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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 695. Se il bando di gara richiede che siano stati svolti precedentemente “servizi analoghi”, questa clausola non può essere interpretata nel senso di “servizi identici”. La sentenza ha esattamente precisato che i “servizi analoghi” riguardano i servizi che rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale si riferisce l’appalto

Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2015, proposto da: Co. St. di Co. Fi., in persona del legale rappresentante pro tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 703. La previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica rispetto a quello dell’offerta economica, e il suo rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Ma se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 febbraio 2016, n. 703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7165 del 2015, proposto da Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 febbraio 2016, n. 722. L’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di procedure di approvazione dei progetti, prevede che “il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare”. Dall’esame della disposizione appena citata, deriva la possibilità di avviare una nuova procedura finalizzata al raggiungimento di un’intesa sulla localizzazione dell’opera in sede di approvazione del progetto definitivo: tale procedura, che garantisce gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera, è consentita non soltanto in caso di assenza o mancata approvazione del progetto preliminare, ma “anche” in caso di approvazione di un progetto preliminare. In ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti, non risponderebbe a canoni di ragionevolezza la riattivazione di tutto l’iter procedimentale a fronte di ogni modifica progettuale da apportare: il coinvolgimento degli interessi dei soggetti coinvolti si sarebbe, dunque, già espresso nel consenso alla localizzazione delle opere contenute

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 febbraio 2016, n. 722   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10716 del 2014, proposto da: It. No. On. ed altri con domicilio eletto presso Gi. Fi....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 febbraio 2016, n. 4077. La mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o perché non eseguita, dell’imputato detenuto, eventualmente “fuori distretto”, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire, determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 febbraio 2016, n. 4077 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRILLO Renato – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...