Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 marzo 2016, n. 8389 Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 5 febbraio 2015, la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’impugnativa proposta da C.R. e da B.A. avverso il decreto del Tribunale del 12 giugno 2013, ha ridotto la misura personale della sorveglianza speciale...
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Esclusivo – Bozza di griglia su omicidio stradale e lesioni stradali
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO NOVITA’ COMMENTO ART. 589 C.P. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso (con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 1 marzo 2016, n. 8331. Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita e la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, codice penale, non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la “cosa”, ma alla condizione di esposizione di essa, sicchè tale condizione può sussistere anche se “la cosa” si trovi in luogo privato cui si possa liberamente accedere. In tale contesto, non è idoneo ad incidere sulla configurabilità dell’aggravante in questione l’adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, che non eliminano il pubblico affidamento della res. In ogni caso cautele che si traducono in congegni di chiusura quali l’apposizione di un lucchetto, una serratura con chiave, od un antifurto, non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, attesa la limitata efficienza di tali congegni e la facilità con la quale possono essere superati, non costituendo un serio ostacolo all’azione furtiva, che non fa venir meno l’esposizione della cosa alla pubblica fede
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 1 marzo 2016, n. 8331 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 11.6.2014 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con la quale il G.U.P. del locale Tribunale, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato T.N., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 febbraio 2016, n. 8161. Ai fini dell’integrazione della tipicità della fattispecie aggravante di cui all’art. 171 ter, comma 2, l. 633 del 1941.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 febbraio 2016, n. 8161 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 giugno 2015 la Corte di Appello di Salerno Sezione per i minorenni, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa emessa nei confronti di S.M....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4198. Nel giudizio possessorio l’eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a fare valere non già lo ius possessionis, cioè l’esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo ius possidendi, e cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo. Di conseguenza, deve escludersi che in sede possessoria la prova del possesso possa desumersi dal regime -legale o convenzionale- del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l’esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4198 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9-10-2003 C.A., G.P., G.C.I. e B.L., premesso di essere comproprietari, in Suisio, della strada di accesso ai mappali di rispettiva proprietà, nonché titolari di servitù attiva di passo carrale e pedonale su detta strada, insistente sui...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4502. La possibilità di eccepire, nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 comma 1 c.c. espressamente attribuisce a ciascuno dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto, l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, trova un limite nella ipotesi in cui siano stabiliti termini diversi per l’adempimento in relazione ai diversi contraenti. Anche in presenza di obbligazioni da adempiere in tempi diversi, è consentita l’opponibilità dell’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, qualora la controparte o abbia dichiarato di non voler adempiere, ovvero sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4502 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 novembre 2001, la ITM Costruzioni Edili S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Eboli, il Consorzio Piana del Sele-Latteria Sociale scarl deducendo che tra le parti era...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 febbraio 2016, n. 748. Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, previsto e disciplinato dall’art. 143 TUEL, costituisce uno strumento straordinario di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata, apprestato dall’ordinamento per rettificare situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, a causa del suo condizionamento da parte di consorterie di stampo mafioso. Il decreto di scioglimento, quindi, è privo di natura e di valenza sanzionatorie, in quanto sprovvisto di finalità repressive nei confronti dei singoli amministratori dell’ente locale, ma assolve alla diversa funzione di salvaguardare la corretta funzionalità dell’amministrazione pubblica, costituisce atto di alta amministrazione, nella misura in cui resta dotato di forza tale da determinare la prevalenza delle esigenze connesse al contrasto alle mafie rispetto all’interesse alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 febbraio 2016, n. 748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2015, proposto da: Ga. An. Sc., rappresentato e difeso dagli avv. Ma. Pr., Gi. Co.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 752. Gli impianti che producono energia da fonte rinnovabile sono qualificate dall’articolo 12, comma 1, del d. lgs. n. 387 del 2003 come “opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”: l’intrinseca valenza pubblicistica normativamente riconosciuta è, già di per sé, indice dell’interesse pubblico a sostegno del provvedimento di convalida degli atti autorizzativi -rilasciati da un ente incompetente – di un impianto di produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici collocati su serre. Non può, peraltro, condividersi la prospettazione secondo cui l’accesso agli incentivi rappresenterebbe un interesse privato e non un interesse pubblico, atteso che un pilastro della politica energetica comunitaria e nazionale è rappresentata proprio dall’incentivazione pubblica. A cominciare dall’articolo 194 del Trattato UE, dalle Direttive CE 2001/77 e 2009/28 fino alla normativa nazionale di recepimento (d. lgs. n. 387/2003 e d. lgs. n. 28/2011) e ai decreti attuativi il regime di sostegno e incentivazione ha rappresentato uno strumento imprescindibile per garantire l’adeguata diffusione dell’energia rinnovabile ed il rispetto delle quote alla cui osservanza gli stati si sono impegnati sin dal Protocollo di Kyoto. Invero, l’incentivo è la controprestazione che garantisce l’immissione nella rete nazionale dell’energia pulita e, quindi, integra l’interesse pubblico che si persegue con la produzione di energia da fonte rinnovabile
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7544 del 2014, proposto da En. Sa. Re. So. Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 779. È illegittima l’esclusione di una società che ha presentato un progetto con una variante che prevedeva l’allargamento della sezione stradale di 3,40 metri. La sentenza ha motivato che tale variante era prevista dal disciplinare di gara che stabiliva che si dovesse garantire “il rispetto della legislazione in ogni suo aspetto tecnico”, e ciò avrebbe costituito un elemento positivo per l’attribuzione dei punteggi tecnici
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 779 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8107 del 2015, proposto da Do. In. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 854. Nelle gare pubbliche, errore materiale, suscettibile di correzione, è quello che si estrinseca in un’inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contestato stesso dell’atto; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. Non v’è una specifica disposizione che regolamenta -in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolar
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2015, proposto da: Anas Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso...