Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25716.
Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo
Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo, ovvero che la stessa sia venuta meno, al fine di garantire più comodità al fiondo dominante ciò purchè il proprietario del fondo dominante non abbia rinunciato alla servitù o che si sia estinta per non uso,
Ordinanza|| n. 25716. Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Servitù – Fondo intercluso – Servitù di passaggio – Costituzione – Servitù volontarie – Servitù coattive – Differenza
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19485/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-Ricorrente-
contro
(OMISSIS) S.N.C.;
-Intimata-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 523/2020 depositata il 03/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) snc, titolare di una servitu’ di passaggio sul fondo della societa’ (OMISSIS) s.p.a. attraverso due cancelli, chiese al Tribunale di Chieti di dichiarare illegittimo il comportamento della (OMISSIS) s.p.a. consistito nell’aver costruito un muretto in cemento sulla linea di confine; chiese ancora la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
La (OMISSIS) s.p.a eccepi’ l’estinzione della servitu’ di passaggio per non uso ultraventennale da parte dei precedenti proprietari, la rinuncia al diritto effettuato con atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS) e la mancanza di utilita’ dei fondi di proprieta’ dell’attrice perche’ non interclusi.
All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di L’Aquila confermo’ la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda e condannato (OMISSIS) s.p.a al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3000,00.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.p.a. sulla base di due motivi;
La (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
Una servitù di passaggio può essere costituita volontariamente anche nel caso in cui non vi sia interclusione del fondo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1054 c.c., 1055 c.c., 1074 c.c. e 2727 c.c., in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere che la servitu’ di passaggio, costituita con atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS) per permettere l’accesso al fondo intercluso, non si fosse estinta una volta cessata l’interclusione, come risulterebbe dall’atto per notar (OMISSIS) dell'(OMISSIS), nel quale le parti davano atto di esercitare il passaggio attraverso un’altra strada. La ricorrente, sul presupposto che l’articolo 1055 c.c. operi con riferimento ad ogni servitu’ che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui laddove si controverta di servitu’ volontaria e’ irrilevante l’interclusione o meno del fondo o l’impossibilita’ di fatto di usare la servitu’ o il venir meno dell’utilita’, salvo che non sia decorso il termine ventennale. Conclude, pertanto, che, trattandosi di servitu’ coattiva costituita per contratto, fosse applicabile l’articolo 1055 c.c., con conseguente estinzione della servitu’ per venir meno dell’interclusione con l’esistenza di un ulteriore passaggio.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di costituzione ed estinzione di servitu’.
Dall’esame dell’atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), costitutivo della servitu’, risultava che la costituzione era avvenuta “onde permettere l’accesso sia ai fondi dominanti che a quelli serventi alla strada comunale” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Tale servitu’, costituita volontariamente e regolarmente trascritta, si e’ trasferita per effetto delle successive alienazioni ed e’ pervenuta agli attori in forza del principio di ambulatorieta’ delle servitu’ prediali, in virtu’ del quale l’alienazione del fondo dominante comporta automaticamente il trasferimento delle servitu’ attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, cosi’ come l’acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitu’ – riceve l’immobile con il peso di cui e’ gravato (Cassazione civile sez. II, 22/05/2019, n. 13817; Cass. 20817 del 2011).
Ne consegue che la societa’ attrice ha acquistato il fondo nel (OMISSIS) con la servitu’ di passaggio costituita con atto per notar (OMISSIS) del 1964 e, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, le parti hanno previsto un ulteriore accesso per conferire al fondo una maggiore utilita’ e comodita’, indipendentemente dalla circostanza che il fondo dominante godesse di altro accesso alla via pubblica (che vi fosse, cioe’, interclusione).
Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, le parti possono costituire servitu’ al fine di conferire maggiore comodita’ o amenita’ al fondo, indipendentemente dalla circostanza che l’ulteriore passaggio faccia venir meno l’interclusione, salvo che il titolare del fondo dominante non abbia espressamente rinunciato alla servitu’ o che essa si sia estinta per non uso.
Le servitu’ volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessita’ per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della “utilitas” per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano (Cass. Civ., 8.2.2013, n. 3132).
Non e’ quindi sufficiente il venir meno dell’interclusione per sostenere che vi sia stata l’automatica estinzione della servitu’ per rinuncia implicita, in quanto l’estinzione del diritto di servitu’ per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex articolo 1350 c.c., e non puo’ essere desunta indirettamente da fatti concludenti (Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, n. 2316).
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 c.c., 2056 c.c., 2697 c.c., 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte di merito liquidato il danno conseguente all’impedimento del passaggio in Euro 3000,00, senza adeguata motivazione, pur avendo le parti dato atto dell’esistenza di un’altra strada privata da oltre venti anni.
Il motivo e’ infondato.
Nell’ambito del giudizio equitativo, la Corte d’appello, accertata l’esistenza della violazione del diritto di servitu’ di passaggio attraverso la costruzione del muretto, ha liquidato il danno conformemente a legge, considerando la natura e la durata dell’impedimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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