl. in Roma, Via (…);

nei confronti di

Eu. Soc. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Pa., con domicilio eletto in Roma, Via (…);

Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eg.Fe. e Da.Ma., con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

Società Cooperativa Mu., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Or.Ab. e Gi.Ro., con domicilio eletto in Roma presso Or.Ab., Via (…);

SE. S.r.l. e C. Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9927 del 2014, proposto dalla:

Società Cooperativa Mu., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Or.Ab. e Gi.Ro., con domicilio eletto in Roma presso Or.Ab., Via (…);

contro

Azienda Sanitaria Locale di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Eu. Soc. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Pa., con domicilio eletto in Roma, Via (…);

Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eg.Fe. e Da.Ma., con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato; SE. S.r.l., non costituita in giudizio.

per la riforma

– quanto al ricorso n. 9447 del 2014:

della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, Sezione I, n. 791 del 20 novembre 2014;

– quanto al ricorso n. 9927 del 2014:

della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, Sezione I, n. 792 del 20 novembre 2014,

concernenti l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed ausiliariato presso le strutture dell’ Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, di Eu. Soc. Coop. p.a., di Se. S.r.l. e della Società Cooperativa Mu.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il consigliere Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Me. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L’Azienda Sanitaria Locale di Matera, di seguito ASM, nelle more del completamento della procedura negoziale indetta dalla Regione Basilicata, con DGR n. 298 del 2012, per l’affidamento del servizio in unione regionale di acquisto tra le aziende del servizio sanitario regionale, e tenuto conto che i servizi erano svolti da tempo in proroga, con delibera del 24 febbraio 2014 ha indetto una gara, con procedura ristretta ed al massimo ribasso, per l’affidamento semestrale del servizio di pulizia, sanificazione ed ausiliariato presso le strutture dell’Azienda, con una base d’asta di Euro 1.918.035,60.

La gara è stata aggiudicata, con delibera n. 958 del 28 agosto 2014, alla Eu. Soc. Coop. p.a., di seguito Euro&Promos, che si è classificata al primo posto della graduatoria, davanti a Se. S.r.l., a SE. S.r.l., al C. Società Cooperativa, di seguito C., ed a Ma. S.r.l.

2.- L’esito della gara è stato impugnato davanti al T.A.R. per la Basilicata, con due distinti ricorsi, dalla società Ma., che gestiva in proroga il servizio e si era classificata al quinto posto nella graduatoria, e dalla Società Cooperativa Mu., di seguito Mu., che gestiva il servizio di pulizia e sanificazione del Presidio Ospedaliero di Stigliano e faceva parte del C. che si era classificato al quarto posto nella graduatoria.

3.- Il T.A.R. per la Basilicata, Sezione I, con le sentenze n. 791 e n. 792 del 20 novembre 2014 ha respinto i due ricorsi.

In particolare, con la sentenza n. 791 del 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società Ma. nei confronti della procedura di gara ed ha in parte rigettato e, in parte, dichiarato improcedibili i due atti di motivi aggiunti.

3.1.- Secondo il T.A.R., infatti, per quanto riguarda l’impugnazione del bando di gara, “né la clausola con cui sono stati dichiarati non ribassabili i costi del personale né quella con cui è stata determinata la quota di costi del personale e neppure il più ridotto termine messo a disposizione degli aspiranti all’affidamento del servizio sembrano rivestire quelle caratteristiche ostative della partecipazione alla procedura di gara delineate dalla giurisprudenza”, con la conseguenza che doveva essere applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale nelle gare d’appalto l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale.

3.2.- Il T.A.R. ha poi ritenute infondate le censure, dedotte con i motivi aggiunti, riguardanti la posizione del C., che si era collocato al quarto posto della graduatoria, e quindi in posizione comunque più vantaggiosa, ed ha infine ritenuto infondata anche la domanda subordinata volta ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara.

