Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014, n. 18312. In materia di vendita forzata, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario rimane fermo anche in presenta di nullita’ del procedimento esecutivo precedenti alla vendita ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assume essere stato pregiudicato dall’esecuzione, salvo il caso di collusione tra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell’acquirente nell’eseguire i controlli precedenti all’acquisto, ma la consapevolezza della nullita’ e un accordo in danno all’esecutato tra acquirente e creditore
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2014, n. 18312 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi [...]