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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 ottobre 2015, n. 20767. La liquidazione del danno converte l’obbligazione di risarcimento (debito di valore) in un’obbligazione di pagamento di una determinata somma

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2015, n. 20767   Svolgimento del processo 1. È stata depositata la seguente relazione: 1. Il (OMISSIS) S.A. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale. La madre (V.F. ) ed il fratello (S.S. ) della vittima, al fine di ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20895. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l’abbandono

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 15 ottobre 2015, n. 20895 Ritenuto in fatto Nel 2000 I.A. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore I.G. , conveniva in giudizio la moglie, C.A. , la S.A.I. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20475. In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall’ara 1218 cod. civ. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all’obbligato”. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché, fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 ottobre 2015, n.20475 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.’I coniugi A.d.P. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S. d.P., convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19253. Se gli eredi vengono condannati a restituire quanto già percepito, la ripartizione deve avvenire in conformità alle singole quote ereditarie. Secondo il principio di solidarietà tra eredi, questi rispondono dei debiti del de cuius esclusivamente pro quota e, di rimando, in proporzione al quantum ricevuto a titolo ereditario. Tale principio va desunto dall’art. 752 c.c., in tema di ripartizione dei debiti ereditari

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20366. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 ottobre 2015, n. 20366 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. G.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la Parrocchia di Santa Cecilia, quale ente gestore del Duomo di Cagliari, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n. 18307. Anche per le prestazioni di particolare difficoltà non può farsi gravare sul paziente l’onere di dimostrare l’addebitabilità dell’insuccesso al sanitario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 settembre 2015, n. 18307 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n. 18308. Il danneggiato in un sinistro causato da un veicolo (o natante) non identificato può richiedere il risarcimento dei danni al fondo di garanzia per le vittime della strada, ma deve provare che il sinistro si è verificato per colpa del conducente dell’altro veicolo, e che questo veicolo sia effettivamente non identificato. Rientra nella normale diligenza richiesta dal conducente annotarsi il numero di targa dell’altro veicolo, se quest’ultimo non si dilegua immediatamente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 settembre 2015, n. 18308 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 settembre 2015, n. 18463. Il caso fortuito, rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex dell’art. 2051 cod. civ., può derivare anche dal fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 settembre 2015, n. 18463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2014, n. 18879. Nell’affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza o meno della volontà abdicativa del creditore insita nel riconoscimento dell’altrui diritto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che: a) il riconoscimento del diritto altrui può essere anche meramente parziale; b) il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può essere significativo dell’avvenuto riconoscimento, ove si riferisca a fattispecie in cui la responsabilità del debitore derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria; c) l’indagine sui comportamenti delle parti durante le trattative deve essere accurata e completa: anche per quanto concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l’eventuale mala fede di una delle parti in danno dell’altra; sì da evitare, soprattutto, che un’interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del “riconoscimento” di cui all’art. 2944 cod. civ. sì traduca nell’ingiustificato diniego al creditore dell’esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione sia particolarmente breve – qual è quello della prescrizione biennale – e l’illecito da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 settembre 2014, n. 18879 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 M.E., D. e R.R., tutti fratelli del defunto M.G., nonché la madre dello stesso, S.A.T. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni,...