4.- Con la sentenza n. 792 del 20 novembre 2014 il T.A.R. per la Basilicata ha poi respinto anche il ricorso che era stato proposto da Mu.. Il T.A.R. ha ritenuto sufficiente, a tal fine, esaminare e respingere le censure che erano state proposte nei confronti dell’offerta della società SE., che si era classificata al terzo posto nella graduatoria.

Il T.A.R. ha, quindi, ritenuto improcedibili le censure proposte nei confronti delle altre due concorrenti (classificatesi al primo ed al secondo posto della graduatoria) ed ha ritenuto inammissibili le censure proposte avverso la lex specialis, in quanto espressamente condizionate alla circostanza che il Tribunale “ritenesse corretto l’agire della commissione sotto il profilo dell’applicazione delle disposizioni di gara relative ai costi del personale e della sicurezza non soggetti a ribasso”.

5.- Le società Ma. e Mu. hanno impugnato, con due distinti appelli, le indicate sentenze, ritenendole erronee sotto diversi profili.

6.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due appelli che sono legati dall’evidente vincolo della connessione, sia soggettiva sia oggettiva, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a.

7.- Passando all’esame del merito, il Collegio, tenuto conto della collocazione in graduatoria delle due appellanti (rispettivamente quinta e quarta) ritiene di poter esaminare innanzitutto le questioni sollevate in ordine alla regolarità dell’offerta presentata dalla terza classificata SE.

8.- Secondo l’appellante Mu. il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto corretta l’offerta presentata dalla SE. mentre avrebbe dovuto esaminare le censure rivolte avverso le prime classificate e, in caso di fondatezza, avrebbe dovuto rimettere poi alla stazione appaltante la valutazione, in sede di verifica dell’anomalia, dell’offerta di SE.

Secondo la Mu., inoltre, l’offerta di SE. risulterebbe palesemente in perdita in quanto l’onere del solo costo della polizza fideiussoria era stato prudenzialmente stimato nel ricorso di primo grado in Euro 500, e già conduceva ad ipotizzare una perdita di 194,14 euro, ma in realtà l’onere effettivo, sulla base di indagini di mercato, doveva ammontare ad euro 1.750,60, con la conseguenza che il T.A.R. ha operato una valutazione irrealistica, ipotizzando condizioni più vantaggiose che SE. non poteva ottenere.

8.1.- Anche Ma. nel suo appello ha sostenuto che l’offerta di SE. doveva essere esclusa, così come le offerte delle altre imprese che la precedevano in graduatoria, per non aver rispettato l’inderogabilità dei costi del lavoro e per aver indicato gli oneri della sicurezza in una misura radicalmente insufficiente o addirittura nulla.

9.- Ritiene la Sezione che, ai fini della decisione, si debba necessariamente tenere conto della rilevante circostanza che la gara in questione è stata bandita per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed ausiliariato, presso le strutture dell’Azienda resistente, per un limitato periodo semestrale, in quanto, come si è già accennato, la procedura è stata indetta per non consentire ulteriori proroghe dei diversi contratti che erano stati sottoscritti dalle diverse strutture delle ex ASL n. 4 e 5, poi accorpate nell’ASM, che erano scaduti da tempo (un contratto sin dal 2009, un secondo contratto dal 2010 e gli altri contratti in tempi più recenti) ed in vista del previsto affidamento del servizio in unione regionale di acquisto tra le aziende del servizio sanitario regionale, con capofila l’IRCSCS- CROB di Rionero in Vulture che stava predisponendo gli atti di gara.

Per tale ragione la gara è stata indetta con una procedura ristretta e prevedendo l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici, partendo da una base d’asta di Euro 1.918.035,60 (IVA esclusa), di cui Euro 1.646.730,42 per costi del personale non soggetti a ribasso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 82 del Codice dei contratti pubblici, ed Euro 18.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (D.U.V.R.I.), ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter, del Codice dei contratti pubblici (articolo 4 del Bando di gara), per un totale di costi non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.664.730,42.

9.1.- Per effetto delle indicate previsioni, riguardanti sia la limitata durata del contratto sia i contenuti dell’offerta, le imprese partecipanti avevano margini ristretti entro i quali potevano articolare la loro proposta.

