Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 dicembre 2014, n. 52029. Ove l’imprenditore apponga al prodotto importato dalla Cina solo un’etichetta raffigurante il proprio marchio, pur se lo stesso è idoneo a trarre in inganno il consumatore sull’effettiva origine, il fatto non costituisce illecito penale ma rientra nella fattispecie solo sanzionata amministrativamente prevista dall’art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350/2003
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 dicembre 2014, n. 52029 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli [...]