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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2016, n. 4319. Circa la quantificazione dei danni dovuti ex articolo 1669 codice civile, e’ quello secondo cui l’ambito della relativa responsabilita’, posta da tale norma a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilita’ extracontrattuale, e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e piu’ onerose di quelle originariamente progettate nel contratto d’appalto, purche’ utili a che l’opera possa fornire la normale utilita’ propria della sua destinazione, dovendosi la liquidazione dei danni ispirare ai criteri dettati in materia dagli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 codice civile. Compete al giudice del merito, d’altra parte, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli articoli 2056 e 1223 codice civile e segg., l’effettiva consistenza del pregiudizio risentito dal danneggiato e l’individuazione del rapporto causale immediato e diretto fra illecito e danno, in modo da limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, al fine di escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza della accertata responsabilita’ che non sia propriamente diretta ed immediata.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2016, n. 4319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2016, n. 5266. La norma dell’art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 – laddove dispone che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell’art. 828 del codice civile – costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell’art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell’insorgenza del vincolo soltanto che siano iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia loro impressa alcuna specifica destinazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 16 marzo 2016, n. 5266 Motivi della decisione 1.- Pregiudiziale appare l’esame congiunto del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 85, della legge n. 662/1996 ed art. 12 disposizioni sulla legge in generale, in relazione...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 marzo 2016, n. 1081. L’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare

Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 marzo 2016, n. 1081 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2015, proposto da: Ve. Spa, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Si....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 febbraio 2016, n. 6665. E’ certamente suscettibile di integrare la violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 323 cod. pen. l’inosservanza alle disposizioni fissate in materia di procedimento disciplinare dalla legge (art. 2106 cod. civ.; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150), allorchè il potere disciplinare sia esercitato non in funzione dell’interesse pubblico, ma da motivi pretestuosi e sorretti da un intento ritorsivo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 18 febbraio 2016, n. 6665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. GIORDANO Umberto – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2016, n. 4299. In tema di contratto di agenzia, la promozione, da parte dell’agente, di affari per conto di imprese concorrenti nell’ambito territoriale di vigenza del contratto ed in spregio ad una precisa clausola contrattuale legittima la risoluzione in tronco del rapporto da parte del preponente

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2016, n. 4299 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. FALASCHI...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 4 marzo 2016, n. 4248. Il difetto di rappresentanza processuale è suscettibile di sanatoria, anche in grado di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie ed è rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimità, potendo la parte, in caso di contestazione esplicita, fornire la prova documentale della sussistenza della legittimazione processuale ai sensi dell’articolo 372 del codice di procedura civile

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 4 marzo 2016, n. 4248 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...