Le partecipanti alla gara che si sono collocate ai primi posti della graduatoria hanno quindi presentato offerte con importi molto vicini fra loro e con margini di utile molto ridotto o apparentemente del tutto mancante se si tiene conto dei costi che non erano soggetti a ribasso.

9.2.- La società Eu., che si è classificata al primo posto della graduatoria, ha, infatti, presentato un’offerta semestrale di Euro 1.664.739,82 (con un ribasso del 13,206), Se. S.r.l., classificatasi al secondo posto della graduatoria, ha presentato un’offerta semestrale di Euro 1.664.759,00 (con un ribasso del 13,205), SE. S.r.l., classificatasi al terzo posto della graduatoria, ha presentato un’offerta semestrale di Euro 1.679.430,78 (con un ribasso del 12,44), C., classificatasi al quarto posto della graduatoria, ha presentato un’offerta semestrale di Euro 1.681.982,96 (con un ribasso del 12,307) e Ma. S.r.l., classificatasi al quinto posto della graduatoria, ha presentato un’offerta semestrale di Euro 1.687.871,33 (con un ribasso del 12,00).

In sostanza fra l’offerta della Eu., prima classificata, e quella della Ma., quinta classificata, vi è una differenza di Euro 23.131,51 per l’intera durata semestrale del contratto.

Ma, per quel che conta in questo giudizio, fra la Ma. e la C., che la precede, vi è una differenza di solo Euro 5.888,37, per il periodo di durata del contratto, e fra la C. e la SE. S.r.l., vi è una differenza di solo Euro 2.552,18.

9.3.- Tenuto conto di tali elementi, non si può ritenere che vi sia una sostanziale differenza, in una possibile valutazione sulla congruità delle offerte, fra le proposte presentate dalle due appellanti nei confronti dell’offerta presentata dalla società SE., che entrambe precede nella graduatoria e che deve essere considerata come parametro di riferimento ai fini della valutazione dell’interesse al ricorso delle due appellanti.

Fermo restando il doveroso rispetto, anche da parte della SE. (nonché della altre partecipanti alla procedura), delle disposizioni del bando e, per quanto in particolare oggetto di contestazione, delle disposizioni riguardanti il rispetto degli importi non ribassabili per il costo del personale e per gli oneri di sicurezza dettate dall’art. 4 del bando di gara.

10.- Ciò premesso ritiene la Sezione che non vi sono ragioni per ritenere che la società SE., classificatasi al terzo posto nella procedura in questione, debba essere esclusa dalla gara in relazione all’ammontare dell’offerta presentata.

In effetti, come il T.A.R. ha evidenziato nell’appellata sentenza n. 792 del 2014, l’offerta economica della SE. è compilata in tutte le voci di cui si compone l’allegato 5 (a differenza delle offerte presentate dalle prime due graduate nelle quali per alcune voci di costo non è stato inserito alcun importo).

Dopo l’indicazione, fra gli elementi costitutivi del totale offerto, del costo totale del personale adibito alla pulizia, sanificazione e ausiliariato non soggetti a ribasso, per euro 1.646.730,42, e gli oneri della sicurezza (per Euro 18.000) non ribassabili, prestampati nel modulo dalla stazione appaltante, la società ha indicato i costi da sostenere per macchinari e attrezzature (Euro 200 per il semestre), i costi dei prodotti chimici (Euro 650 per il semestre) e quelli per la fornitura e distribuzione dei prodotti economali (Euro 900 per il semestre). SE. ha poi previsto, sempre per il semestre, Euro 9.800,00 per i costi della sicurezza aziendale ed Euro 3.150,36 per costi generali e utile di impresa, con un totale, per il periodo contrattuale di durata dell’appalto, di Euro 1.679.430,78, pari ad un ribasso del 12,44%.

