Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 giugno 2015, n. 12337. La presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione previsto ex art. 410 c.p.c., nel termine di 10 giorni dall’invito dell’ufficio del lavoro, di cui all’art. 7, comma 7, Statuto dei Lavoratori, è sufficiente a conservare la (pur sospesa) efficacia della sanzione disciplinare, non essendo necessario a tal fine il completamento del procedimento con la comunicazione dell’atto al lavoratore, nel termine degli stessi 10 giorni.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 giugno 2015, n. 12337 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Con sentenza depositata il 20 maggio 2008 la Corte d'appello [...]