Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 2016, n. 585. Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall’art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 gennaio 2016, n. 585 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al giudice del lavoro di Salerno, il prof. G.A. , premesso di [...]