Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 12946. In tema di attività di raccolta e trasporto di macerie derivanti da demolizioni edili senza iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Nè l’errore di diritto, né l’errore sul fatto di cui all’art. 47, cod. pen., possono trovare alimento, per essere scusati, nella personale convinzione che l’imputato abbia dell’applicabilità nei suoi confronti di un obbligo la cui omissione è penalmente sanzionata, tanto meno se tale convinzione si fonda sul silenzio serbato sul punto dal consulente dell’impresa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 12946 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi [...]