11.- Ciò posto, anche a volere accedere alla tesi, sostenuta dalle appellanti, secondo cui vi sarebbe stata una sottostima per i costi di carattere generale (fra i quali, come ha sostenuto la Mu., quello indicato per la fideiussione), si deve comunque condividere quanto affermato dal T.A.R. circa la possibilità per la società SE. di conservare comunque un margine di utile, anche se ridotto, in una misura che non appare sostanzialmente diversa da quella che avrebbero potuto ottenere le due appellanti.

11.1.- Peraltro, come ha evidenziato il T.A.R., per la particolare natura della gara, il conseguimento d’un primo, anche se breve, affidamento d’un appalto di servizi, in vista della successiva, economicamente più rilevante, procedura di selezione, si traduce, per un operatore del settore, in un’opportunità significativa ai fini, quanto meno, della pubblicità e del miglioramento del curriculum.

11.2.- Anche questa Sezione, come ha pure evidenziato il T.A.R., ha affermato il principio che, soprattutto in particolari condizioni (come può essere quella in esame), anche un margine di utile molto ridotto può comportare un vantaggio per un’impresa, per le ricadute positive che possono conseguire all’eventuale aggiudicazione della gara (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3492 del 9 luglio 2014).

12.- Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si può, inoltre, desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore).

12.1.- Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilità del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis).

Poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

12.2.- Del resto, come ha già più volte affermato questo Consiglio di Stato, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, n. 3937 del 24 luglio 2014).

Si è quindi affermato che devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva. Infatti i costi medi costituiscono non parametri inderogabili ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.

12.3.- Ora è vero che, nella fattispecie, il bando di gara prevedeva che i costi del lavoro indicati nell’articolo 4 non fossero ribassabili, tuttavia, come si è accennato, ciò non esclude che l’impresa possa dimostrare di poter sostenere (per tale voce) oneri inferiori in modo da compensare i costi previsti per le altre voci e così acquisire un utile (anche minimo) dall’esecuzione del servizio oggetto della gara.

13.- Per le stesse ragioni non possono ritenersi fondate nemmeno le censure che sono state sollevate con riferimento all’ammontare degli oneri per la sicurezza aziendali indicati dalle diverse imprese che precedono in graduatoria le appellanti.

Peraltro l’ammontare degli oneri per la sicurezza aziendali costituisce una delle componenti dell’offerta la cui quantificazione, demandata alle imprese partecipanti, può essere valutata dalla stazione appaltante in sede di esame della congruità dell’offerta.

14. Sulla base delle esposte considerazioni, questa Sezione ritiene che l’appellata sentenza del T.A.R. per la Basilicata n. 792 del 2014, che ha ritenuto non fondate le censure sollevate nei confronti dell’offerta presentata dalla terza classificata SE. in base alla considerazione che un margine anche molto modesto di profitto non consente di far ritenere un’offerta inattendibile o poco seria e quindi tale da non poter essere ammessa, debba essere confermata.

14.1. – Né, per le stesse ragioni possono ritenersi fondate le censure che nei confronti della stessa offerta sono state proposte dalla società Ma. nell’appello proposto avverso la sentenza n. 791 del 2014.

15.- Il rigetto delle censure sollevate dalle due appellanti nei confronti della SE. determina, come ha ritenuto il T.A.R., l’improcedibilità delle censure riferite alle prime due classificate non potendo le due appellanti comunque risultare, allo stato, aggiudicatarie della gara in esame.

16.- Al riguardo, si deve solo aggiungere che non risulta condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato comunque necessario esaminare anche le censure sollevate nei confronti delle prime due graduate nella gara in questione.

17.- Non possono poi ritenersi fondate nemmeno le censure con le quali le appellanti hanno sostenuto l’illegittimità delle disposizioni del bando relative alla determinazione dei costi non ribassabili per il personale.

17.1.-Non può innanzitutto ritenersi illegittima la scelta della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara l’importo del costo per il personale stimato come necessario, ai sensi dell’art. 82 del codice dei contratti, essendo tale previsione contenuta nella stessa disposizione normativa.

