Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25716.

Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo

Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo, ovvero che la stessa sia venuta meno, al fine di garantire più comodità al fiondo dominante ciò purchè il proprietario del fondo dominante non abbia rinunciato alla servitù o che si sia estinta per non uso,

Ordinanza|| n. 25716. Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo

Data udienza 11 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Servitù – Fondo intercluso – Servitù di passaggio – Costituzione – Servitù volontarie – Servitù coattive – Differenza

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