Tale circostanza del resto, come ha affermato il T.A.R. nella sentenza n. 791 del 2014, rappresenta una conseguenza naturale dell’applicazione di una norma preordinata a tutelare la pienezza dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori e che pone evidentemente tale finalità su un piano sovraordinato rispetto ad altre pur importanti esigenze proprie degli appalti pubblici.

Ma resta fermo quanto si è in precedenza chiarito sulle modalità con le quali è poi possibile procedere in concreto alla verifica dei costi (anche per il personale) che le singole imprese devono sostenere ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

Non sussiste pertanto alcuna ragione per rimettere la questione all’esame della Corte di Giustizia CE.

17.2.- Non può poi ritenersi fondata nemmeno la censura sollevata con riferimento alla corretta determinazione dell’ammontare dei costi da sostenere per il personale.

A prescindere dalla circostanza che l’Amministrazione ha indicato i criteri seguiti per la determinazione del costo delle ore ritenute necessarie per l’esecuzione dell’appalto, con riferimento alle aree oggetto del servizio e della diversa tipologia delle prestazioni richieste, resta fermo, in ogni caso, che le imprese dovevano presentare un’offerta sulla base degli elementi indicati dalla stazione appaltante negli atti di gara e non sulla base di diversi calcoli comunque effettuati.

Del resto le appellanti hanno regolarmente partecipato alla procedura in questione presentando un’offerta che, come si è visto, non era molto diversa da quella presentata dalle imprese che le hanno precedute in graduatoria.

Peraltro la Staziona appaltante ha chiarito che la gara è stata strutturata prendendo in considerazione le superfici, le tipologie e le ore di pulizia, sanificazione ed ausiliariato che coincidono con quelle che saranno oggetto dell’appalto regionale, che sono superiori per 10.200 ore rispetto agli affidamenti in corso per effetto dell’apertura di nuove strutture, con il conseguente aumento delle superfici complessive oggetto di pulizia e sanificazione (per circa 6.738 mq) nonché per ore aggiuntive di servizio di ausiliariato.

17.3.- Si deve aggiungere che si sarebbe potuta lamentare una equivocità del bando qualora fosse stata riscontrata nel comportamento della stazione appaltante o nella presentazione delle offerte una anomala deviazione rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di gara. Ma ciò non risulta si sia verificato, né le appellanti hanno offerto argomenti specifici per dimostrare come, dalla formulazione delle citate disposizioni dettate dal bando, possa essere risultata fuorviata la formulazione della loro offerta.

18.- Infondata deve poi ritenersi la censura sollevata dalla società Ma. con riferimento all’asserita violazione dell’art. 70 del codice dei contratti pubblici, per i tempi ristretti concessi per la presentazione delle offerte, tenuto conto delle esigenze rappresentate dall’Amministrazione che, che si sono già più volte ricordate, che hanno indotto l’ASM a svolgere una procedura ristretta ed accelerata per l’aggiudicazione, per un limitato periodo, del servizio in questione.

La censura deve ritenersi peraltro anche inammissibile tenuto conto che del breve termine concesso per la presentazione delle offerte non può dolersi l’appellante Ma. che ha regolarmente presentato la sua offerta.

19. In conclusione, per tutti gli esposti motivi, gli appelli proposti nei confronti delle sentenze del T.A.R. per la Basilicata n. 791 e n. 792 del 2014 devono essere respinti e le appellate sentenze devono essere confermate, in parte con diversa motivazione ed in parte (la sentenza n. 791) anche con diverso dispositivo. I ricorsi proposti in primo grado dalle appellanti devono essere, pertanto, in parte respinti ed in parte dichiarati irricevibili.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge, confermando in parte con diversa motivazione ed in parte, per la sentenza n. 791 del 2014, anche con diverso dispositivo, i ricorsi proposti in primo grado dalle appellanti che devono essere in parte respinti ed in parte dichiarati irricevibili.

Condanna ciascuna delle appellanti Ma. S.r.l. e Società Cooperativa Mu. al pagamento di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) in favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, di Eu. Soc. Coop. p.a. e di Se. S.r.l., per un totale di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per ciascuna delle appellanti, per le spese e competenze del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2015

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *